Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/2012, n. 3183
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, sulla domanda proposta da alcuni autisti e messi comunali per la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento dell'equivalente monetario dell'abbigliamento di servizio, non più fornito dall'amministrazione sin dall'anno 1994).
In materia di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, la sottoscrizione del primo contratto collettivo di comparto ha determinato la cessazione di efficacia di ogni trattamento economico accessorio, comunque denominato, in esso non espressamente recepito. (Principio affermato in fattispecie relativa all'obbligo comunale di somministrazione del vestiario di servizio, non recepito dal primo contratto collettivo del comparto autonomie locali).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente ff -
Dott. A M - Presidente di sezione -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. T F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P S, C M, C M, C E, P M, S A, C N, B A, B P, C M e D R N , elettivamente domiciliati in Roma, Via Tacito 41, presso lo studio dell'avv. P P, rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. C N;
- ricorrenti -
nei confronti di:
Comune di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Camilluccia 145, presso lo studio dell'avv. R C, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. L M dell'Avvocatura Comunale;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 4028/2009, depositata il 7/12/2009 dalla Corte di appello di Bari. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/2/2012 dal Relatore Cons. Dott. F T;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dr. CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dell'AGO ed il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
quanto segue:
Con atto notificato il 24/9/2010, P S, C M, C M, C E, P M, S A, C N, B A, B P, C M e D R N hanno proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.
Il Comune di Bari ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all'esito della pubblica udienza del 14 febbraio 2012. MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge pacificamente in fatto che con ricorso depositato il 12/12/2000, P S, C M, C M, C E, P M, S A, C N, B A, B P, C M e D R N hanno rappresentato al Tribunale di Bari che a partire dall'anno 1994, il Comune di Bari alle cui dipendenze prestavano servizio come autisti o messi notificatori, aveva cessato di fornire i capi di abbigliamento necessari per lo svolgimento delle rispettive mansioni.
Partendo da tale presupposto e ricordato, altresì, che in base all'art. 62 del Regolamento Organico la somministrazione del vestiario andava considerata come una componente in natura della retribuzione, hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento del suo equivalente monetario ed al risarcimento dell'intero danno cagionato.
Il giudice adito ha qualificato il comportamento del Comune in termini d'illecito permanente e ritenuta, di conseguenza, la sussistenza della propria giurisdizione sull'intera domanda dei ricorrenti, ha riconosciuto la fondatezza della stessa, imponendo al convenuto di pagare la somma di Euro 3.075,53 in favore del Rinaldi e la somma di Euro 3.557,75 ciascuno in favore di tutti gli altri dipendenti.
Il Comune di Bari si è gravato alla Corte di appello, concludendo per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, per il rigetto della richiesta di controparte perché basata su di una norma regolamentare superata dalla contrattazione collettiva. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello ha innanzitutto rilevato che trattandosi di una "normale controversia per differenze retributive", nella quale non veniva in rilievo una condotta illecita, ma un semplice inadempimento contrattuale del datore di lavoro, bisognava distinguere fra il periodo successivo e quello precedente al 30/6/1998, riservato dalla legge alla