Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/08/2009, n. 18360

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/08/2009, n. 18360
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18360
Data del deposito : 19 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. M S - Presidente di sezione -
Dott. P E - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. D?ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.p.a. I O, corrente in Gaglianico (BI) alla via Cavour Strada Trossi n. 120, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Lucrezio Caro n. 62 presso lo studio dell?avv. CARLETTI Fioravante insieme con l?avv. A E che la rappresentano e difendono in forza della procura speciale rilasciata in calce al ricorso;

- ricorrente ?
contro
(1) il MINISTERO dell?ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e (2) l?AGENZIA delle DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l?Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e li difende;

- controricorrenti ?
Avverso la sentenza n. 72/07 depositata il giorno 8 febbraio 2007 (notificata il 29 maggio 2007) dalla Corte di Appello di Genova;

Udita la relazione svolta nella Udienza pubblica del 26 maggio 2009 dal Cons. Dott. D?ALONZO Michele;

sentite le difese delle parti, svolte dall?avv. Fioravante CARLETTI, per la ricorrente, e dall?avv. Antonio GRUMETTO, dell?Avvocatura Generale dello Stato, per le amministrazioni pubbliche;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, il quale ha concluso, in via principale, per la declaratoria di inammissibilita? e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso (tempestivamente notificato) all?"Amministrazione delle Finanze dello Stato, Agenzia delle Entrate" nonche? all?"Agenzia delle Dogane, Circoscrizione Doganale di Genova", la s.p.a. I O - premesso che:
(1) la "vicenda" riguardava undici procedimenti aventi ad oggetto "inviti di pagamento" ("od atti aventi la stessa valenza seppure con altra dizione") con i quali la Dogana di Genova aveva richiesto ad essa "la corresponsione di somme per importazioni mediante bollette IM 4 (tutte diverse ...) a titolo di dazio antidumping su merce proveniente da Taiwan" siccome "asseritamente proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese": "l?aliquota pagata all?atto delle importazioni e? pari al 5,5% di dazio, il dazio antidumping e?
dell?83,3%;
oltre sanzioni ed interessi";

(2) tali procedimenti erano stati decisi in primo grado con distinte sentenze, tutte impugnate (sia "favorevoli" ad essa che "di segno opposto") "vuoi per la eseguenda necessaria chiarezza dei giudicati, vuoi per evitare l?altrettanto necessario contenzioso in sede di esecuzione delle sentenze medesime", perche? in esse, "a fronte di un rituale incardinamento dei giudizi", erano state "indicate variamente bollette (e quindi importi) non relativi a quel procedimento" -, in forza di TRE motivi, chiedeva (con refusione delle spese dei "tre gradi di giudizio") di cassare la sentenza n. 72/07 depositata il giorno 8 febbraio 2007 (notificata il 29 maggio 2007) con la quale la Corte di Appello di Genova, rigettato il suo gravame avverso la sentenza del Tribunale del capoluogo ligure (n. 4590/03, depositata il 16 dicembre 2003), aveva accolto l?impugnazione incidentale delle amministrazioni pubbliche, condannando essa ricorrente "al pagamento della somma per dazio antidumping richiesta di Euro 12.945,90 oltre interessi in relazione all?importazione avvenuta con IM4 2444/V del 21 gennaio 1999".
Nel controricorso notificato (anch?esso tempestivamente) il Ministero dell?Economia e delle Finanze e l?Agenzia delle Dogane instavano per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processali. Il 14 novembre 2008 la ricorrente depositava memorie ex art. 378 c.p.c.. Con ordinanza depositata il 20 gennaio 2009 la sezione tributaria della Corte rimetteva la causa al Primo Presidente per l?eventuale assegnazione della controversia a queste sezioni unite avendo rilevato che "il terzo motivo del ricorso prospetta (va) una questione di giurisdizione".
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza gravata, la Corte di Appello - premesso che:
(1) la societa? aveva convenuto in giudizio il Ministero delle Finanze innanzi al Tribunale di Genova chiedendo di dichiarare la "nullita?" o la "inesistenza" dell?"avviso di accertamento suppletivo" notificato dalla Dogana di Genova "per il pagamento di somme a titolo di recupero dazio antidumping per importazione di sodio persolfato di cui alla bolletta doganale IM4 n. 2444 del 21 gennaio 1999";

