Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2023, n. 22000

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2023, n. 22000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22000
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D A A nato ad Ancona il 6/02/1984 avverso l'ordinanza emessa il 11/10/2022 dal Tribunale del riesame di Ancona;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere M S V;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato M P - pervenute a mezzo PEC - che ha insistito nel motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro del 21 settembre 2022 eseguito nei confronti di D A A - indagato per il reato di cui all'art. 270- quinquies 1, cod. pen. - avente ad oggetto documentazione manoscritta, srnartphone, laptop, notebook e computer. In esecuzione del suddetto decreto, il 22 settembre 2022 la Guardia di finanza di Ancona ha sequestrato quanto sopra e il 23 settembre 2022 è stato conferito incarico al consulente del pubblico ministero per lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sui reperti informatici e account sequestrati. Con provvedimento del 30 settembre 2022, avendo il consulente comunicato di avere terminato le operazioni sui reperti e account, il pubblico ministero ne ha disposto la restituzione. Il Tribunale del riesame non ha ravvisato í vizi di nullità e violazione del contraddittorio lamentati dalla difesa e ha sottolineato che, nel decreto di perquisizione e sequestro, era descritta la condotta attribuita ai ricorrenti consistita in un'articolata e organizzata attività di finanziamento in favore di accampamenti verosimilmente occupati da miliziani jihadisti siriani. L'ipotesi di reato era desunta dalla annotazione del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona R.O.N.I. del 21 aprile 2022, espressamente richiamata. Tale atto investigativo, inizialmente non trasmesso dal Pubblico ministero, è stato depositato nella cancelleria del Tribunale del riesame il giorno 10 ottobre, e del deposito è stato dato immediato avviso al difensore degli indagati mediante comunicazione telefonica.

2.Avverso l'ordinanza, D A A ricorre per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), 125, comma 3, 253, 324, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata e del precedente decreto di perquisizione e sequestro per violazione del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione. Il
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