Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/10/2021, n. 27209
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11177/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – ricorrente – contro Fallimento Olearia Pugliese s.p.a., in persona del curatore, dott.ssa 1 Cons.Est.L D’Ozio RGN 11177/2015 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11177/2015 Numero sezionale 5346/2021 Numero di raccolta generale 27209/2021 Data pubblicazione 06/10/2021 A L M, rappresentata e difesa dall’Avv. F C, in virtù di provvedimento di nomina del giudice delegato del 12 maggio 2015, come da procura speciale stesa in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere della Vittoria, n. 5, presso lo studio dell’Avv. G A. -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2463/5/2014, depositata il 2 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere L D'Ozio. RILEVATO CHE: 1.La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dal fallimento della società Olearia Pugliese s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari (n. 113/12/2012), che aveva respinto il ricorso presentato dalla contribuente contro la cartella di pagamento notificata il 16 gennaio 2012, per euro 145.881,75, per recupero interessi maturati a seguito della sospensione giudiziale dell’efficacia esecutiva di una precedente cartella esattoriale, emessa per omessi versamenti di imposte, notificata in data 10 novembre 2006 alla società per € 3.632.106,00, che era già stata dichiarata fallita dal tribunale di Bari con la sentenza del 10 marzo 2006. In particolare, la Commissione provinciale rigettava il ricorso in quanto gli interessi pretesi da Equitalia erano riferiti alle “dilazioni di pagamento” accordate, su 2 Cons.Est.L D’Ozio RGN 11177/2015 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11177/2015 Numero sezionale 5346/2021 Numero di raccolta generale 27209/2021 Data pubblicazione 06/10/2021 richiesta del contribuente, con provvedimenti del giudice e “come tali …assistiti da privilegio generale della stessa natura di quella che assiste la pretesa fiscale”. Il giudice d’appello, invece, in accoglimento dell’appello della contribuente, evidenziava che gli interessi richiesti con la cartella del 16 gennaio 2012 non avevano natura privilegiata, in quanto inscindibilmente collegati alla natura del credito fiscale originario già ammesso al passivo del fallimento in via chirografaria, in modo definitivo, e per il quale, ex art. 55 l.f., la dichiarazione di fallimento sospendeva il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura del fallimento. Era, dunque, errata la cartella di pagamento, in quanto fondata su interessi ritenuti assistiti da privilegio generale della stessa natura di quella che assisteva pretesa fiscale. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate. 3. Resiste con controricorso il fallimento della società. CONSIDERATO CHE:1.Con un unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione degli articoli 19,36 e 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli articoli 54 e 55 l.f., dell’art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , c.p.c.”. In particolare, la cartella di pagamento attiene a quattro iscrizioni a ruolo relative ad “interessi maturati a seguito di sospensione”, originata da richieste formulate dalla ricorrente, in pendenza di giudizio tributario, ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992, poi superate a seguito dell’intervenuto revoca delle medesime sospensioni. Pertanto, gli “interessi da sospensione”, richiesti nella cartella di pagamento, non possono essere riconducibili al “credito fiscale originario ammesso in via chirografario”, ma sono interessi 3 Cons.Est.L D’Ozio RGN 11177/2015 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11177/2015 Numero sezionale 5346/2021 Numero di raccolta generale 27209/2021 Data pubblicazione 06/10/2021 originati dai benefici della sospensione ottenuta in pendenza di giudizio. Pertanto, tale peculiare categoria di interessi non può essere attratta nell’ambito delle disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 l.f.. In particolare, tali interessi nulla avrebbero a che fare con le situazioni disciplinate ai fini delle procedure fallimentari, trattandosi appunto di soli interessi maturati in pendenza di giudizio tributario. Diviene, dunque, irrilevante la disquisizione sulla natura privilegiata o meno del credito fiscale originario, in quanto l’iscrizione a ruolo di tali interessi, rappresenta la mera conseguenza del venire meno dei benefici degli effetti sospensive di cui si è avvantaggiata la società. Non vi sarebbe alcun nesso fisiologico tra tali interessi ed il credito fiscale originario ammesso in via chirografaria, non oggetto di alcuna contestazione. Peraltro, la sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari di cui all’art. 55 l.f. si riferisce soltanto “agli effetti del concorso”, mentre gli interessi continuano a decorrere nei confronti del fallito e possono essere richiesti al debitore dopo la chiusura del fallimento. Inoltre, il giudice d’appello non ha tenuto conto delle esigenze erariali, che risiedono nella necessità della notificazione dell’atto impositivo, attraverso cui trova compiuta legittimazione la pretesa tributaria, considerato che detta azione si rende indispensabile al fine della costituzione di un titolo nei confronti del fallito, allorché ritorni in bonis. Peraltro, la motivazione della sentenza di appello è assolutamente apodittica e meramente apparente. Con riferimento, poi, alla violazione dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, gli interessi da sospensione derivano dalla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973. La natura di tali interessi è di tipo compensativo, in quanto decorrono in base al principio della naturale fecondità del denaro, al di là della 4 Cons.Est.L D’Ozio RGN 11177/2015 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11177/2015 Numero sezionale 5346/2021 Numero di raccolta generale 27209/2021 Data pubblicazione 06/10/2021 circostanza che la sospensione sia di tipo amministrativo o di tipo giudiziale. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Invero, la pretesa erariale origina da una precedente controversia proposta dalla curatela del fallimento contro la cartella di pagamento n. 01420060009772365, dell’importo di euro 3.632.106,00 (notificata il 10-11-2006), relativa ad omessi versamenti di imposte per gli anni 2000-2001, impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari. Con ordinanza del 4 aprile 2007 la Commissione provinciale ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella impugnata, statuendo la sospensione della sua efficacia esecutiva. Con la successiva sentenza n. 222/19/2007, depositata il 19 settembre 2007, la Commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, rideterminando l’importo dovuto nella somma di euro 1.299.919,01. L’appello proposto dal fallimento è stato dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza di primo grado. Analogamente, la cartella esattoriale n. 01420070083662565, pari ad euro 145,00, impugnata anch’essa dalla curatela del fallimento, era stata sospesa nella sua esecutività con ordinanza n. 30/8/2008, depositata l’11 aprile 2008 e successivamente la sospensione era venuta meno a seguito della sentenza n. 172/8/2008, depositata il 13 ottobre 2008, favorevole all’Ufficio. Con cartella di pagamento n. 01420110099772622000, notificata il 16 gennaio 2012, Equitalia sud s.p.a. ha intimato al fallimento Olearia Pugliese s.p.a. , per conto dell’Agenzia delle entrate, il pagamento della somma di euro 145.881,75, per il recupero degli interessi di sospensione derivanti dal ruolo straordinario n. 2011/000825, reso esecutivo in data 8 novembre 2011, per gli interessi maturati durante il periodo di sospensione giudiziale, ovvero dal 4 aprile 2007 al 25 maggio 2009 5 Cons.Est.L D’Ozio RGN 11177/2015 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11177/2015 Numero sezionale 5346/2021 Numero di raccolta generale 27209/2021 Data pubblicazione 06/10/2021 (primi 3 recuperi: € 132.937,86;€ 1.685,65;€ 11.100,63) e dall’11 aprile 2008 al 13 ottobre 2008 per il quarto recupero (€ 151,73). La cartella di pagamento impugnata n. 01420110099772622000, quindi, ha ad oggetto quattro iscrizioni a ruolo relative ad “interessi maturati a seguito di sospensione”, in quanto il giudice di prime cure ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecutività della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992, con il conseguente impedimento al decorso degli interessi nel periodo di sospensione, anche se poi, con la sentenza, ha accolto solo in parte il ricorso della contribuente. Il successivo appello proposto dalla Agenzia delle entrate è stato poi dichiarato inammissibile. La cartella di pagamento, impugnata nel presente giudizio, riguarda gli interessi maturati durante il periodo di sospensione giudiziale, ovvero dal 4 aprile 2007 al 25 maggio 2009 (primi tre recuperi) e dall’11 aprile 2008 al 13 ottobre 2008 (quarto recupero).
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