Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2023, n. 12073
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. CE NO, nato a [...] il [...] 2. IA CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udite l'avv. Francesca Aricò, anche in sostituzione dell'avv. Cesare Placanica, difensori del CE, e l'avv. Angela Porcelli, difensore del IA, le quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado rideterminando la pena per CO IA a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta al predetto con altre precedenti sentenze irrevocabili, e confermava nel resto la medesima sentenza del 2 dicembre 2020 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva condannato, oltre ad altri numerosi imputati, NO CE in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B), 110 e 512-bis cod. pen. (capi A10) e C3), e CO IA in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen.. e 73 d.P.R. cit. (capi Al), A2) e D5). Rilevava la Corte territoriale come le risultanze processuali, in specie quelle desumibili dal contenuto delle conversazioni intercettate dagli inquirenti e dall'esito di ulteriori atti di indagine, avessero confermato la sussistenza degli elementi costitutivi di due distinte associazioni per delinquere dedite al traffico di sostanze stupefacenti, la cui esistenza era stata già accertata con precedenti sentenze passate in giudicato. Una prima, operante in epoca antecedente e successiva al novembre 2016, diretta da NZ PO e attiva nello smercio di rilevanti quantitativi di droga, soprattutto del tipo cocaina e hashish, nella zona di Roma, in Sardegna e in Campania, le cui iniziative, talora caratterizzate anche dall'aggravante della disponibilità di armi, erano risultate già oggetto di altri processi penali;
una seconda, operante dal 2016 con perduranza, capeggiata dai fratelli EN e AT IT, dedita allo smercio di rilevanti quantitativi di stupefacente dei due tipi innanzi indicati nelle zona di Roma,, anch'essa in parte interessata dalle indagini e dai giudizi svolti nell'ambito di altri processi penali. Le imputazioni avevano, così, riguardato, oltre alle due fattispecie associative, vari episodi di detenzione, trasporto, cessione o consegna di vari quantitativi di droga, nonché alcuni specifici casi di trasferimento fraudolento di valori.
2. Avverso tale sentenza della Corte di appello di Roma ha presentato ricorso NO CE, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la condanna del CE per il reato associativo, nonostante non sia stata provata l'esistenza di una sua affectio societatis né di un suo contributo consapevole, stabile e causalmente rilevante alla vita e alla sopravvivenza della ipotizzata associazione dedita al narcotraffico: avendo le emergenze processuali al più dimostrato un suo concorso nella commissione di singoli reati in materia di droga, concretizzatosi nel noleggio di autovetture, peraltro legato alla operatività di una società di noleggio costituita quando l'indicata associazione criminale era già operativa.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 512- bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato l'affermazione di responsabilità del CE in ordine ai due episodi di intestazione fittizia, senza considerare che non vi è alcun elemento di prova da cui poter desumere che il prevenuto fosse consapevole del rischio di poter essere destinatario direttamente o indirettamente di misure ablative ovvero che egli avesse voluto eludere gli effetti dell'applicazione di siffatte misure;
risultando, invece, c:he il CE avesse adottato quelle iniziativa imprenditoriale non potendo comparire in proprio a causa di un suo precedente fallimento e che la sua azienda non aveva avuto alcuna relazione diretta con le attività degli IT.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena inflitta, con un insufficiente quanto indeterminato riferimento al ruolo avuto dall'imputato nelle vicende de quibus.
3. Contro la medesima sentenza ha presentato ricorso anche CO IA, con due distinti atti sottoscritti dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., e vizio di motivazione (motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Porcelli), per avere la Corte territoriale, pur recependo la richiesta delle parti formulata con il concordato in appello, omesso di motivare le ragioni circa l'impossibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato ovvero di sussistenza della penale responsabilità del prevenuto.
3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 599-bis e 442 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta