Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2023, n. 13518
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HA BD nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del di. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Felicetta Marinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18/11/2022 il Tribunale di Verona, pronunciando sulla richiesta di HA BD avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del P.M. della Procura della repubblica presso il Tribunale di Verona, emesso il 21/10/2022, ha confermato il decreto di convalida del sequestro di • un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina avente peso lordo complessivo pari a circa 1,478 kg, suddivisa in un panetto avente peso di 1,218 kg e un involucro in cellophane contenente 260 grammi di sostanza;
• uno smartphone Xiaomi avente
IMEI
1 869236052249927 e
IMEI
2 869236052249935, con relativa scheda SIM e scheda di memoria micro SD;
• uno smartphone Samsung Galaxy 205 avente
IMEI
1 354998113746926 e
IMEI
2 354999113746924, con relativa scheda SIM;
• un'autovettura Mercedes Classe B targata DN733XY;
cui ha proceduto congiuntamente personale del N.O.R. della Compagnia dei Carabinieri di Peschiera del Garda e di San Dona di Piave, con inizio delle opera- zioni alle ore 15.45 circa e termine delle stesse alle ore 16.20. L'incolpazione provvisoria nei confronti dell'odierno ricorrente gli vede con- testato il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/1990, perché, senza l'autoriz- zazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 del medesimo decreto, illecitamente trasportava, a bordo dell'autovettura Mercedes Classe 8 tar- gata DN733XY, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina avente peso lordo complessivo pari a circa 1,478 kg, suddivisa in un panetto avente peso di 1,218 kg e un involucro in cellophane contenente 260 grammi di sostanza. Commesso a Casteinuovo del Garda, in data 20 ottobre 2022. Con recidiva infra- quiriq uen na le.
2. Ricorre Zahhar Abdelkeirn, a mezzo del proprio difensore di fiducia, de- ducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la mo- tivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, di:sp. att., cod. proc. pen. in relazione al solo sequestro dell'autovettura: Con un unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove si è ritenuto che il P.M. abbia assolto l'onere motivazionale relativo all'in- dicazione delle esigenze probatorie. Il ricorrente espone che il decreto di convalida di perquisizione e sequestro è stato emesso con lo scopo di appurare se il veicolo sia stato modificato al fine di occultarvi la sostanza stupefacente. L'impugnata ordinanza ha ritenuto soddisfatto l'onere motivazionale, nono- stante emergesse dai dati di indagine che lo stupefacente era stato rinvenuto non occultato