Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2005, n. 14015
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La maggiore intensità di transito su una strada privata, soggetta a servitù di passaggio a favore di altro immobile, non determina di per sé l'aggravamento o la maggiore incomodità dell'esercizio della servitù precostituita sul fondo servente. Pertanto, incombe agli interessati dimostrare l'avvenuta alterazione in loro danno dell'esercizio della servitù; e il relativo apprezzamento, in quanto di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, purché adeguatamente e logicamente motivato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. D J R - rel. Consigliere -
Dott. F F P - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
GULIANI FLAVIA, BONISOLLI FABIO, FAGGONI LINA, GARDONI VINICIO, FONZARI ZAIRA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato S C, rappresentati e difesi dall'avvocato DÈ LUTTI GOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
A U S, in persona del legale rappresentante in carica Sig. E A, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato S R P, che lo difende unitamente all'avvocato M D F, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
RFAELLI CLAUDIO, CIOLA FABRIZIA, TOMASI PAOLA, DEZORDO IRENE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 67/01 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 13/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/04 dal Consigliere Dott. R D J;
udito l'Avvocato Paolo Stella RICHTER, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.12.1999 G V, F Z, B F, F L e G F proponevano appello avverso la sentenza del Pretore di Rovereto - Sezione di Riva del Garda - di rigetto della domanda di aggravamento di servitù proposta nei confronti della S.r.l. Immobiliare Azzolini Uno e della riconvenzionale volta ad inibire il parcheggio delle macchine sulla strada gravata dal diritto di servitù di passo -. Gli appellanti in particolare sottolineavano come il Pretore, nell'escludere il preteso aggravamento, avesse fatto riferimento alla p.f. 730 (fondo servente) sottolineandone la parziale edificabilità fin dal momento della costituzione del diritto, mentre una corretta interpretazione avrebbe dovuto indurre il Giudice ad esaminare la destinazione della p.f. 729, fondo dominante, onde verificare se, come sostenuto, la stessa fosse passata da destinazione esclusivamente agricola a quella di civile abitazione;
- che il fondo dominante aveva, al momento della costituzione, una edificabilità pressoché nulla (31%) mentre attualmente lo era al 100% tant'è che era in costruzione un complesso edilizio costituito da due palazzi;
che il Pretore avesse trascurato di evidenziare la mala fede degli appellati che non avevano mai fatto uso della servitù fino al momento dell'edificazione (oltre 14 anni dopo la costituzione della servitù stessa);
e che il Pretore, infine, non aveva voluto ammettere la richiesta consulenza tecnica nonostante con ciò si fosse potuto comprovare l'aggravio verificatosi, ne' la testimonianza dell'amministratore del Condominio. Costituendosi in giudizio, la