Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 18/01/2023, n. 01512

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 18/01/2023, n. 01512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01512
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19866-2017 proposto da: B S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO n.12/D, presso lo studio dell'avvocato ANNUNZIATA D'ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCA MAFUCCI, FIAMMETTA BRILLI;
- ricorrente principale -

contro

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO, in Oggetto Pubblico impiego R.G.N. 19866/2017 Cron. Rep. Ud. 17/11/2022 CC 3934 persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

VIMINALE

43, presso lo studio dell'avvocato F L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P M L;
- controricor rente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 820/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/02/2017 R.G.N. 770/2015. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott. I T.

FATTO

1. La Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione proposta nei confronti dell’Unione dei Comuni montani del Casentino, da B S avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Arezzo. Il Tribunale aveva rigettato le domande proposte dal lavoratore con tre ricorsi poi riuniti.

2. Con il primo, il ricorrente, che aveva prestato attività lavorativa subordinata come dirigente del settore agricoltura e foreste a favore della Comunità montana del Casentino, aveva chiesto accertarsi l’illegittimità del provvedimento n. 3 del 2012 con cui era stato collocato in posizione temporanea e provvisoria di consulenza studio e ricerca, fruendo del solo trattamento economico, a seguito del subentro dell’Unione dei Comuni montani del Casentino alla Comunità montana. Il lavoratore aveva chiesto la reintegra nell’incarico di direzione, le differenze per maggior retribuzione a lui spettante, in subordine la condanna dell’Ente al risarcimento del danno in misura corrispondente alle retribuzioni perse, e il risarcimento del danno non patrimoniale da dimensionamento.

3. Con il secondo ricorso aveva impugnato le delibere n. 4 e n. 5 del 2012 con le quali, rispettivamente, era stato designato il Segretario generale dell’Unione e Direttoredell’area amministrativa, al quale erano state affidate tutte le competenze dirigenziali, ed era stato nominato il Direttore dell’area tecnica.

4. Con il terzo ricorso aveva chiesto di accertare l’illegittimità del provvedimento n. 2 del 2013 che aveva dichiarato l’eccedenza della posizione lavorativa di esso ricorrente, e aveva chiesto la condanna dell’Unione a reintegrarlo nel posto di dirigente e a risarcirgli il danno.

5. La Corte d’Appello ha posto a fondamento della decisione di rigetto dell’impugnazione le seguenti argomentazioni.

5.1. L’incarico di Dirigente del settore agricoltura e foreste presso la Comunità montana era stato conferito all’appellante per la durata in carica del Presidente dell’allora Comunità montana del Casentino. Venuto a scadenza l’incarico del Presidente era subentrato il nuovo Ente datore di lavoro, e il dipendente si trovava in regime di proroga. Dunque, non vi era stata la revoca dell’incarico dirigenziale trattandosi di incarico cessato per intervenuta scadenza dell’incarico del Presidente. Il dipendente era passato al nuovo Ente nella stessa condizione in cui si trovava, quindi in posizione di proroga. Come affermato dal Tribunale, l’attribuzione sia pure in via interinale dell’incarico dirigenziale al Segretario Direttore generale dell’Ente configurava la nuova nomina a cui la disciplina regolamentare citata dall’appellante (art. 11, comma 2, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) riconduceva la cessazione della proroga.

5.2. Non sussisteva la finalità discriminatoria e ritorsiva dedotta dal ricorrente, e che sarebbe conseguita ad una serie di esposte denunce da lui presentate in relazione ad atti illegittimi dell’Ente.In ordine a ciò, vi era carenza di prova pur essendo documentata la presentazione di istanze ed esposti da parte del B, atteso che la pacifica fase di passaggio dalla Comunità montana del Casentino alla nuova Unione dei Comuni montani del Casentino configurava un elemento presuntivo di conferma dell’asserita sussistenza di esigenze di valutazione delle necessità organizzative conseguenti alle diverse funzioni attribuite all’Ente. Non poteva, quindi, ritenersi provata la manifesta ingiustificatezza del collocamento dei dirigenti in posizione temporanea e provvisoria di consulenza di studio e ricerca, con affidamento interinali delle funzioni dirigenziali al Segretario Direttore generale. Néassumeva rilievo la dedotta illegittimità della previsione della figura del Segretario Direttore generale che, comunque, non escludeva l’ammissibilità della cessazione del regime di proroga. Inoltre, successivamente erano intervenute diverse risoluzioni di rapporti di lavoro. Dunque, il lavoratore non aveva assolto all’onere di provare la natura discriminatoria del mancato conferimento di incarico dirigenziale con successiva collocazione indisponibilità.

