Cass. pen., sez. V trib., sentenza 16/11/2022, n. 43586

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 16/11/2022, n. 43586
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43586
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: REPOLI ROSARIO nato a NAPOLI il 28/02/1976 RUBRICHI FAUSTO GIUSEPPE nato a UGGIANO LA CHIESA il 26/03/1955 avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
.tnti&o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO -ehe ha concluso chiedendo / udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15.04.22, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Modena (con la quale era stata pronunciata l'improcedibilità per il reato di cui all'art. 594 cod. pen. per intervenuta abrogazione della disposizione incriminatrice e l'assoluzione di R R e R F G dai restanti reati loro ascritti)- su appello della parte civile, B S S, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale- ha dichiarato R R responsabile dei reati di agli artt.581 e 612 cod. pen., e R F G responsabile del reato di cui all'art. 612 cod. pen., condannando quest'ultimo alla pena di euro 200 di multa ed il primo alla pena di euro 350 di multa, nonché entrambi al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in euro 2000. 1.1. In particolare, il R con la sentenza di appello è stato ritenuto responsabile per aver percosso B S S, collega di entrambi gli imputati e con il quale gli stessi avevano già avuto occasione di scontro, aggredendolo al punto di farlo cadere a terra - e minacciandolo di un male ingiusto - pronunciando le seguenti frasi al suo indirizzo: "Finalmente sono diventato ispettore comandante capo della IVRI e posso trombarti, così impari a fare la denuncia contro l'azienda", "I marocchini non possono lavorare nella IVRI e te ne devi andare con le buone maniere, se hai vinto il licenziamento io posso farti di nuovo licenziare", "Informati di chi sono io, chiedi agli altri colleghi della Coop Service cosa ho fatto a... L'ho mandato in ospedale con il naso rotto, te ne devi andare con le buone maniere altrimenti ti mando via io con una pallottola in testa, dentro una bara, nel tuo paese, io faccio sul serio";
il Rubrichi, invece, è stato ritenuto responsabile per aver minacciato di un male ingiusto la medesima p.o., proferendo nei suoi confronti la frase "Te ne devi andare con le buone maniere altrimenti finisci sepolto nel cemento armato, tu sai che la mia pistola spara bene e che non manco un bersaglio".

2. Avverso la suddetta sentenza hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione gli imputati, con at'n a firma dell'Avv. Andrea Milani, affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deducono:

2.1. con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 609 co. 2 cod. proc. pen., a seguito dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 83 co. 9 d.l. n. 18 del 2020;
in particolare, con sentenza n. 140 del 06.07.2021, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale della citata norma, nella parte in cui disponeva la sospensione del decorso del termine di prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali erano rinviati ai sensi del precedente comma settimo del medesimo articolo;
ne deriva che, dispiegando le pronunce di illegittimità costituzionale i propri effetti retroattivamente, il disposto dell'art. 83 co. 9 d.l. n. 18 del 2020 è da considerarsi invalido ab origine e che i reati per i quali si procede - non operando la sospensione del termine di prescrizione, precisamente corrispondente a 48 giorni, per il differimento d'ufficio dell'udienza originariamente fissata per il 14.05.2020 - debbono considerarsi estinti, per intervenuta prescrizione, in epoca antecedente alla pronuncia di secondo grado, maturando il termine prescrizionale in data 27.02.2021 (e non in data 16.04.2021) ed essendo intervenuta la sentenza impugnata soltanto in data 15.04.2021;

2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 578 cod. proc. pen., per avere il giudice di merito mancato di pronunciarsi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., come espressamente richiesto dalla difesa in occasione dell'udienza del 11.02.2021, essendo i reati estinti per decorso del termine prescrizionale;
invero, in occasione dell'udienza del 23.03.2017, il difensore di fiducia degli imputati prospettava al Giudice di Pace l'intenzione di non aderire all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali, pur avendo appreso della contraria decisione del difensore di parte civile, chiedendo la nomina, ai fini del rinvio, di un sostituto ai sensi dell'art. 97 co. 4 cod. proc. pen.;
in occasione della detta udienza, tuttavia, nonostante l'espressa e rituale manifestazione di volontà del difensore degli imputati circa la propria intenzione di non aderire all'astensione e nonostante l'assenza di qualsivoglia dichiarazione di adesione da parte del difensore nominato ai sensi dell'art. 97 co. 4 cod. proc. pen., veniva verbalizzata l'adesione della difesa dell'imputato all'astensione dalle udienze penali proclamata dalje Camere Penali, il che determinaw la illegittima sospensione del decorso del termine di prescrizione - precisamente corrispondente a giorni 98 - ai sensi dell'art. 159 co. 1 n. 3 cod. pen.;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi