Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2019, n. 45898
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di PALERMOnel procedimento c/ OF NC, nato 1'08/06/1954 a Castelvetrano avverso l'ordinanza de1111/04/2019 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
sentito il difensore, avv. Franco Lo Sciuto, che ha insistito per la conferma dell'impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. L'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani impugna per cassazione l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale distrettuale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 del codice di rito, previa declaratoria d'incompetenza per territorio del G.i.p. del Tribunale di Trapani, ha annullato l'ordinanza emessa da detto giudice nei confronti di NC /40S OF, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 22) e 29) della rubrica provvisoria - concorso in abuso d'ufficio e partecipazione alle associazioni per delinquere di cui agli artt. 416 cod. pen. e 2 L. 25 gennaio 1982 n. 17, in presenza dell'avvenuta creazione di una struttura finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A. ed altresì al condizionamento del "funzionamento di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale nonché di apparati della pubblica amministrazione dello stato e degli enti locali" - disponendo quindi la trasmissione degli atti alla Procura trapanese "per le sue determinazioni in ordine alla rilevata incompetenza territoriale". Tanto nell'ambito di una complessa indagine che ruota intorno alle condotte criminose contestate in via provvisoria a NN LO IU, deputato dell'assemblea della regione Sicilia, ritenuto al centro di un complesso intreccio di relazioni criminali, finalizzato alla consumazione di vari reati contro la pubblica amministrazione - fra i quali l'abuso d'ufficio ipotizzato dal capo 22) - favoriti ed innestati su di una loggia massonica segreta operante in Castelvetrano, promossa dallo stesso LO IU per condizionare il funzionamento e l'indirizzo politico di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché di apparati della pubblica amministrazione statale e degli enti locali.
2. Quattro sono i motivi attraverso cui si articola l'ampia impugnazione formalizzata dalla ricorrente parte pubblica.
2.1 Il primo di essi concerne la dedotta "inosservanza e erronea applicazione degli artt. 27 e 291 co. 2 c.p.p., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione L'individuazione del /ocus commissi delicti". Premette la parte ricorrente la sussistenza del proprio interesse in proposito, senza che assuma rilievo in senso contrario la sentenza n. 32337/2010 di questa Corte, non ponendosi nella presente vicenda alcun problema legato alla "attivazione del meccanismo di conferma entro venti giorni ex art. 27 c.p.p" - stante la ritenuta assenza, in uno alla competenza del G.i.p., dei presupposti di urgenza richiesti dal legislatore - con conseguente trasmissione degli atti non già L'ufficio reputato competente, bensì L'originario pubblico ministero procedente, per via degli effetti circoscritti della decisione qui impugnata. Osserva quindi la parte medesima quanto segue. Vale a dire che erroneamente il Tribunale distrettuale della cautela avrebbe reputato commesso in Palermo il più grave delitto di peculato di cui al capo 8) della rubrica provvisoria, facendo riferimento L'erogazione al LO IU da parte della Regione Sicilia - avvenuta, appunto, nel capoluogo - del contributo a titolo di rimborso per le somme versate dal deputato regionale a favore di MA LU LA, sua collaboratrice politica presso l'A.R.S.;
per contro, si sarebbe dovuto correttamente individuare, ai fini della consumazione del reato, il momento ed il luogo in cui il deputato regionale assegnava le somme ricevute dalla Regione ad impieghi diversi da quelli a base dell'erogazione del denaro, dunque nel momento in cui il LO IU versava dette somme a GI AN, marito della LA, sulla scorta di un'istanza di rimborso corredata da giustificativi di spesa già sostenuti per un contratto di collaborazione in realtà del tutto fittizio: solo allora, infatti - giusta la tesi del ricorrente - il deputato regionale avrebbe distratto il denaro messogli a disposizione dalla Regione, imprimendogli una destinazione diversa da quella consentita. Dopodiché, stante l'assenza di elementi identificativi del luogo di materiale consegna del denaro L'AN, il Tribunale avrebbe dovuto determinare la competenza territoriale sulla scorta delle regole suppletive indicate dalla legge, cioè - secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - nel luogo di consumazione, in via a mano a mano più gradata, del reato successivamente più grave fra gli altri connessi, nella specie quello di corruzione, commesso in Trapani, con conseguente radicamento presso l'A.G. di quel circondario della competenza per territorio.
