Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2023, n. 27397
Sentenza
13 gennaio 2023
Sentenza
13 gennaio 2023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, non è esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del provvedimento definitivo di confisca fondato sul giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato d.lgs., nel caso in cui il proposto eccepisca il difetto di "base legale" del provvedimento ablatorio, in quanto emesso in relazione a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata e, quindi, in forza di un'applicazione retroattiva della misura di prevenzione patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che il provvedimento di confisca impugnato riguardava condotte di usura risalenti agli anni 2001 e 2002, epoca in cui, in relazione a condotte significative della "pericolosità generica" come quelle di usura, potevano trovare applicazione le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e succ. mod., ovvero il regime della confisca di prevenzione regolato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e succ. mod.).
Sul provvedimento
Testo completo
27397-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 92-2023 GIOVANNA VERGA CC 13/01/2023- SERGIO DI PAOLA - Relatore R.G.N. 31581/2022 ANDREA PELLEGRINO GIUSEPPE SGADARI GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CE LO nato a [...] il [...] CE EL nato a [...] il [...] avverso il decreto del 24/06/2022 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le memorie depositate in data 7 novembre 2022 ed in data 9 gennaio 2023 dall'Avv. Giuseppe Oddo con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza proposta dalla difesa di OC EL e OC LA, terzi interessati che chiedevano la revocazione della confisca disposta con decreto del 20 febbraio 2019 dalla Corte di appello di Palermo, avente ad oggetto i complessi aziendali delle società "Auto In" s.r.l., "Auto Innovazione" s.r.l., Mocar S.p.a., alcuni terreni ed un immobile ceduti da OC ND (soggetto proposto per l'applicazione di misure di prevenzione personali) alla società "Auto In" nonché altri immobili, formalmente intestati ai ricorrenti, ritenuti nella disponibilità del proposto OC ND.
2. Ha proposto ricorso la comune difesa degli interessati deducendo, con unico articolato motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 28, comma 2, d. lgs. 159/2011; art. 1, comma 16, I. 103/2017; art. 7, paragrafo 1, CEDU;
art. 15, paragrafo 1, Patto internazionale sui diritti civili e politici;
art. 49, paragrafo 1, CDFUE, oltre che violazione di legge circa il presupposto della prevedibilità delle conseguenze della condotta (realizzata dal soggetto proposto per l'applicazione di misure di prevenzione) in relazione al disposto dell'art. 25, comma 2, Cost. La difesa, ripercorso l'iter del procedimento che aveva condotto alla confisca in via definitiva dei beni organizzati e degli immobili specificati in precedenza, ricorda di aver fondato l'istanza ex art. 28, comma 2, d.lgs. 159/2011 sulla ravvisata violazione del principio di legalità, tanto per l'individuazione della presunta pericolosità sociale del OC ND, quanto per il profilo della misura di prevenzione patrimoniale. Lamenta, in primo luogo, l'assoluta carenza motivazionale sulla dedotta violazione del divieto di retroattività ex art. 25, comma 2 Cost., come delineato nel suo contenuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 26/2/2020, che aveva precisato come la garanzia dell'irretroattività di trattamenti sfavorevoli possa trovare applicazione anche rispetto a norme che, pur formalmente, non siano qualificate come "penali" dal legislatore;
analoga censura viene formulata rispetto alla deduzione contenuta nell'istanza, con cui si faceva leva sulla decisiva portata innovativa dell'arresto delle Sezioni unite (n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 01) in cui è stato riconosciuto il doveroso bilanciamento, anche nella materia delle misure di prevenzione patrimoniali, della portata del giudicato rispetto al "mutamento" della base legale fondante il provvedimento di ablazione (perché ancorato alla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. Ritiene, infine, che l'affermazione del decreto impugnato, relativa all'inapplicabilità del requisito della prevedibilità alla materia delle misure di prevenzione, sia incongrua e comunque errata, trattandosi di valutare le conseguenze di condotte (le asserite attività di usura e intermediazione finanziaria svolte da OC ND) che, nel momento in cui erano state realizzate, erano prive del connotato della pericolosità. 6 2 La difesa evidenzia, a seguire, come il decreto impugnato, senza valutare adeguatamente l'ammissibilità e il contenuto della proposta istanza di revocazione ex art. 28 comma 2, d. lgs. 159/2011, abbia omesso di apprezzare e considerare il denunciato difetto di base legale in punto di accertamento della pericolosità sociale del proposto OC ND (ricollegata esclusivamente all'esito di un giudizio penale conclusosi con la pronuncia di assoluzione per taluni fatti e per la declaratoria di prescrizione dei reati contestati, senza positivo accertamento della responsabilità, anche per i connessi limiti probatori discendenti dalla regola di giudizio prevista dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) Con ulteriore rilievo, la difesa deduce l'applicazione retroattiva della misura di prevenzione personale e patrimoniale, in quanto al momento di realizzazione delle condotte ipotizzate (nel periodo compreso tra il 1994 ed il 2003) la 1. 575/1965 non contemplava tra le categorie dei soggetti suscettibili di esser sottoposti a misure di prevenzione, in quanto "socialmente pericolosi", coloro che avessero commesso reati di quella specie, ipotesi espressamente vietata sulla scorta della previsione della legge di delega 103/2017 (art. 1, comma 16); il provvedimento impugnato ha ritenuto di superare la deduzione difensiva richiamando precedenti di legittimità tutti anteriori (e, come tali, non decisivi per la risoluzione della questione) rispetto alla data della modifica normativa. Quanto, poi, al profilo della disposta misura patrimoniale la difesa segnala come l'affermazione della natura giuridica "non penale" della confisca operata dal provvedimento impugnato sia smentita dall'evoluzione dell'istituto (l'estensione della confisca ai reati fiscali;
la progressiva espansione del sequestro per equivalente nella prospettiva della confisca) nella direzione di una palese caratterizzazione in termini sanzionatori, senza considerare la palese violazione del canone convenzionale dell'irretroattività di norme