Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/08/2019, n. 21424

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/08/2019, n. 21424
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21424
Data del deposito : 14 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Ud. 09/07/2019 ORDINANZA CC sul ricorso 1578-2014 proposto da: GASPARONI RIA, CELANI ERSILIA, CIRILLI PAOLA, SANTUCCI GIANFRANCO, DOMINICI DANILO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONCA D'ORO n. 184/190, presso lo studio dell'avvocato M D, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

RONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. MORICHINI n. 41, presso lo studio dell'avvocato M R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 216/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 25/06/2013 nelle cause riunite R.G.N. 458, 459, 460, 461 e 463 del 2010 R.G. 1578/2014

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Ancona, previa riunione dei giudizi, ha respinto gli appelli di R G, P C, E C, D D, G S avverso le sentenze del Tribunale della stessa sede con le quali, in accoglimento delle opposizioni proposte dalla Regione Marche, erano stati revocati i decreti ingiuntivi richiesti dagli originari ricorrenti per ottenere il pagamento dell'incentivo, introdotto dall'art. 18 della legge n. 109/1994 e successivamente disciplinato dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, preteso per la redazione del progetto pilota denominato «La logistica pubblica e privata della filiera degli elettrodomestici» e finanziato dal Ministero dei trasporti;

2. la Corte territoriale, riassunti i termini della vicenda, ha evidenziato che correttamente la Regione aveva provveduto ad annullare il decreto dirigenziale n. 242/2006, con il quale era stata prevista la ripartizione dell'incentivo, perchè l'amministrazione pubblica, che non può indebitamente erogare ai propri dipendenti trattamenti economici non dovuti, è tenuta a ripristinare la legalità violata anche mediante il recupero di quanto corrisposto e ciò può fare senza necessità di valutazione comparativa degli interessi che vengono in rilievo, perché in dette ipotesi l'interesse pubblico, che legittima il potere di autotutela, è da ritenere sussistente in re ipsa;

3. il giudice d'appello ha ritenuto che il progetto redatto dagli appellanti non potesse essere ricondotto alla previsione della norma invocata, perché l'attività alla quale fa riferimento il comma 3 dell'art. 18 della legge n. 109/1994, sostituito dall'art. 92 del d.lgs. n. 136/2006, riguarda solo gli atti di pianificazione territoriale, ossia quelli che si riferiscono a «interventi di modificazione strutturale del territorio»;

4. ha precisato al riguardo che la domanda formulata con il ricorso in sede monitoria era limitata all'incentivo previsto dalla cosiddetta legge Merloni e, conseguentemente, ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, con il quale era stata contestata la qualificazione data dal Tribunale all'azione proposta;

5. la Corte territoriale ha aggiunto «per completezza di motivazione» che l'atto deliberativo adottato dalla Giunta Regionale era inidoneo a radicare l'affidamento dei dipendenti sulla posizione soggettiva di diritto agli incentivi, perché, l'allegato B della delibera n. 1580/2005 ( in realtà si tratta della delibera n. 953 del 1° settembre 2006 riportata in ricorso), nel rinviare al regolamento attuativo del decreto legislativo n. 163/2006, ancora in corso di definizione, si esprimeva in termini di "eventualità" del compenso;

6. infine il giudice d'appello ha rilevato che la relazione redatta il 9 settembre 2008 non precisava se le ore di lavoro ripartite fra i membri del gruppo fossero ricomprese nell'orario normale, o se, invece, la prestazione finalizzata alla redazione del progetto dovesse essere resa al di fuori di quest'ultimo;

7. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali la Regione Marche ha opposto difese con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione dell'art. 36 della Costituzione per il mancato riconoscimento economico delle migliori prestazioni rese dal lavoratore;
violazione degli artt. 52 e 53 d.lgs. n. 165/2001 in materia di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio e dell'art. 2126 c.c.;
violazione degli artt. 15 e 17 CCNL personale comparto Regioni e Autonomie locali 1.4.1999» e addebitano alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto legittimo l'esercizio del potere/dovere di annullamento del decreto n. 242/2006, potere che, invece, non poteva essere nella specie esercitato in quanto i dipendenti avevano reso la prestazione, che andava, di conseguenza, retribuita nel rispetto delle norme richiamate in rubrica;

1.1. ricostruiti i termini della vicenda, attraverso l'allegazione al ricorso di copia integrale degli atti deliberativi e regolamentari rilevanti, i ricorrenti sostengono, in sintesi, che: a) l'amministrazione è tenuta a motivare sulla sussistenza di interessi pubblici che giustificano il sacrificio imposto al privato;
b) la prestazione non poteva essere ritenuta ricompresa fra i compiti e doveri d'ufficio del dipendente pubblico, in quanto finalizzata all'elaborazione di un progetto specifico, redatto sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture;
c) l'attività doveva essere retribuita, in quanto anche nell'impiego pubblico opera il principio in base al quale la retribuzione deve essere proporzionata alla qualità e quantità della prestazione;
d) l'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 rinvia alla contrattazione collettiva che, nella specie, prevede, all'art. 15 del

CCNL

1.4.1999, compensi per particolari responsabilità ed incarichi;

2. con la seconda censura i ricorrenti assumono che la Corte territoriale, nell'escludere il diritto al compenso, avrebbe violato, oltre all'art. 36 della Carta fondamentale, anche l'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui prevede che l'incentivo da ripartire fra i dipendenti debba essere pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato;

2.1. attraverso il rinvio a pronunce del giudice contabile sostengono che la disposizione è applicabile ad ogni atto di pianificazione, a prescindere dal collegamento con la realizzazione di opere pubbliche, sicché non può essere condivisa la sentenza gravata nella parte in cui sostiene che la pianificazione stessa deve essere tale da comportare «interventi di modificazione strutturale del territorio»;

2.2. evidenziano che il regolamento di attuazione adottato dalla Regione Marche con la delibera n. 1072/2007, stabilisce all'art. 3 che rientrano nella categoria degli atti di pianificazione anche quelli che riguardino l'assetto, la salvaguardia e la trasformazione del territorio da intendersi in senso lato;

2.3. aggiungono che le azioni di raccolta e di raggruppamento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche incidono sul territorio, perché implicano la localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti stessi;
3. è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente perché, da un lato, non risultano pronunce di questa Corte sull'interpretazione dell'art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, dall'altro, salvo quanto si dirà in ordine al primo motivo, la riproposizione di argomenti già spesi nei precedenti gradi del giudizio di merito non rende di per sé inammissibile l'impugnazione, allorquando attraverso gli stessi vengano confutate le ragioni poste a fondamento della decisione;
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