Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2003, n. 6900

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Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale soltanto ad esigenze di tutela dell'incolpato, mentre deve escludersi, in difetto di qualsiasi dato testuale, che la previsione di tale spazio temporale sia stata ispirata anche dall'intento di consentire al datore di lavoro un'effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento; ne consegue che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2003, n. 6900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6900
Data del deposito : 7 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. R E - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. M C F - rel. Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA

4, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P RTTORE, R Z, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
F A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

ANDRONICO

24, presso lo studio dell'avvocato M T L R, rappresentato e difeso dall'avvocato P L, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 21/01 del Tribunale di VICENZA, depositata il 05/04/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. F M C;

udito l'Avvocato Aldo PICCARRETA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e rinvio per il resto a sezione semplice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Vicenza Adriano F esponeva di aver lavorato alle dipendenze della S.p.a. Torri, che in data 8 giugno 1998 gli aveva contestato un addebito disciplinare;
di aver presentato le proprie giustificazioni con comunicazione del giorno successivo, e di essere stato licenziato con provvedimento comunicato il 10 giugno 1998. Deduceva quindi l'invalidità del licenziamento sotto vari profili, tra cui la violazione dell'art. 7 quinto comma legge n.300/1970, perché licenziamento era stato
disposto prima del decorso del termine di cinque giorni dalla data di contestazione degli addebiti.
Il Pretore adito rigettava la domanda e il Tribunale di Vicenza con la sentenza oggi denunciata riformava la decisione dichiarando l'illegittimità del licenziamento del F condannando la società datrice di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al risarcimento del danni liquidato in cinque mensilità di retribuzione, oltre al versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra.
Il Tribunale rilevava la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 7 5^ co. legge n. 300/1970, in cui ravvisava la previsione di un termine dilatorio tassativo, diretto non solo consentire al lavoratore incolpato di fornire le proprie difese, ma anche ad offrire al datore di lavoro la possibilità di un'attenta meditazione prima dell'irrogazione della sanzione. Avverso questa sentenza la S.p.a. Torri propone ricorso per cassazione con due motivi, al quale Adriano F resiste con controricorso.
L'esame del ricorso è stato affidato a queste Sezioni Unite per la composizione di un contrasto di giurisprudenza sulla interpretazione della disposizione citata.
La società ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denunciando i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 7, 5^ comma della legge n. 300/1970, degli artt. 1322 e 2106 del codice civile e
dell'art. 23 del CCNL dell'industria metalmeccanica privata, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., critica la statuizione relativa all'illegittimità del licenziamento intimato dopo la presentazione delle giustificazioni del lavoratore in ordine all'addebito disciplinare contestazione, ma prima della scadenza del termine di cinque giorni stabilito dalla citata disposizione dell'art. 7 quinto comma legge 20 maggio 1970 n. 300. Si sostiene che tale disposizione ha esclusivamente la finalità di rendere impossibile l'estromissione dal luogo di lavoro prima che l'incolpato abbia avuto la possibilità di raccogliere e fornire le prove e gli argomenti a propria difesa;
valore che si intende tutelare non è l'esistenza di un intervallo di tempo tra contestazione e irrogazione, ma di un tempo massimo che si ritiene presuntivamente idoneo a consentire le giustificazioni, dopo le quali non sussiste un concreto e reale interesse del lavoratore alla residua frazione del suddetto termine.
Con il secondo motivo si denuncia un vizio di motivazione con riguardo alla statuizione di condanna della società datrice di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo dal licenziamento alla data dell'effettiva reintegra;

si rileva che il giudice dell'appello ha accertato che il sig. F aveva trovato un'altra occupazione dopo tre mesi dal licenziamento, ed ha conseguentemente determinato il risarcimento del danno ex art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 nella misura minima di cinque mensilità. Pertanto, il versamento dei suddetti contributi doveva essere limitato ai tre mesi di disoccupazione o al massimo alle cinque mensilità di licenziamento, risultando altrimenti un beneficio del lavoratore derivante da una doppia contribuzione per il periodo successivo al reperimento della nuova occupazione.


3.1. In relazione al primo motivo, va preliminarmente esaminata l'eccezione del controricorrente, che rileva come la decisione impugnata si fondi anche sull'interpretazione della clausola contenuta nell'art. 23 del C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica privata, che vieta l'applicazione della sanzione prima della scadenza del termine di cinque giorni dalla contestazione degli addebiti. La sentenza del Tribunale ha dunque assegnato a tale previsione contrattuale una valenza precettiva idonea comunque a condurre all'affermazione di illegittimità del recesso, ed ha così enunciato una ragione autonoma sufficiente per sorreggere la decisione, indipendentemente dall'applicazione della disciplina legale. Si sostiene quindi che il ricorso è inammissibile, perché tale autonoma ratio decidendi non costituisce oggetto di specifica censura.
3 2. L'eccezione è infondata. La sentenza impugnata ha richiamato la disciplina collettiva al solo fine di trarne conferme della soluzione interpretativa adottata per quanto riguarda la disciplina legale del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;
nella motivazione si afferma, infatti (dopo aver osservato che la richiamata clausola contrattuale "depone nello stesso senso" della funzione attribuita al termine legale) l'illegittimità del licenziamento intimato al F "siccome intimato in dispregio del termine tassativo ed inderogabile fissato dall'art. 7 comma 5 legge n. 300/70". La statuizione si fonda quindi sulla violazione della disciplina di legge, oggetto del motivo di ricorso.

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