Cass. civ., sez. II, ordinanza 15/04/2019, n. 10464

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 15/04/2019, n. 10464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10464
Data del deposito : 15 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7271-2016 proposto da: DEL CITERNA MARCO rappresentato e difeso dell'avv.to CINZIA CARRADORI;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'

INTERNO

80185690585, PREFETTURA PISTOIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 768/2015 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata il 25/08/2015;
Ric. 2016 n.7271 sez. 52 - ud.18/01/2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2019 dal Consigliere Dott. L V;

FATTI DI CAUSA

1. M d C, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Monsummano Terme, con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso il verbale numero PTR1054000585 elevato il 19 giugno 2011 dalla polizia stradale di Pistoia, recante la contestazione della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e l'opposizione avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente per la durata di tre mesi.

2. Preliminarmente il Tribunale di Pistoia affrontava la questione in ordine all'ammissibilità del ricorso avanzato dall'appellante. Secondo quest'ultimo, il giudice di primo grado aveva errato nel dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto intempestivo, avendo calcolato male i giorni decorsi tra la proposizione del ricorso e la contestazione della contravvenzione, avvenuta in data 19 giugno 2011. In particolare, il ricorso sarebbe stato spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento in data 3 ottobre 2011, dunque, nel 600 giorno utile a far data dal giorno della contestazione, tenuto conto della sospensione feriale dei termini dal 10 agosto al 15 settembre. Secondo il giudice del gravame tale assunto non poteva essere condiviso in quanto, come osservato anche dalla parte appellata, mancava agli atti la prova documentale che il ricorso fosse stato effettivamente consegnato il 3 ottobre 2011, ultimo giorno utile per impugnare il verbale. La busta contenente il ricorso, indirizzata all'ufficio del giudice di Pace di Monsummano, infatti, riportava un unico timbro dell'ufficio postale di Cintolese, recante la data del 5 ottobre 2011. Nessun altro Ric. 2016 n.7271 sez. S2 - ud.18/01/2019 documento dal quale fosse possibile ricavare che il plico era stato consegnato in data anteriore rispetto a quella riportata sulla busta era stato prodotto, sicché, in assenza di altri riscontri documentali, non era possibile stabilire con certezza che il ricorso fosse stato spedito anteriormente al 5 ottobre 2011. In conclusione, considerato che la contravvenzione era stata contestata il 19 giugno 2011 e l'ultimo giorno utile ai fini dell'impugnazione del relativo verbale, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, era il 3 ottobre 2011, il ricorso doveva considerarsi tardivo in quanto proposto oltre il 60 0 giorno decorrente dalla data della contestazione dell'infrazione.
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