Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/10/2020, n. 23899

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La possibilità di proporre ricorso per cassazione, deducendo la configurabilità dell'ipotesi dell'eccesso di potere giurisdizionale da parte di un giudice speciale (nella specie, la Corte dei conti), non è in alcun modo preclusa dall'accettazione della giurisdizione sul merito della controversia, derivante dal non aver sollevato la relativa questione nei gradi di merito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/10/2020, n. 23899
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23899
Data del deposito : 29 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

2389 9-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

PIETRO CURZIO - Primo Presidente - DECISIONI DI GIUDICI - Presidente di Sezione - SPECIALI ADELAIDE AMENDOLA Ud. 15/09/2020 - - Presidente di Sezione - PU ANTONIO MANNA R.G.N. 2149/2019 Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA hon 23899 Rep. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - MAURO DI MARZIO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - · Rel. Consigliere - L R ALDO CARRATO -· Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2149-2019 proposto da: D'APONTE MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato E S, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro 2 24 го о ч PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 252/2018 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE ROMA, depositata ilPRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE 25/06/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2020 dal Consigliere L R;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1.- Marcello D'Aponte propone ricorso, articolato in tre motivi ed illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 252\2018, depositata dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale centrale- in - data 25.6.2018, con la quale è stato respinto il suo appello e confermata la condanna emessa in primo grado al pagamento di euro 20.173,96 in favore del Comune di Napoli, per responsabilità erariale, non essendosi adoperato, mentre ricopriva l'incarico di Assessore al Patrimonio del Comune di Napoli (carica ricoperta nel periodo dal gennaio 2009 al maggio 2011) al fine di evitare l'inutile pagamento da parte del Comune in favore dei locatori dei canoni di locazione di un immobile preso in locazione in quanto destinato al pubblico servizio nonostante l'intervenuta cessazione della destinazione a finalità pubbliche e l'abbandono dello stesso, per il periodo tra maggio 2007 e giugno 2008. R Ric. 2019 n. 02149 sez. SU - ud. 15-09-2020 -2- L 2. - Resiste la Procura Generale presso la Corte dei conti con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE -3. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.111 comma 8 Cost. in relazione all'art. 362, comma 1, c.p.c., in punto di eccesso di potere giurisdizionale, che configura nello sconfinamento da parte della magistratura erariale nella sfera di attribuzioni riservate in via esclusiva al legislatore laddove il giudice contabile ha affermato la responsabilità del ricorrente sulla scorta del principio sconosciuto al nostro - ordinamento, nella ricostruzione del ricorrente - secondo cui i titolari delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo rivestirebbero una posizione di garanzia all'interno dell'ente locale e dunque non potrebbero giammai rimanere estranei ed inerti rispetto all'obbligazione di risultato pretesa nei confronti dei dirigenti. 4.- Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 comma 8 Cost. in relazione all'art. 362, comma 1, c.p.c., in punto di eccesso di potere giurisdizionale, laddove la Corte dei Conti ha confermato integralmente la sentenza di primo grado ritenendo assorbito il motivo di appello incentrato sulla insussistenza del requisito della colpa grave e condannato il ricorrente per un "comportamento contrastante con uno specifico parametro comportamentale voluto da regole normative di cautela e di protezione dell'ente locale", con ciò elaborando una nuova regula iuris, affatto sconosciuta nel nostro ordinamento giuridico, secondo cui la responsabilità amministrativa sussisterebbe anche senza il requisito del dolo o della colpa grave. -5. Con il terzo motivo, il D'Aponte deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 comma 8 Cost. in relazione all'art. 362, CR Ric. 2019 n. 02149 sez. SU - ud. 15-09-2020 -3- comma 1, c.p.c., in punto di eccesso di potere giurisdizionale laddove la Corte dei Conti ha confermato integralmente la sentenza di primo grado anche in relazione al danno erariale pretesamente arrecato all'ente locale in un arco temporale in cui il ricorrente non rivestiva la carica di assessore al patrimonio del Comune di Napoli, con ciò elaborando una nuova regula iuris, anch'essa affatto sconosciuta nel nostro ordinamento nella ricostruzione del ricorrente, secondo cui ogni soggetto titolare di

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