Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/07/2019, n. 18831
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In caso di accordo intercorso tra i beneficiari di un "trust inter vivos" con effetti "post mortem" per la divisione dei beni in esso conferiti, l'azione di annullamento per violenza o dolo ex art. 761 c.c. e l'azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c., esercitate con riguardo allo stesso, non sono soggette al criterio di giurisdizione di cui all'art. 50 della l. n. 218 del 1995, bensì a quello generale previsto dall'art. 3 della stessa legge, il quale può essere pattiziamente derogato, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, in favore di un arbitro straniero, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Il "trust inter vivos", con effetti "post mortem", deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell'art. 809 c.c., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del "trustee", cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l'avvenuta fuoriuscita del "trust fund" dal patrimonio di quest'ultimo quando era ancora in vita esclude la natura "mortis causa" dell'operazione, nella quale l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa.
Sul provvedimento
Testo completo
1 883 1-19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: Primo Presidente f.f. V D C R.G. 4738/2017 Presidente di sezione A M Cron. 18831 F A G Consigliere Rep. A S Consigliere C.C. 18/6/2019 L A S Consigliere Fabrizia GARRI Consigliere A G Consigliere Rel. regolamento preventivo di A C Consigliere giurisdizione A S Consigliere ем. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 4738 del 2017 proposto da: P P, rappresentata e difesa dagli Avvocati F G, A N, E R e A A, con domicilio eletto presso lo studio legale G, O, G, Cli & Part- ners in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;
ricorrente
contro
P E, rappresentata e difesa dall'Avvocato C R, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, piazza di Spagna, n. 31;
controricorrente
contro
M C, rappresentato e difeso dall'Avvocato E M a N;
365 19 controricorrente- e nei confronti di POLI GROUP HOLDING s.r.l.;
intimata per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, iscritto al N.R.G. 31946 del 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2019 dal Consigliere A G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale G G, depositate in cancelle- ria il 13 maggio 2019, con cui l'Ufficio del Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
FATTI DI CAUSA
E P e P P, entrambe cittadine italiane residenti in 1.- Italia, sono le uniche eredi nonché beneficiarie del 50% ciascuna del patrimonio del padre S P, importante esponente dell'industria farmaceutica, cittadino italiano nato a Varese l'8 luglio 1946, già resi- dente in Svizzera e deceduto in Italia il 10 dicembre 2009. In data 15 maggio 2007 S P, in qualità di settlor, costi- tuiva un trust, denominato The Pale Trust, a cui trasferiva la proprietà del Gruppo Poli;
trustee di tale trust, poi sottoposto alla legge neoze- landese, veniva nominata, per effetto di variazione in data 14 agosto 2007, la Intrust Trustees, una società della Nuova Zelanda, mentre beneficiari erano designati lo stesso S P e, in caso di suo de- cesso, le figlie E e P P, in parti uguali. Con testamento pubblico ricevuto in data 20 giugno 2007 dal no- taio Fabio Bernasconi di Chiasso e integrazione olografa del 15 no- vembre 2009, S P nominava eredi del suo patrimonio, sem- Wy -2- pre in parti uguali, le due figlie E e P, scegliendo che la sua successione fosse regolata ("nella misura in cui ciò sia possibile") dal diritto svizzero e designando esecutore testamentario Claudio Massi- mo e, in caso di suo impedimento o di non accettazione, quale esecu- tore testamentario sostituto, Paolo Mondia. Deceduto il de cuius, in data 3 giugno 2013 le beneficiarie del trust hanno sottoscritto a Lugano, insieme al trustee, il Deed of Agreement, Indemnity, Release and Covenant not to sue (ovvero Ac- cordo, Indennizzo, Rilascio e Impegno ad astenersi dall'iniziare azioni legali), in cui le sorelle Poli hanno, tra l'altro, riconosciuto, concordato ed accettato che la distribuzione di P e la distribuzione di E sono di pari valore e costituiscono pari beneficio per ciascuna di esse. Tale accordo è stato sottoposto, come il trust, alla legge neozelande- se. In attuazione del Deed, il trustee, senza sciogliere il trust, ha di- sposto un'assegnazione dei beni in trust anticipata rispetto al termine di durata dello stesso, assegnando a E P 81 milioni di euro, pari alla metà del valore del Gruppo Poli, e attribuendo l'intero capitale sociale della holding lussemburghese Polilux Holding s. à r.l. (Gruppo Poli) a P P. -2. A seguito della cessione, da parte di P P in data 30 no- vembre 2015, del Gruppo Poli a una società spagnola (il Gruppo Almi- rall) per il controvalore di 365 milioni di euro, oltre a 35 milioni di eu- ro in forza di una clausola di earn out, E P, con atto di citazione notificato il 18 maggio 2016, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tri- bunale di Milano la sorella P P, chiedendo accertarsi e dichia- rarsi la sussistenza del diritto di credito in capo all'attrice alla maggior somma dovuta, oltre a quella di euro 81 milioni già incamerata, im- pregiudicata ad ogni effetto, fino a concorrenza del controvalore ef- fettivo del 50% del Gruppo Poli, da ricalcolarsi per effetto dell'annullamento per dolo, ex art. 761 cod. civ., e, in subordine, del- la