Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/08/2009, n. 18360
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. M S - Presidente di sezione -
Dott. P E - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. D?ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.p.a. I O, corrente in Gaglianico (BI) alla via Cavour Strada Trossi n. 120, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Lucrezio Caro n. 62 presso lo studio dell?avv. CARLETTI Fioravante insieme con l?avv. A E che la rappresentano e difendono in forza della procura speciale rilasciata in calce al ricorso;
- ricorrente ?
contro
(1) il MINISTERO dell?ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e (2) l?AGENZIA delle DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l?Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e li difende;
- controricorrenti ?
Avverso la sentenza n. 72/07 depositata il giorno 8 febbraio 2007 (notificata il 29 maggio 2007) dalla Corte di Appello di Genova;
Udita la relazione svolta nella Udienza pubblica del 26 maggio 2009 dal Cons. Dott. D?ALONZO Michele;
sentite le difese delle parti, svolte dall?avv. Fioravante CARLETTI, per la ricorrente, e dall?avv. Antonio GRUMETTO, dell?Avvocatura Generale dello Stato, per le amministrazioni pubbliche;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, il quale ha concluso, in via principale, per la declaratoria di inammissibilita? e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso (tempestivamente notificato) all?"Amministrazione delle Finanze dello Stato, Agenzia delle Entrate" nonche? all?"Agenzia delle Dogane, Circoscrizione Doganale di Genova", la s.p.a. I O - premesso che:
(1) la "vicenda" riguardava undici procedimenti aventi ad oggetto "inviti di pagamento" ("od atti aventi la stessa valenza seppure con altra dizione") con i quali la Dogana di Genova aveva richiesto ad essa "la corresponsione di somme per importazioni mediante bollette IM 4 (tutte diverse ...) a titolo di dazio antidumping su merce proveniente da Taiwan" siccome "asseritamente proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese": "l?aliquota pagata all?atto delle importazioni e? pari al 5,5% di dazio, il dazio antidumping e?
dell?83,3%;oltre sanzioni ed interessi";
(2) tali procedimenti erano stati decisi in primo grado con distinte sentenze, tutte impugnate (sia "favorevoli" ad essa che "di segno opposto") "vuoi per la eseguenda necessaria chiarezza dei giudicati, vuoi per evitare l?altrettanto necessario contenzioso in sede di esecuzione delle sentenze medesime", perche? in esse, "a fronte di un rituale incardinamento dei giudizi", erano state "indicate variamente bollette (e quindi importi) non relativi a quel procedimento" -, in forza di TRE motivi, chiedeva (con refusione delle spese dei "tre gradi di giudizio") di cassare la sentenza n. 72/07 depositata il giorno 8 febbraio 2007 (notificata il 29 maggio 2007) con la quale la Corte di Appello di Genova, rigettato il suo gravame avverso la sentenza del Tribunale del capoluogo ligure (n. 4590/03, depositata il 16 dicembre 2003), aveva accolto l?impugnazione incidentale delle amministrazioni pubbliche, condannando essa ricorrente "al pagamento della somma per dazio antidumping richiesta di Euro 12.945,90 oltre interessi in relazione all?importazione avvenuta con IM4 2444/V del 21 gennaio 1999".