5.3. Osserva la Corte d’Appello che non era fondata l’impugnazione del provvedimento con cui l’altro dirigente della ex Comunità montana era stato preferito all’appellante per il conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore dell’area tecnica, in merito a cui il lavoratore aveva dedotto l’omessa preventiva pubblicità della selezione dei criteri di scelta e l’incongruità della valutazione comparativa tra i due candidati alla posizione dirigenziale, prospettando il diritto all’annullamento dell’atto di conferimento e al risarcimento del danno. La Corte d’Appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale dell’area tecnica ad altro dipendente esplicitava le motivazioni per cui la candidatura di quest’ultimo era stata ritenuta preferibile a quella del B;
ugualmente con la delibera n. 80 del 2012 venivano indicati i motivi per cui la Giunta aveva provveduto a soprassedere alla nomina di un dirigente responsabile del servizio gestione del patrimonio agricolo forestale regionale. D’altro canto, non era ammissibile un sindacato di merito sulla congruità delle motivazioni riservate alla discrezionalità amministrativa.

5.4. La Corte d’Appello ha rigettato i motivi con cui si deduceva la nullità del provvedimento di risoluzione per violazione dell’articolo 54- bis, primo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e per violazione dell’articolo 11 del CCNL dirigenza pubblica, in quanto non era stata approvata la natura discriminatoria ritorsiva dei provvedimenti adottati dall’Ente in relazione al rapporto di impiego 5.5. Era poi inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione relativa alla violazione del diritto del B al prepensionamento. Ed infatti, l’Unione dei Comuni aveva provveduto alla risoluzione del rapporto con decorrenza dalla data in cui l’appellante aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità.

6. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il B prospettando tre motivi di ricorso.

7. Resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla statuizione della Corte d’Appello di compensazione delle spese di giudizio, l’Unione dei Comuni montani del Casentino.

8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione , ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art.109 del d.lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 22 del

CCNL

10 aprile 1996 e dell’art. 10 del CCNL del 22 febbraio 2006, dell’art. 11 del Regolamento degli Uffici, dell’art. 68 della legge della Regione Toscana n. 68 del 2011, violazione dell’art. 70 della legge regionale n. 68 del 2011, violazione degli artt. 49 e 50 dello Statuto dell’Unione dei Comuni montani del Casentino. Il ricorrente censura la statuizione secondo cui il regime di proroga dell’incarico per motivi di studio avesse determinato il venir meno dell'incarico dirigenziale al momento della nomina del Segretario Direttore generale dell’Ente. Ricorda il regolamento dell’Ufficio, richiama lo statuto dell’Unione, e afferma che la nomina del Segretario non poteva intendersi “nuovo incarico”, come affermato dalla Corte d’Appello, in grado di far venir meno il rapporto dirigenziale, in quanto la struttura le funzioni e l’organico dell’Unione rispetto alla disciolta Comunità montana era rimasta immutata. Dunque, si era verificata la revoca dell’incarico dirigenziale in mancanza delle condizioni previste dall’art. 109 del testo unico enti locali e dall’art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La Corte d’Appello aveva erroneamente sussunto la fattispecie nell’ambito della disciplina della cessazione dell’incarico per intervenuto termine della proroga in concomitanza della nuova nomina del Segretario generale, mentre si era in presenza di un’illegittima revoca e privazione prima del tempo dell'incarico dirigenziale. Espone quindi che se il decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 2012, di nomina del Segretario generale, avesse effettivamente avuto la valenza e l’effetto di conferire l’incarico dirigenziale, lo stesso sarebbe stato arbitrario eillegittimo in quanto posto in violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., buona fede e correttezza e dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concentrando tutti gli incarichi in favore di una sola figura dirigenziale.
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