Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2018, n. 31339
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la seguente SENTENZA sul ricorso 27401 -2013 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro G M, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato S C, giusta delega in atti;- controrícorrente - avverso la sentenza n. 744/2012 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il 23/11/2012 R.G.N. 1282/2006;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. A T;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. NRG 27401 2013 Fatti di causa 1. Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il lodo arbitrale, emesso il 9 agosto 2005 sul ricorso prdposto da M G, che aveva impugnato, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sanzione disciplinare irrogatale dal Ministero. 2. Il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione era stata proposta il 6 novembre 2006 oltre il termine di cui all'art. 412 quater ed ha rilevato che il Ministero non aveva provato di avere ricevuto la comunicazione del lodo "nello spatium temporis dei trenta giorni" antecedenti la data di proposizione del ricorso in opposizione. 3. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso M G, la quale ha anche depositato memoria. Ragioni della decisione 4. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione dell'art. 2697 c.c. (primo motivo) e del c. 10 dell'art. 412 quater cod.proc.civ. (secondo motivo). 5. Addebita alla sentenza impugnata di avere addossato ad esso Ministero opponente l'onere di provare che il lodo era stato comunicato nei trenta giorni precedenti il deposito dell'opposizione (primo motivo). Sostiene che l'onere di provare l'avvenuta notificazione del lodo in data antecedente ai trenta giorni precedenti il deposito del ricorso in opposizione incombeva sulla lavoratrice, non essendo esso opponente in grado di dare la prova di un fatto negativo.
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