Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2021, n. 36829

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2021, n. 36829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36829
Data del deposito : 11 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITAMIA ANTONINO nato a Palermo il 2 gennaio 1964 avverso l'ordinanza resa il 19 febbraio 2021 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale D C che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo sezione per il riesame, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse di V A, ha annullato l'ordinanza emessa il 28 gennaio 2021 dal GIP del Tribunale di Palermo, con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, limitatamente ai delitti di incendio e rapina tutti aggravati dall'articolo 416 bis.1 codice penale contestati ai capi H, N e P, e ha confermato nel resto l'ordinanza impugnata e la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai residui reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso contestato al capo A, di violenza privata e di estorsione contestati ai capi J e K .

2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo:

2.1 contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il reato contestato al capo], poiché la corte ha ritenuto che l'indagato fosse il mandante della violenza privata, così diversamente qualificata la condotta estorsiva originariamente contestata, materialmente eseguita ai danni di G C, basandosi su una mera congettura che non trova corrispondenza nelle dichiarazioni della persona offesa e fornendo una motivazione contraddittoria in ordine al presunto contributo materiale o morale fornito dall'indagato.

2.2 vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla gravità indiziaria per il reato di estorsione contestato al capo K della imputazione provvisoria, poiché il giudizio si fonda su una conversazione captata in ambientale il 21 giugno 2019, nel corso della quale il ricorrente dialogando con il socio Z avrebbe dato disposizioni di riscuotere la somma di 1500 C, che non era legata alla pretesa "messa a posto" del cantiere della persona offesa, ma al pagamento dei lavori già eseguiti e conclusi nel cantiere stesso.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi