Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/09/2021, n. 24950
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 22448-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2021 ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
1309
- ricorrente -
contro
PRONE DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MANCINI
4, presso lo studio dell'avvocato GIAN FRANCO D'ONOFRIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G D;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 63/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/03/2015 R.G.N. 63/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. • RG n 22448/2015
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Pinerolo che aveva accertato il diritto di P D all'indennità di disoccupazione per i periodi in cui , dopo il licenziamento intimatogli il 15/12/2008, era rimasto disoccupato e fino al 24/11/2009 ( eccettuati i periodi di rioccupazione ) negando la sussistenza dell'asserito indebito per Euro 7.029,58 ,affermato dall'Inps . La Corte ,dato atto che il mancato riconoscimento dell'indennità per il periodo successivo al 24/11/2009 non era stato oggetto di appello, ha rilevato, con riferimento al periodo precedente ed alla sussistenza dell'indebito , che il Prone aveva legittimamente percepito l'indennità di disoccupazione . Ha affermato che ,pur essendo pacifico che la pronuncia di illegittimità del licenziamento avesse natura costitutiva comportante la non interruzione del rapporto e che una volta dichiarato illegittimo il licenziamento l'Istituto potesse chiedere la restituzione dell'indennità di disoccupazione ,il recupero delle somme era, tuttavia, collegato all'avvenuto effettivo ripristino del rapporto per effetto della reintegra, della condanna al pagamento delle retribuzioni dovute e del versamento dell'indennità ex art 18, che copre il periodo dall'illegittimo licenziamento alla reintegra effettiva, con conseguente venire meno dello stato di disoccupazione. La Corte ha osservato che ,nella fattispecie, la sentenza di reintegra non era stata eseguita e ,dunque, l'indennità di disoccupazione era stata legittimamente percepita con la conseguenza che non era fondata la richiesta di ripetizione proposta dall'Inps .
2.Avverso la sentenza ricorre l'Inps con un motivo. Resiste il Prone . Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 cpc . La Procura generale ha depositato conclusioni scritte .
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. L'Inps denuncia violazione dell'art 45 , 3 comma , RDL 1827/1935, conv. in L. n. 1155/1936 , vigente ratione temporis, con riferimento all'ad 18 stat.lav. Censura il
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2021 ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
1309
- ricorrente -
contro
PRONE DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MANCINI
4, presso lo studio dell'avvocato GIAN FRANCO D'ONOFRIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G D;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 63/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/03/2015 R.G.N. 63/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. • RG n 22448/2015
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Pinerolo che aveva accertato il diritto di P D all'indennità di disoccupazione per i periodi in cui , dopo il licenziamento intimatogli il 15/12/2008, era rimasto disoccupato e fino al 24/11/2009 ( eccettuati i periodi di rioccupazione ) negando la sussistenza dell'asserito indebito per Euro 7.029,58 ,affermato dall'Inps . La Corte ,dato atto che il mancato riconoscimento dell'indennità per il periodo successivo al 24/11/2009 non era stato oggetto di appello, ha rilevato, con riferimento al periodo precedente ed alla sussistenza dell'indebito , che il Prone aveva legittimamente percepito l'indennità di disoccupazione . Ha affermato che ,pur essendo pacifico che la pronuncia di illegittimità del licenziamento avesse natura costitutiva comportante la non interruzione del rapporto e che una volta dichiarato illegittimo il licenziamento l'Istituto potesse chiedere la restituzione dell'indennità di disoccupazione ,il recupero delle somme era, tuttavia, collegato all'avvenuto effettivo ripristino del rapporto per effetto della reintegra, della condanna al pagamento delle retribuzioni dovute e del versamento dell'indennità ex art 18, che copre il periodo dall'illegittimo licenziamento alla reintegra effettiva, con conseguente venire meno dello stato di disoccupazione. La Corte ha osservato che ,nella fattispecie, la sentenza di reintegra non era stata eseguita e ,dunque, l'indennità di disoccupazione era stata legittimamente percepita con la conseguenza che non era fondata la richiesta di ripetizione proposta dall'Inps .
2.Avverso la sentenza ricorre l'Inps con un motivo. Resiste il Prone . Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 cpc . La Procura generale ha depositato conclusioni scritte .
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. L'Inps denuncia violazione dell'art 45 , 3 comma , RDL 1827/1935, conv. in L. n. 1155/1936 , vigente ratione temporis, con riferimento all'ad 18 stat.lav. Censura il
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