Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2024, n. 18887

CASS
Sentenza
27 febbraio 2024
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Sentenza
27 febbraio 2024

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In tema di patteggiamento, è inammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, su accordo delle parti, ha applicato, nei confronti di soggetto straniero privo di passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato, essendo la stessa illegittima, ma non illegale nella definizione datane da Sez. U., n. 5352 del 2023, dep. 2024, Ltaief Maher.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2024, n. 18887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18887
Data del deposito : 27 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

188 87-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 402/2024 ANDREA GENTILI CC 27/02/2024 VITTORIO PAZIENZA - Relatore - R.G.N. 35635/2023 LUCA SEMERARO EMANUELA GA IA AT MAGRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AI C.U.I. 03CLQX4 nato il [...] avverso la sentenza del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA ROMANA PIRELLI Il PG chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 21 luglio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato a LI FA, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di un anno ed otto mesi di reclusione e la multa di euro 2.000, sostituita, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, con l'espulsione dal territorio dello Stato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, l'illegalità della sanzione sostitutiva dell'espulsione, applicata su richiesta dalle parti, poiché si sarebbe in presenza della causa ostativa ex artt. 13, comma 4-bis, e 14 d.lgs. n. 286 del 1998, non avendo l'imputato la disponibilità di un documento valido per l'espatrio; tale circostanza risulterebbe dagli atti delle indagini preliminari. In punto di diritto, si richiama la Sez. 6, n. 15881 del 16/03/2022, Ltaief Maher, Rv. 283148 - 01, di cui si riporta la motivazione nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

1.1. Il ricorrente ha richiamato il principio espresso da Sez. 6, n. 15881 del 16/03/2022, Ltaief Maher, Rv. 283148 01, secondo cui è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento che, sull'accordo delle parti, abbia applicato la sanzione sostitutiva dell'espulsione dello straniero

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