Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/10/2022, n. 29817

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/10/2022, n. 29817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29817
Data del deposito : 12 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17003-2021 proposto da: P D ,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ORTIGARA

3, presso lo studio dell'avvocato M A, rappresentato e difeso dall'avvocato C S;
-ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE ;
-intimato - avverso la sentenza n. 619/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. C P. Ric. 2021 n. 17003 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Bologna ha accolto l’appello dell’Inps e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti da D P i contributi pretesi dall’Istituto per l’anno 2011 sul presupposto dell’obbligo del predetto di iscriversi alla Gestione separata, ed ha ritenuto applicabili le sanzioni di cui all’art. 116, comma 8 lett. a), l. n. 388 del 2000. 2. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha identificato il dies a quo del termine di prescrizione con il momento di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie il 24.9.2012) ed ha escluso che alla data di notifica della richiesta di pagamento (lettera del 4.8.2017 giunta al destinatario il 25.8.2017) fosse maturata la prescrizione. Ha precisato come l’Istituto non fosse in condizione di far valere il credito in oggetto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, a causa del comportamento volontario dell’appellato che ha omesso di iscriversi alla Gestione separata e di provvedere all’autoliquidazione della prestazione contributiva dovuta, con conseguente sospensione della prescrizione, a norma dell’art. 2941 n. 8 cod. civ.

3. Avverso tale sentenza Diego Pensalfini ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Inps non ha svolto difese.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 e dell’art. 2935 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione decorresse dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione Ric. 2021 n. 17003 sez. ML -ud.
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