Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/09/2004, n. 18260
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Anche per i procedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati, ancora in corso alla data (5 aprile 2001) di entrata in vigore della legge n. 97 del 2001, sono applicabili le innovazioni dettate dall'art. 1 della stessa legge n. 97 cit., che ha aggiunto all'art. 653 cod. proc. pen. il primo comma -
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC DA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UFFICI DEL VICARIO 35, presso lo studio dell'avvocato PIERO LONGO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 387/03 del Consiglio nazionale forense, depositata il 04/12/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/04 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Piero LONGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti i successivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione del 15 dicembre 1999, depositata il 29 gennaio 2000, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova assolveva l'avvocato Danillo HI dall'addebito disciplinare conseguente ai fatti di favoreggiamento personale aggravato per i quali era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile dal Tribunale di Venezia alla pena di mesi otto di reclusione, sul rilievo che i fatti addebitati non potevano ritenersi provati. Su gravame del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia il C.N.F., con decisione del 29 maggio 2003, depositata il successivo 4 dicembre, ritenuto che l'organo disciplinare non potesse disattendere l'accertamento al quale era pervenuto il giudice penale e valutata la rilevanza disciplinare del comportamento posto in essere dall'incolpato anche alla luce della rivelazione a terzi del contenuto degli interrogatori ai quali aveva assistito, irrogava al HI la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di un anno.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione alle Sezioni