Nel controricorso notificato (anch?esso tempestivamente) il Ministero dell?Economia e delle Finanze e l?Agenzia delle Dogane instavano per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processali. Il 14 novembre 2008 la ricorrente depositava memorie ex art. 378 c.p.c.. Con ordinanza depositata il 20 gennaio 2009 la sezione tributaria della Corte rimetteva la causa al Primo Presidente per l?eventuale assegnazione della controversia a queste sezioni unite avendo rilevato che "il terzo motivo del ricorso prospetta (va) una questione di giurisdizione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza gravata, la Corte di Appello - premesso che:
(1) la societa? aveva convenuto in giudizio il Ministero delle Finanze innanzi al Tribunale di Genova chiedendo di dichiarare la "nullita?" o la "inesistenza" dell?"avviso di accertamento suppletivo" notificato dalla Dogana di Genova "per il pagamento di somme a titolo di recupero dazio antidumping per importazione di sodio persolfato di cui alla bolletta doganale IM4 n. 2444 del 21 gennaio 1999";
(2) il Ministero detto e l?Agenzia delle Dogane avevano proposto "domanda riconvenzionale per l?accertamento della fondatezza della pretesa doganale e la consequenziale condanna";
(3) il giudice di primo grado aveva dichiarato "non dovuta la somma portata dall?avviso di accertamento" relativo a detta "bolletta" - ha rigettato l?appello della societa? e, in accoglimento di quello incidentale delle amministrazioni pubbliche, condannato la societa?
"al pagamento della somma per dazio antidumping richiesta di Euro 12.945,90 oltre interessi in relazione all?importazione avvenuta con IM 4 2444/V del 21 gennaio 1999" osservando:
- "dall?esame del fascicolo d?ufficio di primo grado, emerge la corrispondenza tra la bolletta doganale cui fa riferimento l?atto di citazione e quella oggetto della sentenza impugnata, mentre erroneo appare il riferimento ad altra bolletta indicato nel prospetto contenuto in atto di appello": "pertanto effettivamente oggetto della decisione impugnata e? l?importazione di cui alla bolletta 2444/V del 21 gennaio 1999, fatto salvo l?errore materiale del dispositivo che fa riferimento alla data del 19 gennaio anziche? del 21 gennaio 1999";
- "la provenienza cinese e non da Taiwan della merce importata (sodio persolfato)" risulta "adeguatamente provata":
(1) "pur in mancanza della documentazione di viaggio relativa alla partita in esame in quanto non conservata dalla compagnia di navigazione Evergreen Marine Corporation, e? emerso dalla relazione OLAF in atti che l?esportatore della partita in esame la Pacific West Ind. Co. Ltd. controllata da D C ha smesso di provvedere a trasferire alla UE il sodio persolfato prodotto in Taiwan (per conto dell?unica produttrice San Yuan Chemical Co. Ltd.) nel febbraio 1999, ma che comunque tali importazioni non riguardavano l?Italia, ma la Francia e, da ultimo, la Spagna";
(2) "risulta altresi? accertato come D C attingesse le sue forniture di sodio persolfato dalla Cina popolare e la esportava in Italia non solo attraverso le societa? Ronas e Wanley da lui controllate, ma anche per il tramite della Pacific West (p. 10/11/12 relazione OLAF), per cui, anche per la mancanza di un certificato di origine per l?importazione in esame (vedi allegato relazione 4 settembre 2001 De Muro), non puo? che condividersi la conclusione del giudice penale circa l?esistenza dell?elemento oggettivo dei reati contestati in analogo caso (e cioe? la sicura provenienza cinese della merce)";
- "non appare sufficiente, trattandosi di accertamento di competenza del giudice a prescindere dalla regolarita? dell?avviso di accertamento in presenza della riconvenzionale proposta, lamentarsi unicamente che i fatti siano emersi solo da accertamenti effettuati in epoca successiva a quella dell?avviso, essendo cio? appunto irrilevante ai fini della decisione della causa".
"Quanto, infine, al rilievo della buona fede" (invocata "in atto di appello agli effetti dell?applicabilita? dell?art. 239 regolamento comunitario 12 ottobre 1992 n. 2913"), il giudice a quo - richiamato quanto "ritenuto" da questa Corte ("Cass. 15381/2002"), ovvero - sia che "la domanda di sgravio dei diritti doganali, previste dall?art.239 del regolamento Cee n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992
(codice doganale comunitario), ove non sia fondata sulla deduzione del verificarsi di uno dei casi previsti dagli art. 900 - 903 del regolamento Cee n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, (casi rispetto ai quali le posizioni dell?istante integrano diritti soggettivi tutelabili dinanzi al giudice ordinario od al giudice tributario, nel vigore, rispettivamente, dell?originario testo del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 o di quello sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12), ma sia rivolta a far valere una situazione particolare giustificativa dello sgravio medesimo ai sensi degli art. 905 - 909 di detto regolamento Cee n. 2454/93, esula dalla cognizione dell?autorita? giudiziaria, investendo scelte e determinazioni di carattere politico" - osserva: "nel caso non si e?