(2) il Ministero detto e l?Agenzia delle Dogane avevano proposto "domanda riconvenzionale per l?accertamento della fondatezza della pretesa doganale e la consequenziale condanna";

(3) il giudice di primo grado aveva dichiarato "non dovuta la somma portata dall?avviso di accertamento" relativo a detta "bolletta" - ha rigettato l?appello della societa? e, in accoglimento di quello incidentale delle amministrazioni pubbliche, condannato la societa?
"al pagamento della somma per dazio antidumping richiesta di Euro 12.945,90 oltre interessi in relazione all?importazione avvenuta con IM 4 2444/V del 21 gennaio 1999" osservando:
- "dall?esame del fascicolo d?ufficio di primo grado, emerge la corrispondenza tra la bolletta doganale cui fa riferimento l?atto di citazione e quella oggetto della sentenza impugnata, mentre erroneo appare il riferimento ad altra bolletta indicato nel prospetto contenuto in atto di appello": "pertanto effettivamente oggetto della decisione impugnata e? l?importazione di cui alla bolletta 2444/V del 21 gennaio 1999, fatto salvo l?errore materiale del dispositivo che fa riferimento alla data del 19 gennaio anziche? del 21 gennaio 1999";

- "la provenienza cinese e non da Taiwan della merce importata (sodio persolfato)" risulta "adeguatamente provata":
(1) "pur in mancanza della documentazione di viaggio relativa alla partita in esame in quanto non conservata dalla compagnia di navigazione Evergreen Marine Corporation, e? emerso dalla relazione OLAF in atti che l?esportatore della partita in esame la Pacific West Ind. Co. Ltd. controllata da D C ha smesso di provvedere a trasferire alla UE il sodio persolfato prodotto in Taiwan (per conto dell?unica produttrice San Yuan Chemical Co. Ltd.) nel febbraio 1999, ma che comunque tali importazioni non riguardavano l?Italia, ma la Francia e, da ultimo, la Spagna";

(2) "risulta altresi? accertato come D C attingesse le sue forniture di sodio persolfato dalla Cina popolare e la esportava in Italia non solo attraverso le societa? Ronas e Wanley da lui controllate, ma anche per il tramite della Pacific West (p. 10/11/12 relazione OLAF), per cui, anche per la mancanza di un certificato di origine per l?importazione in esame (vedi allegato relazione 4 settembre 2001 De Muro), non puo? che condividersi la conclusione del giudice penale circa l?esistenza dell?elemento oggettivo dei reati contestati in analogo caso (e cioe? la sicura provenienza cinese della merce)";

- "non appare sufficiente, trattandosi di accertamento di competenza del giudice a prescindere dalla regolarita? dell?avviso di accertamento in presenza della riconvenzionale proposta, lamentarsi unicamente che i fatti siano emersi solo da accertamenti effettuati in epoca successiva a quella dell?avviso, essendo cio? appunto irrilevante ai fini della decisione della causa".
"Quanto, infine, al rilievo della buona fede" (invocata "in atto di appello agli effetti dell?applicabilita? dell?art. 239 regolamento comunitario 12 ottobre 1992 n. 2913"), il giudice a quo - richiamato quanto "ritenuto" da questa Corte ("Cass. 15381/2002"), ovvero - sia che "la domanda di sgravio dei diritti doganali, previste dall?art.239 del regolamento Cee n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992
(codice doganale comunitario), ove non sia fondata sulla deduzione del verificarsi di uno dei casi previsti dagli art. 900 - 903 del regolamento Cee n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, (casi rispetto ai quali le posizioni dell?istante integrano diritti soggettivi tutelabili dinanzi al giudice ordinario od al giudice tributario, nel vigore, rispettivamente, dell?originario testo del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 o di quello sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12), ma sia rivolta a far valere una situazione particolare giustificativa dello sgravio medesimo ai sensi degli art. 905 - 909 di detto regolamento Cee n. 2454/93, esula dalla cognizione dell?autorita? giudiziaria,

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