Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/2021, n. 39527

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/2021, n. 39527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39527
Data del deposito : 13 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 24509-2019 r.g. proposto da: COLANCECCHI SIMONA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dell'avvocato U C;

- ricorrente -

contro

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA( Pizza CAVOUR, presso la - CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato M G;

- controricorrente -

2ol

contro

P G;

- intimato -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2021 dal Consigliere dott. R A;
lette le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A C, il quale ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo ed il rigetto dei restanti;
letta la memoria depositata in data 7 ottobre 2021 dalla controricorrente;

FATTI DI CAUSA

1.- S C, nella veste di socia accomandante della s.a.s. L'Ostricaro di D'Onofrio Vincenzo & C, chiese la cancellazione dal registro delle imprese di Latina dell'iscrizione del provvedimento col quale il Presidente del Tribunale di Latina aveva nominato, nel febbraio 2018, G P liquidatore della società. Espose, in proposito, che la richiesta di nomina era pervenuta da soggetto non più amministratore, essendo l'accomandatario D'Onofrio revocato dalla carica con sentenza del Tribunale di Latina depositata nel luglio 2016. 2.- Il giudice del registro delle imprese respinse l'istanza di cancellazione, con ordinanza del settembre 2018. 3.- S C propose reclamo ex art. 2192 cod. civ. avanti al Tribunale di Latina, rilevando che il giudice del registro era incorso nella violazione dell'art. 741 cod. proc. civ, posto che, al momento del deposito del ricorso avanti al giudice del registro, risultava pendente avanti alla Corte di 2 i- Appello di Roma il reclamo avverso il detto provvedimento di nomina del liquidatore. 4.- Nel corso del procedimento avanti al Tribunale, è poi intervenuta l'ordinanza della Corte di Appello di Roma, che ha annullato il provvedimento di nomina del detto liquidatore giudiziale. A ciò ha fatto seguito l'iscrizione nel Registro delle imprese della cessazione di G P quale liquidatore della s.a.s. L'Ostricaro. 5.- Il Tribunale, preso atto di queste circostanze, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, pure rilevando che, difettando l'accordo tra la reclamante e i reclamati (G P;
Camera di Commercio di Latina), occorresse comunque pronunciarsi sulle spese del giudizio, sulla base della regola della soccombenza virtuale. 6.- A tale proposito, il Tribunale ha rilevato che la norma dell'art. 2487 bis cod. civ. dispone che la nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri, le eventuali modificazioni debbano essere iscritte nel registro delle imprese;
ha, poi, precisato che l'iscrizione deve avvenire nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento e che, d'altra parte, «non esiste alcuna norma che subordini l'iscrizione del provvedimento di nomina alla sua definitività»;
sulla base di queste premesse, il Tribunale ha condannato la reclamante al pagamento delle spese di lite nei confronti della reclamata Camera di Commercio. 7.- Avverso questa decisione ricorre per cassazione S C, articolando quattro motivi. 8.- Resiste la Camera di Commercio di Latina, con controricorso. Giorno Pernarella non si è costituito.
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