Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/07/2018, n. 19651

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/07/2018, n. 19651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19651
Data del deposito : 24 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

gliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7615-2016 proposto da: C D A, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEI CARRACCI

1, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO VICERE', rappresentato e difeso dall'avvocato B D R;

- ricorrente -

contro

D M A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALFREDO CASELLA

43, presso lo studio dell'avvocato N M, rappresentata e difesa dall'avvocato F L B;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4995/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 3/11/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. L A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. R F, che ha concluso per l'estinzione del ricorso per cessata materia del contendere;
uditi gli avvocati B D R e F B.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/11/2015 il Consiglio di Stato, in accoglimento p.q.r. del gravame interposto dalla sig. M A D e in conseguente riforma della pronunzia Tar Lombardia n. 1088 del 2011, ha annullato le delibere n. 18 del 30/6/2007 e n. 30 del 17/12/2007 del Comune di Agnadello di adozione e approvazione Ric. 2016 n. 07615 sez. SU - ud. 24-10-2017 -2- del Piano di Governo del Territorio - P.G.T. nella parte in cui hanno assoggettato l'area di sua proprietà ad un regime edificatorio sfavorevole, non includendola «nel perimetro del tessuto urbano consolidato» bensì nell'«area ... agricola speciale» inserita negli ambiti di trasformazione secondo il Documento di Piano. Avverso la suindicata pronunzia il Comune di Agnadello propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso la Doneda. Con memoria ex art. 378 c.p.c. la controricorrente, producendo documentazione, deduce che con delibera del 10/7/2017 n. 21 il Comune di Agnadello ha rettificato il Piano di Governo del Territorio - P.G.T., inserendo anche nel Piano delle Regole degli ambiti di trasformazione già previsti nel Documento di Piano, a tale stregua riconoscendo la sua pretesa e spontaneamente adempiendo a quanto indicato dal Consiglio di Stato nell'impugnata sentenza. Chiede emettersi pertanto pronunzia di cessazione della materia del CO ntendere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia «eccesso di potere giurisdizionale». Si duole che, «nel criticare la scelta operata ... di inserire l'area negli ambiti di trasformazione piuttosto che nel tessuto urbano consolidato», il Consiglio di Stato non censuri «tale scelta» in quanto «macroscopicamente illegittima», bensì «per ... ragioni ... di maggiore vantaggio fiscale», in quanto «la relazione illustrativa del Comune afferma che la scelta sarebbe più vantaggiosa per il privato poiché soggetta ad imposizione fiscale solo successivamente all'approvazione del piano attuativo a differenza di quanto avviene per le aree poste all'interno del tessuto urbano consolidato che scontano le imposte immobiliari immediatamente». Ric. 2016 n. 07615 sez. SU - ud. 24-10-2017 -3- Lamenta che, laddove censura «la scelta di inserire l'area» della Doneda «in un ambito urbanistico piuttosto che in un altro e di attribuire ad essa una certa classificazione piuttosto che un'altra» non già in quanto adottata «in violazione della legge in sé ma in base alle ragioni che la sostengono», il Consiglio di Stato incorre in un «eccesso di potere, configurabile nell'uso distorto del potere pianificatorio del territorio» non accertando «alcuna ragione giustificante o la esistenza di indiscutibili ragioni dissimulate all'interno dell'atto impugnato ma ... solamente l'insufficienza delle ragioni addotte dal Comune ex post all'atto impugnato», a tale stregua incorrendo «all'evidenza in eccesso di potere cognitivo ai danni dell'Amministrazione», con «sconfinamento nella discrezionalità riservata alla P.A.» in ragione della «"sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'amministrazione"». Si duole che il Consiglio di Stato abbia «esercitato ... il sindacato giurisdizionale