Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2015, n. 2115
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Nella vendita a catena, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P L - Presidente -
Dott. P C A - Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SZA
sul ricorso 7758/2009 proposto da:
MESSULAM SPA 01672330162, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato C R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M A;
- ricorrente -
contro
ECLIPSE srl, già ECLIPSE DI CIARDULLI STEFANIA SAS p.iva 02332110614, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato C E, rappresentata e difesa dall'avvocato C M P;
FARINARO PAOLO FRNPLA68L11A512M, NARDO DOMENICA
NRDDNC71M53A512G, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentati e difesi dagli avvocati C L, NICOLA CANTONE, LUISA C;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 699/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l'Avvocato RICCARDO CHILOSI, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato C M P, difensore della Società controricorrente, che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato DANIELA DAL BO, con delega dell'Avvocato LUCIANO COSTANZO difensore dei controricorrenti N e F, che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del terzo motivo del ricorso e per l'accoglimento del primo e del secondo motivo, nonché, in subordine, del quarto motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F Paolo e N Domenica, con atto di citazione del 19 aprile 2002 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la società Eclipse di Ciardulli Stefania sas, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita del servizio di piatti e cafè "Royal Dalton" che presentava vizi e difetti tali da non risultare conforme al campione, vizi riconosciuti dalla venditrice che aveva ritirato il servizio impegnandosi a fornirne uno nuovo.
Fornito un nuovo servizio di piatti, anche questo presentava difetti e, per altro, non era, neppure, completo, chiedevano, pertanto, la restituzione del prezzo versato di L. 4.985.000 con interessi e il risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa. Si costituiva la società Eclipse contestando la domanda e ritenendo che la responsabilità fosse della società Messulam spa., chiedeva che fosse autorizzata a chiamare in causa detta società per essere tenuta indenne da quanto eventualmente dovuto agli attori. In via riconvenzionale, chiedeva, altresì, che la Messulam fosse condannata a risarcirle i danni subiti per la perdita di immagine, sviamento commerciale e per aver subito la lite, quantificato equitativamente in L. 10.000.000.
Si costituiva la società Messulam ed eccepiva l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti, trattandosi di vendita a catena, l'inopponibilità a sè del riconoscimento dei vizi operato dalla società Eclipse e deduceva che era stata questa a non dare riscontro alla sua richiesta di restituzione della merce.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza n. 243 del 2004 condannava la società Eclipse al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 2.710,00, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo, nonché alla somma di Euro 4.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, condannava la Messulam spa a tenere indenne la società Eclipse da quanto pagato in esecuzione della sentenza agli attori e per l'effetto la condannava al pagamento della somma di Euro. 6.710,00, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, rigettava le domande proposte dalla società Messulam nei confronti dell'Eclipse. Avverso questa sentenza proponeva appello la società Messulam chiedendo la riforma totale della sentenza ed, in particolare, che venissero rigettate le domande tutte proposte dalla società Eclispe in quanto infondate in fatto ed in diritto, dato atto che in esecuzione della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva corrisposto la somma di Euro. 6.710,00 condannarsi la suddetta società alla restituzione di tale importo, oltre interessi e rivalutazione dai pagamenti al soddisfo, che venisse accolta la propria domanda riconvenzionale e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione e in subordine, accertati i vizi della merce, che la stessa fosse restituita, dichiarandosi disponibile, previa consegna della merce, alla restituzione del prezzo incassata da Eclipse, oltre il risarcimento del danno pari al lucro cessante corrispondente alla differenza fra il prezzo di vendita al pubblico dei pezzi di cui si dice risultati difettosi ed il prezzo pagato alla Messulam. Si costituiva la società Eclipse, chiedendo il rigetto dell'appello. Si costituivano anche gli appellati N e F chiedendo che venisse rigettata ogni domanda formulata in loro danno, in quanto inammissibile ed infondata e la conferma della sentenza impugnata. