Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2022, n. 01171
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la seguente ((P SENTENZA sul ricorso n. 18658/19 proposto da: -) T G, elettivamente domiciliato a Roma, v. D D B n. 5, difeso dall'avvocato M P F in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;- ricorrente -contro -) Azienda Sanitaria Locale "Roma 3", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. P M n. 7, difeso dall'avvocato P G in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;- controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 12 dicembre 2018 n. 8063;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2021 dal Consigliere relatore dott. M R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A M S che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;FATTI DI CAUSAR.G.N. 18653/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 1. Nel 2002 la Asl "Roma 3" affidò ad una associazione temporanea di imprese il servizio di "cura delle salme dei deceduti in ambito ospedaliero, con l'utilizzazione della camera mortuaria" dell'ospedale Giovanni Battista Grassi di Ostia. L'affidamento del servizio prevedeva a carico delle imprese affidatarie l'onere di pagamento di un canone per la locazione della camera mortuaria. 2. L'associazione temporanea di imprese affidataria del servizio era rappresentata, nei confronti della stazione appaltante, dalla società Agenzia Funebre Lorenzetti Arnaldo s.r.I., e raggruppava sei aziende. Fra queste vi era la società "Azeta 2000 di Aloisi Roberto & C. s.n.c.", che successivamente si trasformerà dapprima in "Onoranze Funebri 2000 di Taffo Alessandro s.n.c.", e quindi in "Onoranze Funebri 2000 di T G s.n.c.". Tale ultima società ebbe quale socio unico ed amministratore l'odierno ricorrente, G T. 3. Nel 2007 la Asl, allegando il mancato pagamento del canone dovuto per la locazione della camera mortuaria, chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti della società Agenzia Funebre Lorenzetti Arnaldo s.r.I., "quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese", per l'importo di euro 247.889,30. La società intimata propose opposizione al decreto che venne rigettata con sentenza 27 aprile 2010 n. 9218. 4. La Asl mise in esecuzione la suddetta sentenza nei confronti della società Agenzia Funebre Lorenzetti Arnaldo s.r.I.. Rivelatasi infruttuosa tale esecuzione, con atto di precetto notificato il 30 luglio 2014 la Asl intimò alla "Onoranze Funebri 2000 di T G" il pagamento dell'obbligazione, sul presupposto che tutte le società che costituirono l'associazione temporanea di imprese dovessero rispondere in solido per il pagamento dell'obbligazione suddetta. R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 5. La "Onoranze Funebri 2000" propose opposizione all'esecuzione, eccependo che: -) non esisteva - né per legge, né per contratto - alcun vincolo di solidarietà fra le varie imprese partecipanti all'associazione temporanea;-) il titolo esecutivo si era formato unicamente nei confronti della società Agenzia Funebre Lorenzetti Arnaldo. 6. Con sentenza n. 17318 del 2017 il Tribunale di Roma rigettò l'opposizione. Il giudice dell'esecuzione ritenne che: -) la sentenza che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società "Agenzia Funebre Lorenzetti Arnaldo" aveva qualificato come "appalto di servizi" il rapporto contrattuale intercorso fra la Asl e la associazione temporanea di imprese;-) il suddetto rapporto era dunque disciplinato dall'articolo 13, comma 2, della legge 109/94, in virtù del quale tutte le imprese partecipanti alla associazione temporanea di imprese rispondono in solido nei confronti del committente. La sentenza venne impugnata dalla parte soccombente. 7. La Corte d'appello di Roma con sentenza 12 dicembre 2018 n. 8063 rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che: -) il contratto fonte dell'obbligazione azionata dalla ASL era stato stipulato fra quest'ultima e la società Agenzia Funebre Lorenzetti Arnaldo s.r.I., la quale aveva dichiarato di presentare l'offerta "in nome e per conto proprio e delle mandanti" (e cioè delle altre imprese partecipanti all'associazione temporanea di imprese);-) di conseguenza la società "Agenzia Funebre Lorenzetti Arnaldo" si doveva ritenere rappresentante sostanziale e processuale di tutte le altre imprese dell'ATI, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 584/77;-) il titolo esecutivo ottenuto dalla Asl a nei confronti della agenzia funebre Lorenzetti Arnaldo "quale impresa capogruppo" legittimava pertanto l'esecuzione nei confronti di tutte le imprese rappresentate.R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 8. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da G T con ricorso fondato su sei motivi;la Asl ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni tra loro connesse. Con essi la società ricorrente prospetta il vizio di nullità processuale. Sostiene tale censura esponendo che la società "Onoranze Funebri 2000 di T G" venne posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese il 22 maggio 2018;che tale circostanza venne "rappresentata all'udienza collegiale" del 12 dicembre 2018 dinanzi alla Corte d'appello di Roma, ma quest'ultima trascurò di dichiarare interrotto il processo. 1.1. I motivi sono infondati. È in atti il verbale dell'udienza del 12 dicembre 2018 dinanzi alla Corte d'appello. Ivi si legge che nella suddetta udienza la società appellante (odierna ricorrente) venne rappresentata dall'avvocato Carmine Genovese in sostituzione dell'avvocato Carlo Greco;segue la dicitura secondo cui "la Corte invita le parti alla discussione orale ex articolo 281 sexies e, quindi) I a chiusura del verbale. Non risulta, dunque, che l'evento interruttivo rappresentato dallo scioglimento della società appellante venne ritualmente dichiarato, né risulta che il procuratore della società appellante abbia formulato istanza di interruzione del processo. 2. Anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, a causa della coincidenza delle questioni da essi agitate. Con questi motivi la società ricorrente lamenta la violazione in particolare dell'articolo 22, comma 2, della legge 584/77. Deduce che la Corte d'appello ha rigettato il gravame proposto dalla "Onoranze Funebri 2000 di Taffo R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 Giuseppe" affermandone la responsabilità solidale sulla base d'una disposizione abrogata e comunque inapplicabile, e cioè l'articolo 22 della legge 584/77. Tale norma, infatti, era stata abrogata sin dal 1991, e comunque quella norma disciplinava unicamente l'appalto di lavori z. e non l'appalto di servizi.
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