prospettata una delle situazioni fattuali di cui alle ipotesi previste dagli artt. 900 - 903 del Regolamento CEE 2454/93 (che fissa disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 2913/92), ma la buona fede, genericamente allegata ed in assenza di piu? specifiche indicazioni ..., sembra essere invocata in riferimento ad una delle ipotesi di situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta dell?interessato?, previste dall?art. 905 reg. cit., che prevede anche l?ipotesi in cui le circostanze del caso siano legate ai risultati di un? inchiesta comunitaria?", per cui "in riferimento all?invocata applicazione dell?art. 239 cit. si e? in presenza di difetto assoluto di giurisdizione".
3. La societa? chiede di cassare tale decisione in forza di tre motivi.
A. Con il primo la ricorrente - asserito leggersi nell?"invito al pagamento" ("originario della presente controversia"), recante la data di redazione del 20 dicembre 2000" e notificato lo stesso giorno, che da "... indagini svolte dal locale Ufficio SVAD si e?
accertato che i contenitori sono stati caricati con le merci nel mese di marzo a Fuzhou (Rep. Pop. Cinese) quindi trasferiti ad Hong Kong e da li? inviati a Kaohsing (Taiwan) ove sono stati spediti a Genova con la m/n Ever Goods, pertanto e? da riconoscere l?origine cinese del prodotto importato";ricordato che "a supporto" dell?atto era stato depositato "un cospicuo rapporto che, ex post, rappresenta una realta? sconosciuta ab initio" - sostiene che la sentenza di appello "e? affetta da insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio" perche? "l?atto sorgente della presente controversia" (che non puo? "ridursi ad una mera provocatio ad opponendum") "e? munito di motivazione insufficiente, anodina e priva di significato palese" in quanto (1) e? "fatto sconosciuto" ad essa ricorrente sia lo svolgimento delle indagini che il "come esse siano approdate a tali conclusioni", e (2) "solamente in data 29 febbraio 2000" e? venuta "indirettamente" a conoscenza, "tramite una semplice lettera di accompagnamento nella causa promossa dalla Ratti &C. srl contro lo stesso organo doganale e per lo stesso oggetto e petitum", di "indagini svolte a Taiwan da parte dell?OLAF, con deposito dell?esito della stessa". La societa?, inoltre, deduce che la sentenza impugnata e? affetta da "insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio" laddove afferma emergere "dall?esame del fascicolo d?ufficio di primo grado la corrispondenza tra la bolletta doganale a cui fa riferimento l?atto di citazione e quella oggetto della sentenza appellata" perche? "l?invito al pagamento e? afferente alla bolla doganale IM 4 1308/L del 9 luglio 1999 per L. 46.958.330", di tal che e? "quanto meno irragionevole assumere che erroneo appare il riferimento ad altra bolletta come afferma la Corte territoriale nella sentenza".
B. In secondo luogo la societa? - riprodotto quanto avrebbe "dato atto" il Pubblico Ministero "in sede di indagine di Polizia Giudiziaria nell?ambito del procedimento penale" - denunzia "omessa valutazione di risultanze processuali" adducendo che il giudice a quo "liquida la richiesta di archiviazione come semplice atto dovuto a seguito dell?incertezza circa la sussistenza dell?elemento soggettivo del reato" mentre il "Pubblico Ministero dice qualcosa di ulteriore rispetto alla semplice enunciazione della carenza dell?elemento psicologico del reato di contrabbando ab origine ascritti" al suo legale rappresentante: per la ricorrente, "le emergenze penali" debbono essere "vagliate non solo per quanto attiene alle mere conclusioni, quanto e piuttosto per le loro conclusioni tutte militanti a favore della tesi" da essa sostenuta, "anche alla luce dei plurimi giudicati della Corte Costituzionale sull?attuale e mai discussa valenza della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, che all?art. 4, comma 2, dispone che l?autorita? amministrativa debba fare acquiescenza al disposto magistratuale in quanto riguarda il caso deciso".
