Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2022, n. 05296

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2022, n. 05296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05296
Data del deposito : 15 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: F F nato a LORO CIUFFENNA il 14/05/1941 avverso la sentenza del 05/02/2021 del TRIBUNALE di GROSSETO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. Il difensore di parte civile avv. P T si riporta alla memoria già pervenuta in cancelleria e deposita conclusioni e nota spese. Il difensore dell'imputato avv. A B si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per il suo accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9.2.2021, il Tribunale di Grosseto dichiarava F F responsabile del reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. h) della legge n. 157/1992 per avere esercitato la caccia con mezzi vietati (in particolare, avvalendosi di un richiamo elettroacustico con telecomando), e lo condannava alla pena di euro 500 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile LAC - Lega per l'abolizione della Caccia ODV già Onlus, nonché al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale disponeva, inoltre, ai sensi dell'art. 240 c.p., la confisca dell'arma da fuoco in sequestro e la sua destinazione alla locale Direzione artiglieria.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il F, sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo viene dedotta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova dichiarativa, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Lamenta, in particolare, il ricorrente che il Tribunale ha fondato la propria decisione sul presupposto dell'effettivo utilizzo del richiamo vietato da parte del cacciatore S Alessandro, al fine di attirare i tordi presenti nella zona di caccia ed agevolarne la cattura;
circostanza che avrebbe consentito al F, che si trovava a soli 55 metri dall'appostamento del S, ossia ad una distanza inferiore a quella minima consentita di 80 metri, di comprendere quale fosse il sistema di richiamo utilizzato dal suo conoscente e di sfruttarlo a propria volta. In tale contesto ricostruttivo, il dedotto travisamento della prova riguarda il dato dell'effettivo utilizzo del richiamo da parte del S (pacifico essendo che questi lo deteneva in loco);
prova che non sarebbe emersa, a differenza di quanto argomentato dalla sentenza impugnata. Nel medesimo senso, si sottolinea che anche il teste Tozzi F, guardia volontaria, aveva dichiarato che, nel momento in cui fu effettuato il controllo del 14.1.2017 e fu chiesto al S di mostrare il "registratore" - rectius, il richiamo elettroacustico -, questo era spento;
né era stata acquisita alcuna prova che lo stesso fosse stato in precedenza utilizzato dall'uomo. Non dissimilmente, si deduce che anche il teste Neri Stefano, intervenuto su chiamata delle guardie volontarie, aveva semplicemente confermato che il S deteneva il registratore, non facendo alcun cenno al suo utilizzo. Le dichiarazioni dello stesso S, infine, avevano escluso l'utilizzo del dispositivo che costui affermava di avere semplicemente detenuto in una borsa insieme al telecomando.Dunque, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la prova dell'utilizzazione del richiamo elettroacustico a seguito ed a causa del travisamento della prova dichiarativa.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'errata applicazione dell'art. 240 c.p. alla luce del principio di specialità rinvenibile negli artt. 28, comma 2 e 30, comma 3, della legge n. 157/1992. Si rimarca, in tal senso, l'illegittimità della confisca dell'arma da fuoco in sequestro, in quanto disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., mentre, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, l'unica disposizione operante in materia di confisca di armi detenute e portate legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori è quella di cui alla legge n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, che ne impone l'applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni espressamente indicate.

3. La parte civile LAC - Lega per l'abolizione della Caccia ODV già Onlus ha fatto pervenire memoria contenente conclusioni scritte, con cui chiede il rigetto del ricorso, con conferma della condanna del ricorrente al risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi