Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2020, n. 22356
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sui ricorso 5294-2012 proposto da: FONDAZIONE CASSAMARCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA PIAZZA GRAZIOLI
5, presso lo studio 2019 dell'avvocato P A, che la rappresenta e 2727 difende, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata - avverso la sentenza n. 95/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 29/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2019 dal Consigliere Dott. L N;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato AGRO' per delega dell'Avvocato ANELLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. R.G.N. 5294/2012
FATTI DI CAUSA
La Fondazione Cassamarca, con separati ricorsi, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Treviso comunicazione d'irregolarità emessa nell'ambito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, con riferimento alla dichiarazione modello
UNICO
2003 per l'anno 2002 e la cartella di pagamento successivamente notificata - sebbene la ricorrente avesse ottenuto la sospensione del primo provvedimento impugnato - con la quale l'Amministrazione finanziaria, attraverso il concessionario della riscossione, chiedeva il pagamento dell'IRPEG per euro 977.295,34, oltre sanzioni ed interessi, quale risultante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria del 36% in luogo di quella agevolata dimidiata di cui all'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per la quale la Fondazione riteneva di avere i requisiti, perseguendo le finalità previste dalla norma. La CTP di Treviso, riuniti i ricorsi, li accolse, ritenendo la comunicazione atto autonomamente impugnabile e nullo in quanto carente di motivazione e la cartella nulla per invalidità derivata, stante la disposta, nelle more, sospensione della previa comunicazione d'irregolarità, oltre che per vizio proprio, in quanto emessa senza il rispetto del termine, qualificato come perentorio, di giorni trenta, di cui all'art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973. Avverso detta pronuncia l'Agenzia delle Entrate propose appello principale, chiedendo, in totale riforma della pronuncia di primo grado, dichiararsi inammissibile il ricorso proposto avverso la comunicazione d'irregolarità ed infondata la doglianza della controparte nel merito del recupero di quanto ritenuto dovuto per IRPEG in ragione dell'applicazione dell'aliquota ordinaria, assumendo l'Amministrazione finanziaria che l'elencazione contenuta nell'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973 dovesse considerarsi tassativa e non I suscettibile, quindi, di essere estesa in via d'interpretazione a casi similari. Quanto ai vizi propri della cartella, eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva, essendo detti vizi riferiti ad attività propria del concessionario della riscossione. La Fondazione, nel costituirsi, chiese il rigetto dell'avverso gravame, spiegando a sua volta, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso appello, appello incidentale per l'accoglimento delle questioni non oggetto di pronuncia espressa da parte dalla pronuncia di primo grado relative alla contestata validità della comunicazione d'irregolarità e della cartella per vizi propri. Con sentenza n. 95/19/11, depositata il 29 novembre 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Veneto, dando atto dell'intervenuto annullamento in autotutela delle sanzioni, confermò nel resto la legittimità della cartella, ritenendo che la Fondazione Cassamarca, avente natura di fondazione bancaria, non potesse fruire dell'agevolazione di cui al succitato art. 6 del d.P.R. n. 601/1973, generando la gestione di partecipazioni bancarie un reddito d'impresa. Avverso detta pronuncia della CTR la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi,
ROMA PIAZZA GRAZIOLI
5, presso lo studio 2019 dell'avvocato P A, che la rappresenta e 2727 difende, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata - avverso la sentenza n. 95/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 29/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2019 dal Consigliere Dott. L N;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato AGRO' per delega dell'Avvocato ANELLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. R.G.N. 5294/2012
FATTI DI CAUSA
La Fondazione Cassamarca, con separati ricorsi, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Treviso comunicazione d'irregolarità emessa nell'ambito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, con riferimento alla dichiarazione modello
UNICO
2003 per l'anno 2002 e la cartella di pagamento successivamente notificata - sebbene la ricorrente avesse ottenuto la sospensione del primo provvedimento impugnato - con la quale l'Amministrazione finanziaria, attraverso il concessionario della riscossione, chiedeva il pagamento dell'IRPEG per euro 977.295,34, oltre sanzioni ed interessi, quale risultante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria del 36% in luogo di quella agevolata dimidiata di cui all'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per la quale la Fondazione riteneva di avere i requisiti, perseguendo le finalità previste dalla norma. La CTP di Treviso, riuniti i ricorsi, li accolse, ritenendo la comunicazione atto autonomamente impugnabile e nullo in quanto carente di motivazione e la cartella nulla per invalidità derivata, stante la disposta, nelle more, sospensione della previa comunicazione d'irregolarità, oltre che per vizio proprio, in quanto emessa senza il rispetto del termine, qualificato come perentorio, di giorni trenta, di cui all'art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973. Avverso detta pronuncia l'Agenzia delle Entrate propose appello principale, chiedendo, in totale riforma della pronuncia di primo grado, dichiararsi inammissibile il ricorso proposto avverso la comunicazione d'irregolarità ed infondata la doglianza della controparte nel merito del recupero di quanto ritenuto dovuto per IRPEG in ragione dell'applicazione dell'aliquota ordinaria, assumendo l'Amministrazione finanziaria che l'elencazione contenuta nell'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973 dovesse considerarsi tassativa e non I suscettibile, quindi, di essere estesa in via d'interpretazione a casi similari. Quanto ai vizi propri della cartella, eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva, essendo detti vizi riferiti ad attività propria del concessionario della riscossione. La Fondazione, nel costituirsi, chiese il rigetto dell'avverso gravame, spiegando a sua volta, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso appello, appello incidentale per l'accoglimento delle questioni non oggetto di pronuncia espressa da parte dalla pronuncia di primo grado relative alla contestata validità della comunicazione d'irregolarità e della cartella per vizi propri. Con sentenza n. 95/19/11, depositata il 29 novembre 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Veneto, dando atto dell'intervenuto annullamento in autotutela delle sanzioni, confermò nel resto la legittimità della cartella, ritenendo che la Fondazione Cassamarca, avente natura di fondazione bancaria, non potesse fruire dell'agevolazione di cui al succitato art. 6 del d.P.R. n. 601/1973, generando la gestione di partecipazioni bancarie un reddito d'impresa. Avverso detta pronuncia della CTR la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi,
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