C. Con la terza (ultima) doglianza la societa? - avendo "la parte convenuta" (id est: le amministrazioni pubbliche) affermato, "negli atti di costituzione in giudizio", che "l?origine cinese della merce, non solo era emersa dalle indagini svolte, ma era anche nota" ad essa "attrice" perche? nei suoi "locali era stato rinvenuto un ricorso ex art. 700 c.p.c. avanzato da Ratti &C. srl per poter sospendere il pagamento di persolfato nei confronti del proprio fornitore", la sua "buona fede appare del tutto ragionevolmente riconoscibile" - contesta il "disconoscimento della buona fede" operato dal giudice di appello e (ai sensi dell?art. 366 bis c.p.c.) chiede a questa Corte di "dichiarare" che, "alla luce dei fatti, della normativa nazionale e comunitaria e delle conseguenti statuizioni giudiziali", "la buona fede dell?importatore, in assenza di qualsivoglia ipotesi di colpa, negligenza o comportamento dubbio od obliquo sia sufficiente ad escludere il pregiudizio legato alla contabilizzazione dei dazi ed accessori".
Secondo la ricorrente, invero, il riferimento alla sentenza n. 15381 del 2002 delle sezioni unite di questa Corte contenuto nella sentenza impugnata non "appare conferente" perche? "la legislazione comunitaria e? sul punto precisa" in quanto "il Reg. CE n. 2913/92 all?art. 220, comma 2, consente di notare come la buona fede dell?importatore sia riconosciuta" e, specularmente, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 altrettanto la fa salva" per cui "liquidare
l?istanza di riconoscimento della totale assenza di frode o negligenza, con l?ipotizzare la mera carenza di giurisdizione, appare troppo lapidario e comunque non rispettoso dei diritti del cittadino".
La contribuente, inoltre, ricordato trattarsi "della valenza della buona fede" costituente, a suo parere, "una clausola generale di equita? che, nel diritto italiano, e? sempre stata (ed e?) rispettata", aggiunge aver "la giurisprudenza comunitaria precisato che il debitore che dimostri l?esistenza di una situazione particolare e l?assenza di frode o di negligenza da parte sua ha diritto allo sgravio od al rimborso dei dazi dovuti (sentenza 10.5.201, T. 186/97 Raufring AG)" per cui "l?autorita? doganale dovra? tener conto di tutti i dati di fatto e delle relative circostanze, utilizzando il proprio potere", valutando "l?interesse della Comunita? al rispetto delle disposizioni doganali e l?interesse dell?operatore al riconoscimento della propria buona fede ed a non subire danni che vadano oltre il normale rischio commerciale (sentenza 19 febbraio 1998 T. 42/96, punto 133 e sentenza 10 maggio 2001 T. 186/97)". La ricorrente, quindi, passa ad esaminare "il concetto di situazione particolare" e afferma che "la giurisprudenza comunitaria la immedesima con quel complesso di eccezionalita? in cui si trova l?operatore economico rispetto agli altri operatori economici che esercitano la stessa attivita? in assenza di tali circostanze sicche?
gli stessi non patiscono il pregiudizio legato alla contabilizzazione dei dazi (sentenza 26 marzo 1987 C. 58/86, sentenza 25 febbraio 1999 C. 86/97;sentenza 7 settembre 1999 C. 61/98)": solo "negli altri casi il pagamento del dazio va considerato parte integrante del rischio commerciale ordinario".