Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2015, n. 10347

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2015, n. 10347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10347
Data del deposito : 20 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

L'agenzia delle entrate, ufficio di Perugia, revocava interventi di le agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4, lett. b, concesse alla s.s. F. T. in relazione a un atto di acquisto di un fondo agricolo di oltre 28 ettari posto nel comune di Todi, sul rilievo che il piano di coltura e di forestazione, approvato dalla competente comunità montana, non aveva previsto interventi sull'intero compendio, sebbene soltanto in relazione a una sua parte, di estensione inferiore al 10% del totale.

I soci proponevano opposizione in qualità di coobbligati e l'adita commissione tributaria provinciale la accoglieva. La sentenza, appellata dall'ufficio, era confermata dalla commissione tributaria regionale dell'Umbria, la quale, per quanto ancora rileva, osservava che, ai fini indicati, non era necessaria l'effettuazione degli interventi di forestazione conseguenti alla predisposizione e all'approvazione di apposito piano, quanto piuttosto la mera idoneità dei fondi ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il reddito. Tale requisito, secondo la commissione, doveva ritenersi esistente giacchè una perizia giurata fatta redigere dai contribuenti aveva dimostrato, appunto a seguito della riconversione di circa 3 ettari del terreno, la possibilità di aumento delle colture forestali in vista del miglioramento dell'azienda, senza rilevanza del fatto che l'intervento avesse riguardato non l'intero compendio, ma soltanto una sua parte.

Per la cassazione della sentenza d'appello l'agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato un solo motivo.

Gli intimati hanno replicato con controricorso e successiva memoria.

Motivi della decisione

1. - Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione denunzia

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