rescissione per lesione ultra quartum, ex art. 763 cod. civ., - 3 - dell'atto di "apporzionamento" del 3 giugno 2013 e/o fino a concor- renza del 50% del valore di mercato del Gruppo Poli calcolato sulla base dei multipli impliciti nelle transazioni di società similari nel pe- riodo 2002/2012, e/o fino a concorrenza del 50% del valore di merca- to del Gruppo Poli come riveniente dalla cessione al Gruppo Almirall, con l'emissione della conseguente pronuncia di condanna, in subordi- ne anche a titolo di risarcimento del danno o di indebito arricchimen- to. A sostegno delle domande, l'attrice ha dedotto, in particolare, che la quota in denaro ricevuta da E P sarebbe frutto di una "sotto- valutazione ad arte del Gruppo Poli legata alla strategia di P P che ha voluto che ci si avvalesse del criterio di stima del valore del Gruppo che il padre aveva dettato per il solo caso in cui al termine della durata del trust il Gruppo fosse ancora in attività e una sola del- le figlie desiderasse proseguire nell'attività e l'altra volesse essere li- quidata in denaro". Secondo l'attrice, il principio dell'eguale beneficio doveva essere rispettato sino alla scadenza della durata del trust e se P P, senza preannunciarlo al trustee né all'altra beneficiaria, aveva deciso di vendere quanto acquisito, le posizioni delle due bene- ficiarie dovevano essere riportate ad equilibrio. Ad avviso di E Po- li, la sorella P era legittimata passiva all'obbligo restitutorio e ri- sarcitorio nel determinando ammontare, atteso che, indipendente- mente dai passaggi societari realizzati per procedere alla vendita del Gruppo Poli, restava sottoposta al principio della equiparazione delle posizioni delle beneficiarie del trust. 2.1.-Costituendosi in giudizio, P P ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell'arbitro unico previsto dall'art. 15 del Deed sottoscritto tra la stesse P P ed E P e dal trustee Intrust il 3 giugno 2013, arbitro da nominarsi secondo le norme svizzere sull'arbitrato Oly internazionale della Camera di commercio svizzera. - 4 - - E' intervenuto in giudizio C M, in qualità di 2.2. esecutore testamentario del de cuius S P, sostenendo le ra- gioni dell'attrice. -3. Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, P P ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 21 febbraio 2017, chiedendo di- chiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano e di qualsiasi altro giudice italiano, richiamando la clausola n. 15 del Deed preve- dente l'arbitrato svizzero ("qualunque lite, controversia o istanza che scaturisca da o in relazione al presente Atto, comprese la validità, l'invalidità o le violazioni del presente Atto, sarà composta come tra le parti a mezzo di arbitrato ai sensi delle Norme svizzere sull'arbitrato internazionale della Camera di commercio svizzera": così nella tradu- zione giurata in atti). 4.-Ha resistito, con controricorso, E P, chiedendo il rigetto del ricorso per regolamento preventivo e la declaratoria della giurisdi- zione del giudice italiano. Ad avviso della controricorrente, la materia del contendere verte tenuto conto anche della circostanza che petitum e causa petendi _ sono stati emendati dall'attrice con la prima memoria ex art. 183, se- sto comma, n. 1), cod. proc. civ., depositata il 17 febbraio 2017, quattro giorni prima della notifica del ricorso per regolamento preven- tivo in cassazione non sulla caducazione del Deed, ma sull'attuazione della divisione della massa ereditaria secondo il criterio dell'eguale beneficio dettato dal de cuius S P, cittadino italia- no, deceduto a Milano il 10 dicembre 2009. Le singole attribuzioni dei cespiti ereditari non infirmerebbero la natura successoria della con- troversia di scioglimento della comunione tra coeredi: la clausola per arbitrato estero (con arbitro svizzero, sede a Lugano e applicazione Un del diritto neozelandese per successione di cittadino italiano), ineren- te all'attribuzione di un singolo cespite che compone l'asse ereditario, - 5 - non osterebbe alla giurisdizione italiana in materia successoria, quale sancita dall'art. 50 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Difatti il Deed avrebbe assolto la sola funzione di attribuire un cespite dell'asse da dividere, nel quadro e nel contesto del complessivo scioglimento della comunione ereditaria ancora in corso sotto le cure dell'esecutore te- stamentario C M;
la lesione subita da E P attraver- so il Deed ben potrebbe e dovrebbe essere conosciuta incidenter tan- tum in funzione del complesso oggetto successorio e divisionale della controversia di cui il Deed costituirebbe soltanto una singola parte;
e sussisterebbe controversia divisionale ereditaria anche quando, come nella specie, ferme le quote testamentarie fissate dal de cuius, si con- troverta sui valori dei beni rispettivamente attribuiti, qui manifesta- mente distanti rispetto alla volontà del testatore di ripartire il suo pa- trimonio tra le due figlie in eguale misura. 5.-Ha resistito, con separato controricorso, C M. Preliminarmente, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per rego- lamento preventivo di giurisdizione per due ordini di motivi: perché esso è stato proposto prima della scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., quindi ante- cedentemente all'accertamento istruttorio necessario ai fini della sta- tuizione sulla giurisdizione;
perché nel caso di specie tutte le parti so- no italiane e quindi soggette alla giurisdizione italiana, con la conse- guenza che il giudizio