Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2023, n. 06278

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2023, n. 06278
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06278
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20004/2016 R.G. proposto da: M GA, S BO, elettivamente domiciliati in

ROMA

Via Maria Adelaide 12, presso lo studio dell’avvocato M C I (NNCMCL49H67A345S) che li rappresenta e difende. -Ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, sezione staccata di Brescia, n. 525/2016 depositata il 25/01/2016. Udita la relazione svolta dal Consigliere R G nella pubblica udienza del 22 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale A C ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. G M e B S impugnarono quattro avvisi di accertamento, per Ires, Irap, per il 2008, 2009, 2010 e 2011, emanati nei confronti della Dubai Business LLP (in seguito “Dubai LLP”) con sede nel Regno Unito , svolgente attività di compravendita di appartamenti di un fabbricato in costruzione a Dubai, che traevano origine da altrettanti PVC con i quali la GdF di Treviglio contestava il carattere fittizio della sede londinese dell ’ente , e rilevava che l’effettivo domicilio fiscale della società “esterovestita” coincideva con la sede amministrativa della Ellebiemme Immobili di Prestigio S.r.l. (in seguito “Ellebiemme”) di Treviglio, rappresentata da G M, presso la quale, in una precedente verifica, era stata trovata copiosa documentazione relativa alla società di diritto inglese. Per quanto rileva in questo giudizio, gli avvisi di accertamento erano stati notificati ai ricorrenti per il loro coinvolgimento nella costituzione e nella gestione della Dubai LLP, della quale per il fisco erano amministratori di fatto, dato che erano gli unici referenti della clientela italiana.

2. La C.T.P. di Bergamo, riuniti i ricorsi, li accolse con sentenza (n. 674/2014) che la C.T.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, su appello dell’ufficio, ha riformato con la decisione indicata in epigrafe, che si fonda sulle seguenti ragioni : (i) testualmente (cfr. pag. 4 della sentenza) «va rigettata l’eccezione del contribuente per nullità dell’atto di appello perché la mancanza di poteri del sottoscrittore dell’avviso di accertamento va sollevata o durante la fase precontenziosa o al massimo entro l’introduzione del processo di primo grado perché lo stato e la qualifica del dipendente dell’Agenzia delle entrate va considerato non più tardi del momento della notifica del ricorso introduttivo»;
(ii) non è fondata l’eccezione di mancata notifica degli accertamenti all’amministratore inglese perché Raffaele Umbriano, quale responsabile delle attività italiane della Dubai LLP, era stato sostituito da un altro procuratore generale e, al momento della verifica (04/07/2012), le sue dimissioni datate 28/06/2012 non risultavano pubblicate presso la CCIAA di Bergamo;
(iii) la GdF aveva accertato che tutte le operazioni poste in essere in Italia, relative alla compravendita di immobili, erano state compiute( ibidem , pag. 5) «in autonomia decisionale dal sig.re M G e S B dietro lo schermo della loro Srl Ellebiemme», mentre la Dubai LLPera una “forma di società” priva di soggettività fiscale, al contrario dei soci ai quali i redditi erano imputati per trasparenza;
(iv) nella specie, testualmente (ibidem, pag. 5), «gli affari venivano trattati solo ed esclusivamente dai ricorrenti che fra l’altro sono soci e quindi il reddito prodotto in Italia e non trasferito in Inghilterra andava denunciato all’Erario italiano»;
(v) anche volendo considerare, come prospettato dai “ricorrenti”, che essi agissero in nome e per conto della Ellebiemme S.r.l. in liquidazione, e che quindi il maggiore reddito fosse da imputare a quest’ultima, lo stesso reddito doveva essere dichiarato in Italia, per due ragioni: in primo luogo, perché (ibidem pag. 5) «in costanza dello stato di liquidazione della Ellebiemme Srl le operazioni di gestione corrente poste in essere dai liquidatori sono imputate alla società in liquidazione ma sono anche responsabili i predetti liquidatori nei confronti dei terzi compreso l’Erario perché sono venuti meno al dovere di non compiere operazioni di gestione corrente nel periodo di liquidazione»;
in secondo luogo, perché ( ibidem pag. 5) «l’eventuale reddito non dichiarato dall’Ellebiemme, in società di capitale a stretta base societaria, va direttamente ribaltato sui singoli soci. Pertanto il reddito di tali operazioni compiute in Italia va direttamente imputato al […] M e S perché questi ai sensi del d.P.R. 917/1986 devono dichiarare i redditi prodotti e percepiti in qualsiasi parte del mondo compresi quelli inglesi».

3. I contribuenti ricorrono, con quattordici motivi, per la cassazione della sentenza di appello;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n.

5. Carenza assoluta di motivazione.»], si denuncia la nullità della sentenza di appello che ha omesso di esaminare l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di poteri in capo a chi lo ha sottoscritto.

2. Con il secondo motivo [«2. Violazione degli artt. 16, comma 2;
17 comma 1;
20, comma 1;
e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Error in procedendo. Inesistenza giuridica, ovvero radicale nullità della notifica dell’atto di appello da parte dell’Ufficio finanziario. Omessa rilevazione di tale inesistenza/nullità da parte del giudice di seconde cure, con conseguente nullità della sentenza gravata [in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4) c.p.c.»], si denuncia la nullità della sentenza che ha non rilevato che l’atto di appello doveva essere notificato anche alla Dubai Business LLP (o Dubai Business S.r.l., secondo la prospettiva erariale) presso la propria sede, quale unico soggetto legittimato a ricevere tale notifica, e non direttamente a G M in proprio. A tutto concedere, muovendo dalla tesi dell’ufficio per la quale G M era il legale rappresentante della società di diritto inglese , l’atto di appello doveva essere notificato a quest’ultimo non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della società.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi