Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 24/10/2019, n. 27340

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In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro, che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 24/10/2019, n. 27340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27340
Data del deposito : 24 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

T IT R I D E T N E S E - L L O R 24 OTT 2019 E T N E A C R E T IS G E AULA 'B' 27340/19 R E T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro SEZIONE LAVORO carcerario - Rimborso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: trattenute Prescrizione Dott. AMELIA TORRICE Presidente Tredicesima mensilità Dott. ANNALISA DI PAOLAN © Consigliere Patto conglobamento Rel. Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA Ferie non godute Dott. IRENE TRICOMI Consigliere Dott. ROBERTO BELLE' Consigliere R.G. N. 20615/2014 Cron. 27340 ha pronunciato la seguente Rep. ORDINANZA Ud. 09/07/2019 sul ricorso 20615-2014 proposto da: CE IO, RA CA, LF AN, CC tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA شنا CIRO MENOTTI 24, presso lo studio CAPONETTI, che lidell'avvocato PIETRO rappresenta e difende;
ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del 2019 Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 2584 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
controricorrente avverso la sentenza n. 1668/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2014 R.G.N. 5151/2011. R. Gen. N. 20615/2014 Rilevato che:

1. con sentenza n. 1668/2014, pubblicata in data 13 marzo 2014, la Corte d'appello di Roma confermava la decisione del locale IB che aveva rigettato la domanda proposta (tra gli altri) dagli odierni ricorrenti volta ad ottenere il rimborso della trattenuta di 3/10 sulla retribuzione operata dall'Amministrazione fino al 1986 (ai sensi dell'art. 23 della I. n. 354/1975, poi abrogato dalla legge n. 663/86) che la Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 1992, aveva dichiarato illegittima, con il conseguente obbligo dell'amministrazione di ripetizione in favore del lavoratore-detenuto, nonché il pagamento della 13ma mensilità anche per il periodo successivo durante il quale avevano svolto lavoro carcerario oltre che dell'indennizzo per ferie non godute;

1.1. per quanto ancora rileva nel presente giudizio, con riferimento alla richiesta di restituzione della trattenuta pari a 3/10 della mercede, la Corte riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero poiché la restituzione si riferiva agli anni fino al 1986 e la prescrizione decorreva dalla cessazione di ciascun rapporto di lavoro ancorché eventualmente il detenuto non avesse riacquistato la libertà;

1.2. precisava che sarebbe stato onere degli appellanti, allegare e Q provare specificamente la durata dei singoli rapporti di lavoro intervenuti dopo il 1986 al fine di verificare che tra l'uno e l'altro rapporto di lavoro, tenuto conto della durata dei relativi intervalli, non fosse decorso il termine prescrizionale;

1.4. riteneva, poi, che fosse stata documentata l'avvenuta corresponsione dei rati della 13ma mensilità, non essendo necessario un espresso patto di conglobamento per la peculiarità del lavoro carcerario;

1.3. in relazione alla domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie non godute affermava che mancassero specifiche allegazioni in merito alle modalità del lavoro espletato ed all'effettiva consistenza 3 R. Gen. N. 20615/2014 oraria dell'attività lavorativa, oltre che ai periodi di lavoro, con la conseguenza che la relativa pretesa doveva rigettata;

2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso RI AC, ME GU e ON EL formulando cinque motivi;

3. il Ministero ha resistito con controricorso;

4. i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 8 della universale dei diritti dell'uomo, approvata Dichiarazione dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948, secondo la quale deve essere garantito ad ogni cittadino il "diritto ad una effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuto dalla costituzione e dalla legge", dell'art. 10, comma 3, del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con la I. n. 881/1977, il quale prescrive che "Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro W riabilitazione sociale", la Raccomandazione R (87) 3 sulle regole penitenziarie europee, adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il 12 febbraio 1987, durante la 404ª riunione dei delegati dei Ministri, ove all'art. 65, lett. b), è previsto l'obbligo di "ridurre gli effetti negativi della detenzione e le differenze tra la vita carceraria e quella in libertà, differenze che tendono a far diminuire il rispetto di sé e il senso di responsabilità personale dei detenuti", comma 3, nonché degli artt. 3, 24, 27, 111 Costituzione e 6 della CEDU, dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., 2730 cod. civ., 2727 cod. civ., 2941, n. 6, cod. civ. in relazione all'art. 25 della I. n. 354/1975, dell'art. 2942, n. 1, cod. civ., dell'art. 2938 cod. civ., degli artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ.;
lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale non abbia considerato la sospensione del termine prescrizionale, in pendenza e per tutto il R. Gen. N. 20615/2014 rapporto detentivo (anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro) ed a causa della condizione di detenuti dei ricorrenti;
rilevano, altresì, che nella specie il Ministero aveva eccepito il maturarsi della prescrizione solo per la sussistenza della stabilità reale ma la Corte aveva accolto l'eccezione di prescrizione con altra motivazione;

2. il motivo è infondato;

2.1. come questa Corte ha già più volte affermato con riferimento al lavoro carcerario (v. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147;
Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925;
Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696;
Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062;
si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573) la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso;
in conseguenza, non è condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo i quali la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione;
tale tesi, infatti, non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa;

2.2. va,

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