Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2019, n. 04792
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Testo completo
e SENTENZA sul ricorso 23358-2014 proposto da: DE S M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. FAA' DI BRUNO 15, presso lo studio dell'avvocato C F, rappresentato e difeso dall'avvocato C D S, giusta delega in atti;- ricorrente -contro INDUSTRIE RIUNITE CONFETTI WILLIAM DI CARLO S.R.L.;- intimata - avverso la sentenza n. 20/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/04/2014 R.G.N. 347/2011;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. L C;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I P che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso;udito l'Avvocato C D S. Rgn 23358/2014 FATTI DI CAUSA Con sentenza del 5.4.2014 la corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova che aveva respinto la domanda di M D S, collaboratore della Società Industrie Confetti William Di Carlo srl, diretta a far accertare il suo diritto al pagamento delle commissioni nella percentuale del 10% del valore di contratti di fornitura dei prodotti della società - confetti- conclusi , per suo tramite , con tre operatori americani a far tempo dal 20.3.2004, sino alla risoluzione del contratto di collaborazione intercorso stipulato con la società William Di Carlo srl , con condanna altresì al risarcimento del danno. Per la corte erano infondati i motivi di appello del D S , atteso che le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo erano generiche , come anche i capitoli di prova, senza alcun riferimento quantitativo e temporale all'attività svolta per fornire agli operatori commerciali statunitensi - Made in France, Morelli Import e Fancy Food- cataloghi, listini prezzi e campioni dei prodotti della società William Di Carlo srl . Erano altresì generiche, per la corte territoriale, le allegazioni in punto di attività di ricerca di mercato e creazione di contatti, come anche meramente esplorativa doveva ritenersi l'istanza di esibizione formulata in ricorso - ed accolta dal primo giudice- delle fatture relative alle vendite effettuate dagli operatori nel periodo dal 20.3.2004 al 30.6.2005. Anche la domanda di risarcimento danni per la risoluzione del rapporto era infondata , non essendo stati allegati fatti precisi generatori del danno lamentato. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il D S affidato a nove motivi. E' rimasta intimata la società. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso hanno riguardato:Rgn 23358/2014 1)Ia violazione dell'art.1988 c.c. in relazione all'art.360 c.
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