Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1989, n. 87

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In tema di IRPEF, il principio, secondo cui il reddito di una società di persone è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione ed in proporzione della quota di partecipazione (cosiddetta personalizzazione del debito d'imposta, prevista dall'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e poi ribadita nel testo unico approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), non incide sull'autonomia patrimoniale della società rispetto al socio, con la conseguenza che la società medesima, in relazione all'imposta discendente a carico del socio dall'applicazione di detto principio, non può essere chiamata a rispondere, perché non è debitrice, ne' può vedere i propri beni soggetti ai privilegi di cui agli artt. 2752 e 2771 cod. civ., riguardanti il debitore (ed altresì si sottrae al privilegio speciale contemplato dall'art. 2759 cod. civ. su beni di terzi, non sussistendone i relativi presupposti).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1989, n. 87
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 87
Data del deposito : 12 gennaio 1989

Testo completo

In tema di IRPEF, il principio, secondo cui il reddito di una società di persone è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione ed in proporzione della quota di partecipazione (cosiddetta personalizzazione del debito d'imposta, prevista dall'art. 5

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