Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2022, n. 20959
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16196/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;2?-(1 - ricorrente - --- 2p1,` Contro FABIO DI RUSSO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. M A che lo rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 169/03/2015 della Commissione tributaria Regionale dell'Umbria, depositata il 10/3/2015;Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25/05/2022 dal Consigliere Dott. S P;lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G L, che ha concluso per raccoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e, decisione nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Ritenuto in fatto 1. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, con sentenza n. 169/03/2015, depositata il 10/3/2015 confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del notaio F D R - rogante l'atto avente ad oggetto il trasferimento di un immobile localizzato in un piano di recupero di iniziativa privata non convenzionato - con il quale era stato impugnato il relativo avviso di liquidazione, emesso in rettifica dell'imposta di registro ed ipotecarie catastali. In particolare, l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto che il summenzionato atto dovesse essere sottoposto alle imposte in misura proporzionale e non fissa ex art. 5 della legge n. 168 del 1982;in quanto seppure risultava approvato il piano di recupero, era assente la convenzione di cui all'art. 30, comma 3, della legge n. 457 del 1978. In particolare, i giudici di merito rilevavano che sulla base della certificazione rilasciata dal Comune di Spoleto, l'immobile oggetto della compravendita risultava inserito in un piano di recupero di iniziativa privata approvato dal consiglio comunale, ma per la sua attuazione, sulla base della legge regionale umbra n. 11 del 2005, non era più richiesta la stipulazione di una convenzione, di talché richiedere quest'ultima ai sensi della legge n. 168 del 1982 avrebbe comportato l'esclusione del beneficio fiscale da essa previsto per tutti gli interventi di recupero effettuati nella regione Umbria.
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