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 699 del 2008, rigettava l'appello e condannava l'appellante, la società Messulam al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. La Corte partenopea aveva, intanto, chiarito che era ormai coperta da giudicato il capo della sentenza del Tribunale di Capua Vetere che aveva dichiarato risolto per vizi della merce intercorso tra la società Eclipse e gli originari attori e che la controversia riguardava esclusivamente la domanda di regresso formulata dalla società Eclipse nei confronti della chiamata in causa società Messulam. In ordine al merito della questione la Corte di Napoli, osservava che il comportamento complessivo della Messulam denotava come essa medesima fosse stata informata dei vizi ed avesse accettato le doglianze implicitamente riconosciute nei confronti della società Eclipse. Correttamente, poi, il Tribunale aveva ritenuta provata l'esistenza del danno subito dagli acquirenti. Osservava, in conclusione, la Corte di Napoli che correttamente era stata accolta la domanda di rivalsa della Eclipse nei confronti della società Messulam, essendo emerso che la Messulam continuò ad inviare un prodotto che presentava i medesimi vizi. Per altro, la vendita a catena non escludeva l'autonomia dei singoli contratti e nel caso concreto non escludeva che vi era stata da parte della Messulam la violazione degli obblighi contrattuali da essa assunti nei confronti della Eclipse obblighi consistenti nell'invio di un prodotto completo senza difetti e di qualità consona all'importanza del servizio e al relativo costo.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Messulam con ricorso affidato a sei motivi, tuttavia non correttamente numerati. F Paolo e N Domenica, nonché la società Eclipse hanno resistito con separato controricorso, illustrato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la società Messulam lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare dei principi di cui agli artt. 1470, 1490 c.c. e ss., relativamente alle cc. dd. vendite a catena. Secondo la ricorrente, la Corte di Napoli avrebbe errato, nell'aver traslato tout cour sulla terza chiamata (Messulam) il risarcimento del danno liquidato a favore degli attori, senza tener conto dei criteri di autonomia dei due contratti (Eclipse/coniugi F e Eclipse/Messulam) e dell'impossibilità di trasferire l'azione risarcitoria del compratore danneggiato nei confronti del precedente venditore. Piuttosto, come emergerebbe dagli atti di causa Messulam si è adoperata al contrario di Eclipse con la massima sollecitudine ed in buona fede per risolvere il problema tanto da offrire il ritiro della merce, a dire della Eclipse, difettata, pur di evitare il contenzioso, che la causa si sarebbe evitata se la società Eclipse tenendo il dovuto comportamento avesse restituito il prezzo incassata riservandosi semmai di agire nei confronti della Messulam. Pertanto, le conseguenze dannose accertate dal Tribunale (e dopo dalla Corte di appello) derivante dalla dichiarata risoluzione del rapporto Eclipse/F per fatto di quest'ultima non potevano e non possono essere traslate sic et simpliciter nel rapporto Eclipse/Messulam.
In conclusione, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto:
Dica la Suprema Corte di cassazione se il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la Corte di Appello di Napoli siano incorsi nella violazione del principio di cui agli artt. 1470, 1479, 1490 c.c. e segg., in materia di vendite a catena, per essere stata confermata, con il rigetto dell'appello, la sentenza di primo grado con cui Messulam veniva condannata a tenere indenne Eclipse di quanto da quest'ultima corrisposto ai F, trasferendo e traslando direttamente su Messulam a titolo di danno tutta la somma che Eclipse è stata condannata a versare ai coniugi F (sub acquirenti) a titolo di restituzione del prezzo incassato e risarcimento del danno a seguito della risoluzione del contratto fra Eclipse ed i F, in spregio al principio di autonomia dei due rapporti venditore/ sub acquirente e venditore/fornitore che non consente di trasferire nei confronti del precedente venditore l'azione del compratore.
1.1.- Il motivo è infondato.
È orientamento pacifico in dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. n. 11612 del 31/05/2005) che nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio);
quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica. Ed è, altresì, pacifico anche nella giurisprudenza di questa Corte che nelle cosiddette vendite a catena l'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al sub acquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore.
Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha chiarito che "(...) vi era stata da parte della Messulam la violazione degli obblighi contrattuali da essa assunti nei confronti della Eclipse obblighi consistenti nell'invio di un prodotto completo, scevro di difetti e di qualità consona all'importanza del servizio in relazione al suo costo. Sicché, correttamente, la rivalsa è stata pronunciata per l'intero importo che la Eclipse è stata condannata a versare ai coniugi F - N, ivi compresa la restituzione del prezzo del servizio pagato dai suddetti essendo il tutto parte integrante del danno risentito dall'Eclipse, conseguente al fatto del reiterato invio da parte della Messulam di un prodotto difettoso non idoneo a soddisfare le aspettative degli acquirenti".
Pertanto, nessuna violazione di norme di diritto è stata posta in essere dal giudice d'appello laddove ha tenuto indenne l'Eclipse da quanto dovuto agli attori a titolo di danno per fornitura di merce difettosa, e traslato a carico della Messulam il danno liquidato agli attori avendo accertato che l'inadempimento della Eclipse era direttamente connesso e conseguenziale all'inadempimento della Messulam.