Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/06/2021, n. 18482

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/06/2021, n. 18482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18482
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Cron..% UL- Rep.

CC

27/5/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: M G P, rappresentato e difeso, giusta procura speciale conferita in calce al ricorso, dall'Avv.to M D del Foro di Torino, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via

XX

Settembre n. 17 in Torino;
cLo ('o ( n a_ t,L co afin.

4. r-nea eav3u ,- ssa 2ìok

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, presentata tr-d-rfesa7éxiEgé, • Y V o era e o Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via d ortoghesi n. 12 in Roma;
- intimata - avverso la sentenza n. 23, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale d( 7M51---nn il 4.11.2014, e pubblicata il 14.1.2015;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere P D M.

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di richiesta di informazioni ed invito al contraddittorio, rivolti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, essendosi le parti incontrate il 28.6.2011, ed avendo l'Ente impositore richiesto la produzione di documentazione, consegnata dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria notificava il 20.10.2011 (ric., p. 2), a M G P, l'avviso di accertamento n. T7G011405033/2011, relativo a maggiori Irpef ed Iva in riferimento all'anno 2007. All'odierno ricorrente erano quindi notificati, con le medesime causali, pure gli avvisi di accertamento n. T7G011404999/2011 (anno 2006), e n. T7G011405039/2011 (anno 2008). Il contribuente, negli anni in questione, aveva ricoperto il ruolo di consulente per lo sviluppo di nota ditta di cosmetici (Bottega verde), che aveva sedi, amministrativa e di lavorazione, molto distanti dal suo luogo di residenza. In conseguenza il M, per raggiungere il luogo di lavoro, si era avvalso di un servizio di trasporto con autista, ed aveva consumato i pasti in ristoranti. Mediante gli atti impositivi in questione, l'Amministrazione finanziaria contestava al contribuente l'indicazione nella dichiarazione dei redditi come deducibili di costi che in realtà non lo erano, relativi a spese di trasporto e di vitto.

2. Gian Paolo M impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che riuniva i giudizi e respingeva il ricorso.

3. Il contribuente gravava di appello la decisione sfavorevole conseguita, innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, censurando "in via pregiudiziale ... il contenuto della sentenza avendo i giudici di prime cure fatto rientrare le spese da lui sostenute sotto l'imperio dell'art. 164 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. In altri termini sostenne come invece il contratto di trasporto con autista, di cui egli era parte e beneficiario, fosse cosa diversa rispetto all'impiego dei mezzi di trasporto a motore nell'esercizio delle professioni, la deducibilità dei cui costi il legislatore limitò fortemente" (sent. Ctr, p. 3). La Commissione tributaria regionale rigettava l'impugnativa, e confermava pertanto la piena validità ed efficacia degli avvisi di accertamento opposti.

4. La decisione assunta dalla Ctr di Torino è stata impugnata per cassazione da Gian Paolo M, che si è affidato a due motivi di ricorso. L'Agenzia delle entrate non si è costituita tempestivamente nel processo di cassazione, ma ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale discussione orale del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, indicato come introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell'art. 164 del d.P.R. n. 917 del 1986, in cui è incorsa la Ctr, "con conseguente errata motivazione su un punto decisivo della controversia" (ric., p. 5), in materia di spese di trasporto.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi