Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/05/2023, n. 13304

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/05/2023, n. 13304
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13304
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35-2023 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n. 16673/2022 depositata il 12/12/2022 nella causa tra: IOVINE FILOMENA;
-ricorrente non costituita in questa fase -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, AERONAUTICA MILITARE ITALIANA , COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE;
Ric. 2023 n. 00035 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere E S;
lette le conclusioni scritte del l’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che: F I propose innanzi al Giudice di Pace di Velletri opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa in data 28 novembre 2018, ai sensi dell’art. 2 r.d. n. 639 del 2010, dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare Italiana – Comando Aeroporto Pratica di Mare per l’importo di Euro 21.485,90 a titolo di conguaglio dei canoni dovuti per gli anni ottobre 2010 – aprile 2016 per la concessione dell’alloggio al coniuge dell’opponente medesima, in rapporto di servizio con l’Amministrazione proprietaria e deceduto. Dedusse l’opponente che non vi era alcun prospetto dei calcoli effettuati nonché la prescrizione quinquennale del canone vantato. Oppose inoltre la compensazione con le somme indebitamente percepite dall’Amministrazione successivamente al rilascio dell’immobile. Il giudice adito dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Osservò il Giudice di Pace che, poiché il rapporto concessorio dell’alloggio trovava la sua fonte nel rapporto di servizio fra il coniuge dell’opponente e l’Amministrazione, la giurisdizione era del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio dall’opponente, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con ordinanza di data 12 dicembre 2022 ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione. Ha osservato il giudice amministrativo che il criterio dell’appartenenza della controversia, avente ad oggetto l'accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il Ric. 2023 n. 00035 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 3 - godimento dell'alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l'Amministrazione di appartenenza, alla giurisdizione del giudice rapporto di lavoro (Cass. Sez. U. nn. 10870 e 10871 del 2008 il giudice ordinario, e segnatamente il giudice del lavoro), che nel caso di specie sarebbe stato il giudice amministrativo trattandosi di rapporto di servizio con l’Amministrazione militare, non può operare perché la concessione dell’alloggio era cessata nel 2011 a seguito della perdita del titolo per il decesso del concessionario avvenuto nel medesimo anno, per cui la ricorrente rivestiva la qualifica di utente dell’alloggio non avente titolo alla concessione. Ha aggiunto che, esclusa l’operatività del criterio di riparto di giurisdizione affidato al giudice titolare della giurisdizione sul rapporto di servizio, la controversia ricade nella giurisdizione del giudice ordinario secondo l’ordinaria dicotomia diritto soggettivo – interesse legittimo. Osserva ancora che la causa, anche ove fosse stata individuabile una concessione ancora in atto, sarebbe comunque ricaduta nella sfera di applicabilità dell’art. 133 cod. proc. amm., il quale, in relazione ai rapporti di concessione di beni pubblici, esclude dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” (Cass. sez. U. n. 1180 del 2020). Il Pubblico Ministero ha presentato le conclusioni scritte chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
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