2.2 Strettamente connesso al motivo testé illustrato è quello ulteriore, avente ad oggetto la "errata applicazione delle norme processuali penali sulla connessione, in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata ipotizzato a carico di LO IU NN": malamente, invero, il Tribunale palermitano avrebbe ritenuto avulso dal vincolo della connessione con gli altri illeciti rubricati nell'ordinanza cautelare l'anzidetto delitto di tentata estorsione, posto in essere in danno dell'allora direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e parimenti commesso in quel capoluogo, da ritenersi "certamente il reato più grave fra quelli commessi".
2.3 Il terzo motivo di doglianza concerne la denunciata "mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ritenuta insussistenza della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. in relazione al capo 22)", che attiene L'indebito interessamento posto in essere dal OF, vice-sindaco pro tempore del comune di Castelvetrano, a seguito di sollecitazione proveniente da DO OS, già responsabile del Centro Medico Legale presso l'I.N.P.S. di Trapani, in funzione dell'esito favorevole della pratica di sanatoria edilizia avviata dai titolari dell'esercizio commerciale Le Magie, suoceri di AR LL, collega di lavoro dell'DO e legata allo stesso da una relazione sentimentale. A fronte della ritenuta assenza, da parte del Tribunale distrettuale, della prescritta gravità indiziaria - in assenza di accertamenti sulla illegittimità della conseguita concessione in sanatoria;
non risultando se la pratica di cui trattasi avesse effettivamente goduto di un "canale privilegiato" di trattazione, dal punto di vista temporale, né se fosse stata imposta, in attesa dell'esito dell'iter procedurale, la chiusura dell'esercizio commerciale, ritenuta anzi ragionevolmente da escludersi - assume il ricorrente Ufficio del pubblico ministero che contraddittoriamente sarebbe stata posta in discussione l'indebita attivazione di un "canale privilegiato" a beneficio della pratica in questione, stante il riconoscimento, compiuto dalla stessa ordinanza impugnata, dell'effettività dell'interessamento del OF, nella fattispecie portatore di un interesse di tipo privato e quindi tenuto ad astenersi. Non senza aggiungere l'indebita pretesa, da parte del Tribunale, di una soglia indiziaria ben superiore alla "gravità" prescritta dL'art. 273 cod. proc. pen., "alternativa" alla prova richiesta 'al di là di ogni ragionevole dubbio', necessaria invece per la condanna L'esito del giudizio, tanto più che si evidenzia aver confermato, altra ordinanza dello stesso Tribunale del riesame, la gravità indiziaria del compendio relativo al reato in questione, nei confronti del menzionato OS DO.
2.4 Eguale vizio di motivazione viene dedotto in relazione L'addebito associativo di cui al capo 29) dell'imputazione provvisoria. Si assume in proposito che del tutto irragionevolmente il Tribunale avrebbe escluso l'esistenza dell'ipotizzato sodalizio criminoso in ragione del fatto che talune conversazioni intercettate darebbero prova che l'intervento del LO IU - come leggesi nell'ordinanza impugnata - fosse "funzionale a rafforzare il suo bacino di voti attraverso una politica clientelare e non già, come sostenuto dalla pubblica accusa, a imporre uomini di fiducia in posti delle istituzioni al fine di condizionarne l'operato": ciò in quanto il detto giudice avrebbe in tal modo soffermato la propria attenzione unicamente sulle conversazioni relative alla massoneria, dimenticando che l'illecito ipotizzato è quello previsto e punito dL'art. 416 cod. pen., in funzione della commissione di reati contro la P.A., quale