Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/11/2022, n. 32812
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eguente SENTENZA sul ricorso 34684-2019 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, 2022 FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e 2706 difendono;N.R.G. 34684/2019 - ricorrente -contro T S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato M R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P;- controricorrente - avverso la sentenza n. 203/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/05/2019 R.G.N. 391/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. G M;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli Avvocati T S e M P GILI per delega verbale Avvocato ROBERTO PESSI;udito l'Avvocato M R. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza nr. 203 del 2019, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a N.R.G. 34684/2019 favore dei dottori commercialisti (d'ora in avanti Cassa) a restituire all'attuale controricorrente, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto, con delibera nr. 4 del 2008, per il quinquennio 2009/2013, e, con delibera del 27 giugno 2013, per il quinquennio 2014/2018, sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione e non prescritta l'azione di restituzione perché soggetta al termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, la Cassa affidandolo a tre articolati motivi, successivamente illustrati con memoria, cui ha resistito, con controricorso, il pensionato. 3. La Sesta sezione di questa Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria nr. 5356/2022, ha rimesso alla sezione ordinaria la questione relativa al terzo motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. I primi due motivi del ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi - D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22 e con le delibere del 28.10.2008 e del 27.6.2013;L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12;L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763;L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488;L. n. 201 del 2011, art. 24;artt. 3 e 38 Cost.;L. n. 147 del 2013, art. 1, L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della Cassa, art. 22 e con le delibere citate - vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio.N.R.G. 34684/2019 5. A tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 603 e 982 del 2019;nr. 28054 del 2020, nr. 6897 del 2022), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020).
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