Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 02/07/2020, n. 19887

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 02/07/2020, n. 19887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19887
Data del deposito : 2 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANI TAULAND nato il 25/10/1988 avverso l'ordinanza del 05/03/2020 del TRIB. per il riesame di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del

PG KATE TASSONE RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di L'Aquila, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 5 marzo 2020 ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da M T, indagato per violazione dgli artt. 73, comma 1, ed 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 1 111 febbraio 2020, nei confronti dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Firenze del 13 febbraio 2020, applicativa nei confronti dello stesso della misura cautelare della custodia in carcere.

2. In particolare, M T è indagato per avere trasportato mediante un'auto nella quale era stato realizzato un doppiofondo e per avere detenuto a fine di cessione due involucri risultati contenere complessivamente 1.985,00 grammi di cocaina, e cioè: uno di 991,900 grammi netti, di cui 682,626 di principio attivo (in percentuale del 68,82%), da cui sono ricavabili circa 4.550 dosi mesi singole;
ed un altro del peso di 993,00 grammi, di cui 653,194 di principio attivo (in percentuale del 62,08%), da cui sono ricavabili 4.354 dosi medi singole;
in totale, dunque, 682,626 + 653,194 = 1335,820 grammi di principio attivo;
all'indagato viene contestata l'aggravante dell'ingente quantità. Arrestato dalla polizia giudiziaria nella ritenuta flagranza di reato I'll febbraio 2020, con ordinanza del 13 febbraio 2020, il G.i.p. del Tribunale di Vasto, all'esito dell'udienza di convalida, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il Tribunale per il riesame ha rigettato la richiesta di riesame, confermando l'ordinanza genetica.

3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia violazione di legge, sotto il profilo di mancanza della giustificazione, e promiscuamente difetto di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica. Rammenta il ricorrente di non avere contestato in sede di riesame la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al fatto storico della materiale detenzione e del trasporto della droga - anzi, avendo depositato all'udienza camerale una dichiarazione scritta confessoria di M T - ma di avere espressamente censurato, anche con memoria depositata all'udienza del 5 marzo 2020, la configurabilità dell'aggravante della ingente quantità. Infatti, alla stessa stregua degli accertamenti tecnici svolti dalla polizia giudiziaria - assume la difesa - dai quali emerge una quantità complessiva di principio attivo di 1.335 grammi circa (cioè 682,626 quanto al primo involucro e 653,194, quanto al secondo), discenderebbe la non riconducibilità del fatto storico all'avvenuto superamento del parametro di 2.000 volte il valore massimo in milligrammi, c.d. valore soglia. Infatti, poiché - assume la difesa - secondo la tabella allegata al d.P.R. n. 309 del 1990, il valore soglia per la cocaina è pari a 750,00 milligrammi, il quantitativo in concreto detenuto (1.335 grammi circa) risulterebbe inferiore a 2.000 volte il valore di 750 milligrammi (1.500 grammi). Il Tribunale per il riesame avrebbe omesso di fornire qualsiasi risposta sul punto, ritenendo la questione irrilevante, trincerandosi dietro l'affermazione della gravità del reato. Si sottolinea l'interesse alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche sotto il profilo della sussistenza o meno dell'aggravante ad effetto speciale, che comporta un aumento di pena dalla metà a due terzi, perché la valutazione circa la differente gravità del fatto ben può riverberarsi sulla necessità o meno della misura cautelare di estremo rigore, avendo peraltro l'indagato chiesto al Tribunale per il riesame l'applicazione di misura meno afflittiva, dimostrando documentalmente la disponibilità di un domicilio. Richiamata dunque giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, si domanda l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
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