Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/05/2023, n. 13304
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Testo completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35-2023 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n. 16673/2022 depositata il 12/12/2022 nella causa tra: IOVINE FILOMENA;
-ricorrente non costituita in questa fase -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, AERONAUTICA MILITARE ITALIANA , COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE;
Ric. 2023 n. 00035 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere E S;
lette le conclusioni scritte del l’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che: F I propose innanzi al Giudice di Pace di Velletri opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa in data 28 novembre 2018, ai sensi dell’art. 2 r.d. n. 639 del 2010, dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare Italiana – Comando Aeroporto Pratica di Mare per l’importo di Euro 21.485,90 a titolo di conguaglio dei canoni dovuti per gli anni ottobre 2010 – aprile 2016 per la concessione dell’alloggio al coniuge dell’opponente medesima, in rapporto di servizio con l’Amministrazione proprietaria e deceduto. Dedusse l’opponente che non vi era alcun prospetto dei calcoli effettuati nonché la prescrizione quinquennale del canone vantato. Oppose inoltre la compensazione con le somme indebitamente percepite dall’Amministrazione successivamente al rilascio dell’immobile. Il giudice adito dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Osservò il Giudice di Pace che, poiché il rapporto concessorio dell’alloggio trovava la sua fonte nel rapporto di servizio fra il coniuge dell’opponente e l’Amministrazione, la giurisdizione era del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio dall’opponente, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con ordinanza di data 12 dicembre 2022 ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione. Ha osservato il giudice amministrativo che il criterio dell’appartenenza della controversia, avente ad oggetto l'accertamento dei canoni dovuti dal
-ricorrente non costituita in questa fase -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, AERONAUTICA MILITARE ITALIANA , COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE;
Ric. 2023 n. 00035 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere E S;
lette le conclusioni scritte del l’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che: F I propose innanzi al Giudice di Pace di Velletri opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa in data 28 novembre 2018, ai sensi dell’art. 2 r.d. n. 639 del 2010, dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare Italiana – Comando Aeroporto Pratica di Mare per l’importo di Euro 21.485,90 a titolo di conguaglio dei canoni dovuti per gli anni ottobre 2010 – aprile 2016 per la concessione dell’alloggio al coniuge dell’opponente medesima, in rapporto di servizio con l’Amministrazione proprietaria e deceduto. Dedusse l’opponente che non vi era alcun prospetto dei calcoli effettuati nonché la prescrizione quinquennale del canone vantato. Oppose inoltre la compensazione con le somme indebitamente percepite dall’Amministrazione successivamente al rilascio dell’immobile. Il giudice adito dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Osservò il Giudice di Pace che, poiché il rapporto concessorio dell’alloggio trovava la sua fonte nel rapporto di servizio fra il coniuge dell’opponente e l’Amministrazione, la giurisdizione era del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio dall’opponente, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con ordinanza di data 12 dicembre 2022 ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione. Ha osservato il giudice amministrativo che il criterio dell’appartenenza della controversia, avente ad oggetto l'accertamento dei canoni dovuti dal
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