Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2022, n. 08035

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2022, n. 08035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08035
Data del deposito : 11 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3317/2016 R.G. proposto da AGENZIA REGIONALE FORESTAS, rappresentata e difesa dall’avv. C A M C ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Muzio Clementi 51;

- ricorrente -

contro

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO FORESTALI (S.N.A.F.), rappresentato e difeso dall’Avv. G C ed eletivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 3 presso lo studio dell’avv. PETER FARREL;
- controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 257/2015, depositata il 30.6.2015, N.R.G. 485/2015 e 15/2014. Viste le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale Dott. R S ai sensi dell’art. 23, comma 8 F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3317/2016 Numero sezionale 705/2022 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni Numero di raccolta generale 8035/2022Data pubblicazione 11/03/2022 nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.2.2022 dal Consigliere dott. R B.

FATTI DI CAUSA

1. Il Sindacato Nazionale Autonomo Forestali (di seguito, SNAF) ha agito davanti al Tribunale di Cagliari nei confronti dell’Agenzia Regionale Forestas (di seguito, FORESTAS) denunciando ai sensi dell’art. 28 L. 300/1970 l’antisindacalità della condotta della convenuta che, con provvedimento del Direttore Generale del 24.8.2005, gli aveva denegato la destinazione di un locale idoneo per la propria attività sindacale in Cagliari e non aveva riconosciuto, per quanto qui ancora interessa, il diritto a fruire dei permessi sindacali retribuiti in base agli artt. 67 e 68 della L.R. 31/1998, né il diritto di indire assemblee nella misura più favorevole di cui all’art. 12 del Contratto Integrativo Regionale (di seguito, CIRL).

2. La domanda di attribuzione di un locale per le attività sindacali è stata accolta dal Tribunale, che ha invece disatteso la domanda di riconoscimenti di permessi e convocazioni di assemblea secondo la migliore consistenza quantitativa di cui al CIRL e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari.

3. FORESTAS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha opposto difesa con controricorso lo SNAF, che ha anche proposto due motivi di ricorso incidentale.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3317/2016 Numero sezionale 705/2022 Numero di raccolta generale 8035/2022Data pubblicazione 11/03/2022 1. Il primo motivo di ricorso afferma la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.), mentre il secondo motivo riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). L’Ente Foreste, illustrando congiuntamente i due motivi, sostiene che, con la L.R. 12/2002, modificandosi la L.R. 24/1999, si era introdotto un sistema che prevedeva la regolazione dei rapporti di lavoro presso l’Ente Foreste in base ad un C.C.N.L. di diritto privato, cui la legge stessa (art. 9 L.R. 24/1999, come modificato appunto dall’art. 6 L.R. 12/2002) rinviava, in una con un C.C.I. regionale, di diritto pubblico, disciplinato, per quanto riguarda la composizione dell’organismo datoriale preposto alle trattative, sempre dall’art. 9 cit., al comma 2. A dire dell’Ente Foreste, poiché lo S.N.A.F. rappresentava i dipendenti del settore agricolo forestale privato, esso non poteva dirsi organizzazione maggiormente rappresentativa nel comparto regionale, come prescritto dall’art. 60 della L. 31/1998 e dall’art. 43 del d. lgs. 165/2001, sicché non poteva partecipare alle trattative attinenti alla contrattazione collettiva in ambito pubblicistico e quindi neppure godere dei diritti sindacali rivendicati in causa. Aggiunge altresì FORESTAS che tra le parti dispiegherebbe effetto preclusivo di giudicato l’accertamento, riveniente da Cass. n. 20522 del 2008
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