Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/2019, n. 19834
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 8933-2015 proposto da: PALMA GUSEPPINA quale erede di LEPPA GRAZIA e PALMA DONATO, PESCHETA LIBERA quale erede di LEPPA ANTONIETTA, LEPPA GOVANNI, LEPPA CRISTINA quali eredi di LEPPA FILOMENA e D'ALOIA GUSEPPE, BELPERIO DONATANGELO quale procuratore generale della sig.ra PESCHETA FILOMENA quest'ultima erede di LEPPA ANTONIETTA, PALMA NOLA in proprio ed erede di LEPPA GRAZIA e PALMA DONATO, e quale procuratore generale di PALMA ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PANAMA
74, presso lo STUDIO LEGALE IACOBELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato GOVANNI PORTOGHESE;
- ricorrenti -
contro
PALMA GOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA GULIANA N.
82, presso lo studio dell'avvocato P R, rappresentata e difesa dall'avvocato F F;
- controrícorrente - non chè
contro
D'ALOIA CARMINE, D'A A, D'A A nato a il 04/01/1947, D'A R, D'A C, D'ALOIA GUSEPPE, D'A R, D'A C;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4354/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2019 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato
PORTOGHESE
Giovanni, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RG. 8933 del 2015 Lppa Giovanni - P G Fatti di causa Lppa Giovanni, Lppa Cristina, Lppa Antonietta e Lppa Grazia, quali eredi della sorella Lppa F, deceduta in data 8.9.1970, esponevano quanto segue: con atto per notar Ielardi del 10.10.1949, D'Aloia Giuseppe (n. 17.4.1891) aveva venduto alla futura moglie Lppa F, con riserva di usufrutto, diversi immobili, dettagliatamente indicati in citazione. Con atto per notar Giordano del 193.1952, D'Aloia Giuseppe e Lppa F acquistavano in comunione in ragione della metà ciascuno, un fondo rurale sito in S G L Me, alla c.da Valle. Con atto per notar Giordano del 5,4.1964, Lppa F acquistava da D'Aloia Antonio altro fondo rurale, sito in S. Giorgio La Molata. In data 193.1988, decedeva D'Aloia Giuseppe, per cui l'usufrutto sugli immobili di cui all'atto Ielardi del 10.10.1949 si consolidava con la nuda proprietà in capo a Lppa F. Di tutti gli immobili oggetto dei menzionati atti rimanevano in possesso i convenuti D'Aloia D (n. 25.7.22 deceduto 11 6.6.11) e Giuseppe (n. 16.3.14 deceduto il 26.1.03), nipoti di Giuseppe D'Aloia, coniugato Lppa, che si rifiutavano di rilasciarli in favore degli attori. Tanto premesso„ con citazione del dicembre 1988, questi ultimi chiedevano la condanna dei convenuti Giuseppe e D D'Aloia all'immediato rilascio in loro favore dei predetti RG. 8933 del 2015 Lppa Giovanni - P G immobili, previa divisione in parti uguali del fondo sito in Giorgio La Molare, alla c.da Valle, di cui all'atto Giordano del 193.1952, con pagamento dei frutti da essi indebitamente percepiti dalla data della morte di D'Aloia Giuseppe al rilascio, nonché dei frutti indebitamente percepiti dal D'Aloia Giuseppe, dalla data della morte di Lppa F sulla metà del fondo di c.da Valle. Si costituivano D'Aloia Giuseppe e D'Aloia D che eccepivano quanto segue: gli immobili oggetto dell'atto per notar Ielardi del 10.10.1949 furono ceduti da D' Aloia Giuseppe, solo per la quota di un terzo, posto che il venditore li aveva ricevuti in proprietà solo per tale quota, come uno dei tre eredi di D'Aloia F. Effettivamente, essi convenuti possedevano la quasi totalità dei beni oggetto della domanda di rilascio, ma ciò in quanto legittimati da due contratti di affitto agrario stipulati nel 1972 da ciascuno di essi con D'Aloìa Giuseppe, quale usufruttuario dei beni della moglie. Tali contratti, scaduti il 15.8.87, si erano prorogati, come per legge. Viceversa, altri dei beni di cui gli attori chiedevano il rilascio non appartenevano più a Lppa F, altri erano andati distrutti ed altri ancora erano condotti in fitto da terzi. In via riconvenzionale, chiedevano che si accertasse Io stato di comunione su taluni dei beni oggetto delia domanda di rilascio (e cioè quelli dell'atto Ielardi) e si procedesse alla divisione del RG. 8933 del 2015 Lppa Giovanni - P G patrimonio comune, assegnando a ciascun condividente la quota di proprietà esclusiva. Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 7171705 pubblicata in data 4.4.2005, dopo aver disatteso l'eccezione dei convenuti di essere affittuari dei fondi per effetto di contratti stipulati con Giuseppe D'Aloia, scioglieva la comunione dei beni comuni (oggetto degli atti Ielardi del 10.10.1949 e Giordano del 19.3.1952) e li assegnava parte agli attori e parte ai convenuti, condannando questi ultimi a rilasciare agii attori i beni a questi assegnati. Condannava, inoltre, i convenuti a rilasciare il terreno seminativo sito in agro di S G L M», c/da Chianchetelle, non oggetto di domanda di divisione, acquistato da Lppa F con atto per notar Giordano del 5.4.1964 e pertanto ritenuto (con statuizione non oggetto di gravame e perciò passala in giudicato) di sua proprietà esclusiva. Rigettava ogni altra domanda compensava le spese di lite. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello D'Aloia Carmine e D'Aloia Antonio (quali eredi di D'Aloia Giuseppe), nonché D'Aloia D. Si sono costituiti Lppa Giovanni, Cristina e Antonietta, P G, P N in proprio e quale procuratore speciale di Palma Antonio, D e Giuseppina,
PANAMA
74, presso lo STUDIO LEGALE IACOBELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato GOVANNI PORTOGHESE;
- ricorrenti -
contro
PALMA GOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA GULIANA N.
