Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/10/2020, n. 23597
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Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella del giudice amministrativo, sulla controversia relativa alla domanda dell'INPS volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata percezione di interessi sulle somme dovute da un dipendente pubblico per il riscatto dei periodi utili alla determinazione della indennità di buonuscita, danno che si assume derivato dalla tardiva trasmissione all'ente previdenziale, da parte della P.A. ex datrice di lavoro, della documentazione necessaria all'istruttoria della domanda di riscatto; in tal caso, infatti, secondo la prospettazione dell'attore, il danno non deriva dall'inosservanza del termine di conclusione di un procedimento amministrativo nei confronti del destinatario del provvedimento finale, con conseguente giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a., ma costituisce una possibile conseguenza della definizione della procedura di riscatto, coinvolgendo aspetti inerenti ai rapporti tra l'ente previdenziale e il datore di lavoro, rispetto ai quali la vicenda provvedimentale costituisce una semplice occasione, ossia un mero presupposto di fatto non controverso che fa da sfondo al "petitum" sostanziale.
Sul provvedimento
Testo completo
23597-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' PIETRO CURZIO - Primo Presidente - CIVILE P.A. -Presidente di Sezione - ADELAIDE AMENDOLA Ud. 15/09/2020 - - Presidente di Sezione - ANTONIO MANNA PU R.G.N. 9935/2019 Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA- hon23597 Rep. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - MAURO DI MARZIO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - LINA RUBINO Consigliere - Rel. Consigliere - IRENE TRICOMI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9935-2019 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro 255 20 20 INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato D M, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 757/2018 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 21/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2020 dal Consigliere IRENE TRICOMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e rimessione alla sezione semplice per gli altri motivi;
udito l'Avvocato Emanuele Manzo per l'Avvocatura Generale dello Stato. Ric. 2019 n. 09935 sez. SU ud. 15-09-2020 -2- FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di L'Aquila, con la sentenza n. 757 del 2018, pubblicata il 21 settembre 2018, pronunciando sull'appello proposto dal Ministero della giustizia nei confronti dell'INPS, avverso la sentenza n. 343 del 2014 del Giudice di pace di L'Aquila, ha rigettato l'impugnazione.
2. L'INPS, quale successore ex lege dell'INPDAP, con atto di citazione notificato il 6 agosto 2013, aveva adito il Giudice di pace di L'Aquila chiedendo la condanna del Ministero della giustizia al pagamento della somma di euro 283,16, quale risarcimento del danno patito in conseguenza della ritardata trasmissione della documentazione necessaria ad istruire la domanda di riscatto (relativa a servizi utili per la determinazione dell'indennità di buonuscita), presentata dal dipendente Gioacchino Lo Vetro, domanda che, debitamente istruita, avrebbe dovuto essere trasmessa all'ENPAS (poi INPDAP, oggi INPS) entro il termine semestrale di cui all'art. 24 del d.P.R. 29 dicembre 1973. 3. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava il Ministero convenuto al risarcimento del danno nei confronti dell'INPS, quantificato in euro 283,16 (somma corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno di ritardo all'adozione del decreto di riscatto), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4. Il Ministero poponeva appello, chiedendo, in via pregiudiziale, che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 133 del d.lgs. n. 104 del 2010, e nel merito, il rigetto della domanda dell'INPS o in subordine la riduzione delle pretese dell'Istituto.
5. Il Tribunale ha affermato che non sussisteva il proprio difetto di giurisdizione, posto che le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del Ric. 2019 n. 09935 sez. SU - ud. 15-09-2020 -3- procedimento amministrativo, rispetto alle quali sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 104 del 2010, sono quelle inerenti al danno patito dal soggetto destinatario del provvedimento finale. Il caso di specie riguardava, invece, il diverso rapporto tra due Enti, chiamati in via paritetica a collaborare allo stesso procedimento amministrativo, e i danni da uno di costoro patiti per effetto della dedotta negligenza dell'altro nell'adempiere ad atti interni di sua spettanza.
6. Nel merito, il Tribunale di L'Aquila rigettava l'impugnazione del Ministero. Ha affermato, in proposito, il Tribunale di L'Aquila: l'art. 24, comma 6, del d.P.R. n. 1032 del 1973 impone al datore di lavoro, nella specie il Ministero, un termine per l'invio delle domande di riscatto;
l'INPS aveva agito in giudizio facendo valere l'inosservanza di tale norma, e dunque la violazione del relativo obbligo giuridico da