sull'adempimento demandato all'ufficio Tecnico del Comune e non sul provvedimento del Consiglio comunale (costituito dall'approvazione dello strumento urbanistico comunale)», omettendo di considerare «la natura insindacabile dell'atto di pianificazione generale, in guisa che esso non può essere annullato per la semplice non condivisibilità di una motivazione che neppure viene individuata e che assume valenza di semplice apparenza», non indicando «le regole tecniche alle quali l'Amministrazione si sarebbe dovuta attenere al fine di poterne verificare la coerenza ed adeguatezza della scelta». Va pregiudizialmente osservato che, come dalla controricorrente dedotto nella memoria ex art. 378 c.p.c., successivamente all'introduzione del presente giudizio il Comune, con la delibera n. 21 del 10/7/2017 del Consiglio, ha approvato «una rettifica al PGT avente ad oggetto l'inserimento anche nel Piano delle regole degli Ric. 2016 n. 07615 sez. SU - ud. 24-10-2017 -4- ambiti di trasformazione già previsti dal PGT nel Documento di Piano, oltre all'introduzione dell'art. 9° delle NTA del Piano delle regole contenente la disciplina degli ambiti di Trasformazione», rettifica «divenuta efficace con la pubblicazione sul BURL della Regione Lombardia» avvenuta nel mese di settembre 2017, e costituente «ad ogni effetto la puntuale applicazione del principio enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4995/2015». Deduce che, a tale stregua, lo «spontaneo adempimento da parte del Comune di Agnadello al principio di diritto espresso nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4995/2015 consente ... di evidenziare il venir meno dell'interesse al ricorso» proposto avanti a queste Sezioni Unite, attesa la «cessazione della materia del contendere sia per l'avvenuto riconoscimento dell'avversa pretesa ... sia per il completo soddisfacimento della pretesa di controparte». Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nei giudizi in cui si controverte della legittimità di un provvedimento amministrativo la materia del contendere tra l'opponente al provvedimento e l'Amministrazione che lo ha emesso può ritenersi cessata allorquando quest'ultima annulli o revochi o modifichi nel senso richiesto dal ricorrente l'atto da quest'ultimo impugnato, a tale stregua eliminando anche ogni suo effetto conformemente a quanto originariamente richiesto dall'interessato impugnante ( cfr. Cass., Sez. Un., 12/1/1966, n. 205 ), in modo conforme pertanto alla posizione sostenuta dall'attore, secondo quanto espressamente dispone l'art. 23, ult. co ., L. n. 1034 del 1971 ( v. Cass., 23/6/1990, n. 6390;
Cass., 6953/83;
Cass., 5280/82;
Cass., 2463/82 ). Si è al riguardo precisato che, pur nel silenzio del codice di rito, la pronunzia di cessazione della materia del contendere [ cessazione della materia del contendere che costituisce non già un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa, ed è pertanto rilevabile ( anche ) Ric. 2016 n. 07615 sez. SU - ud. 24-10-2017 -5- d'ufficio dal giudice, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati ex actis: v. Cass., 3/5/2017, n. 10728 ] è da questa Corte ritenuta ammissibile in presenza come nella specie di sopravvenienza nel corso del procedimento di un fatto che incide sul diritto sostanziale dedotto in causa, venendo conseguentemente a mancare una posizione di contrasto tra le parti, sicché non sussiste più un interesse giuridicamente rilevante in capo alle medesime ad una pronunzia ( v. Cass., 23/6/1990, n. 6390;
Cass., 21/11/1983, n. 6953;
Cass., 13/10/1982 n. 5280;
Cass., 21/4/1982, n. 2463;
Cass., 16/3/1981, n. 1442;
Cass., 6/1/1981, n. 70 ), come dalla stessa interessata e odierna controricorrente dato specificamente atto nei propri scritti difensivi. E' al riguardo appena il caso di sottolineare che la sopravvenuta cessazione della materia del contendere attiene alla pronunzia sul merito della pretesa e pertanto, logicamente, altresì alla decisione come nella specie concernente il denunziato eccesso di potere giurisdizionale asseritamente integrato con la pronunzia giudiziale poi spontaneamente attuata. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
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