82, presso lo studio dell'avvocato P R, rappresentata e difesa dall'avvocato F F;
- controrícorrente - non chè
contro
D'ALOIA CARMINE, D'A A, D'A A nato a il 04/01/1947, D'A R, D'A C, D'ALOIA GUSEPPE, D'A R, D'A C;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4354/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2019 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato
PORTOGHESE
Giovanni, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RG. 8933 del 2015 Lppa Giovanni - P G Fatti di causa Lppa Giovanni, Lppa Cristina, Lppa Antonietta e Lppa Grazia, quali eredi della sorella Lppa F, deceduta in data 8.9.1970, esponevano quanto segue: con atto per notar Ielardi del 10.10.1949, D'Aloia Giuseppe (n. 17.4.1891) aveva venduto alla futura moglie Lppa F, con riserva di usufrutto, diversi immobili, dettagliatamente indicati in citazione. Con atto per notar Giordano del 193.1952, D'Aloia Giuseppe e Lppa F acquistavano in comunione in ragione della metà ciascuno, un fondo rurale sito in S G L Me, alla c.da Valle. Con atto per notar Giordano del 5,4.1964, Lppa F acquistava da D'Aloia Antonio altro fondo rurale, sito in S. Giorgio La Molata. In data 193.1988, decedeva D'Aloia Giuseppe, per cui l'usufrutto sugli immobili di cui all'atto Ielardi del 10.10.1949 si consolidava con la nuda proprietà in capo a Lppa F. Di tutti gli immobili oggetto dei menzionati atti rimanevano in possesso i convenuti D'Aloia D (n. 25.7.22 deceduto 11 6.6.11) e Giuseppe (n. 16.3.14 deceduto il 26.1.03), nipoti di Giuseppe D'Aloia, coniugato Lppa, che si rifiutavano di rilasciarli in favore degli attori. Tanto premesso„ con citazione del dicembre 1988, questi ultimi chiedevano la condanna dei convenuti Giuseppe e D D'Aloia all'immediato rilascio in loro favore dei predetti RG. 8933 del 2015 Lppa Giovanni - P G immobili, previa divisione in parti uguali del fondo sito in Giorgio La Molare, alla c.da Valle, di cui all'atto Giordano del 193.1952, con pagamento dei frutti da essi indebitamente percepiti dalla data della morte di D'Aloia Giuseppe al rilascio, nonché dei frutti indebitamente percepiti dal D'Aloia Giuseppe, dalla data della morte di Lppa F sulla metà del fondo di c.da Valle. Si costituivano D'Aloia Giuseppe e D'Aloia D che eccepivano quanto segue: gli immobili oggetto dell'atto per notar Ielardi del 10.10.1949 furono ceduti da D' Aloia Giuseppe, solo per la quota di un terzo, posto che il venditore li aveva ricevuti in proprietà solo per tale quota, come uno dei tre eredi di D'Aloia F. Effettivamente, essi convenuti possedevano la quasi totalità dei beni oggetto della domanda di rilascio, ma ciò in quanto legittimati da due contratti di affitto agrario stipulati nel 1972 da ciascuno di essi con D'Aloìa Giuseppe, quale usufruttuario dei beni della moglie. Tali contratti, scaduti il 15.8.87, si erano prorogati, come per legge. Viceversa, altri dei beni di cui gli attori chiedevano il rilascio non appartenevano più a Lppa F, altri erano andati distrutti ed altri ancora erano condotti in fitto da terzi. In via riconvenzionale, chiedevano che si accertasse Io stato di comunione su taluni dei beni oggetto delia domanda di rilascio (e cioè quelli dell'atto Ielardi) e si procedesse alla divisione del RG. 8933 del 2015 Lppa Giovanni - P G patrimonio comune, assegnando a ciascun condividente la quota di proprietà esclusiva. Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 7171705 pubblicata in data 4.4.2005, dopo aver disatteso l'eccezione dei convenuti di essere affittuari dei fondi per effetto di contratti stipulati con Giuseppe D'Aloia, scioglieva la comunione dei beni comuni (oggetto degli atti Ielardi del 10.10.1949 e Giordano del 19.3.1952) e li assegnava parte agli attori e parte ai convenuti, condannando questi ultimi a rilasciare agii attori i beni a questi assegnati. Condannava, inoltre, i convenuti a rilasciare il terreno seminativo sito in agro di S G L M», c/da Chianchetelle, non oggetto di domanda di divisione, acquistato da Lppa F con atto per notar Giordano del 5.4.1964 e pertanto ritenuto (con statuizione non oggetto di gravame e perciò passala in giudicato) di sua proprietà esclusiva. Rigettava ogni altra domanda compensava le spese di lite. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello D'Aloia Carmine e D'Aloia Antonio (quali eredi di D'Aloia Giuseppe), nonché D'Aloia D. Si sono costituiti Lppa Giovanni, Cristina e Antonietta, P G, P N in proprio e quale procuratore speciale di Palma Antonio, D e Giuseppina,
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