Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/12/1978, n. 6109
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L'art 3 della legge 28 marzo 1957 n 244, in materia di proroga dei contratti agrari, con lo stabilire che questi cessano di avere vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella, nella quale e stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi dei fondi, sempreche sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine, fissa direttamente il momento di riferimento dell'Estinzione dei contratti considerati, che rimane insensibile al regime giuridico del mezzo di accertamento giudiziale delle condizioni che autorizzano la cessazione del rapporto. Pertanto, la sentenza che, in applicazione della suddetta disposizione, dichiara cessato il vigore del contratto di affitto, appartiene al novero delle sentenze costitutive con efficacia ex tunc.*