Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2020, n. 532
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Il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, in un procedimento per convalida di licenza per finita locazione, l'intimato contumace avesse acquisito una conoscenza materiale del processo, idonea a fare decorrere il termine per l'appello, quanto meno nel momento in cui era stata data esecuzione alla sentenza di sfratto).
In tema di esenzione dall'obbligo della legalizzazione dell'atto pubblico formato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253 del 1966), la "apostille", che, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione stessa, deve certificare la veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana l'atto e deve essere apposta su di esso o su un suo prolungamento, non è parte integrante di detto atto, di modo che, ove sia redatta in epoca posteriore e su un documento separato, non sposta in avanti la data di formazione dell'atto medesimo, né implica la perdita di quella esenzione, purché mantenga l'idoneità a fornire l'indicata certificazione.
Sul provvedimento
Testo completo
2020 ORIGINALE 32-/ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LOCAZIONE USO DIVERSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 5504/2018 TERZA SEZIONE CIVILE Cron.532 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. e.. Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente Ud. 16/10/2019 Consigliere Dott. MARIO CIGNA PU Dott. PASQUALE GIANNITI Consigliere Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI Rel. Consigliere - Dott. MARILENA GORGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5504-2018 proposto da: AR RO LD, AR IT, AR RA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI, 42, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PORTOGHESE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIANPIERO BALENA, MARCO NAPOLETANO;
ricorrenti 2019 contro 2119 SINDACATO PENSIONATI ITALIANO LEGA DI POLIGNANO A MARE - SP GI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE lo studio dell'avvocato STEFANO MILIZIE 1, presso difeso dall'avvocato ANTONIO SALVATO, rappresentato e GALANTINO;
- controricorrente nonchè
contro
UZ INNOCENTE;
- intimato avverso la sentenza n. 2017/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato BALENA GIANPIERO;
udito l'Avvocato VOLPE ENRICO;
る 2 RG n. 5504-2018 FATTI DI CAUSA Vito, UR e RO LD IT ricorrono, avvalendosi di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2017/2017 della Corte d'Appello di Bari, deposi- tata il 30 novembre 2017 e notificata tramite PEC il 6 dicembre 2017. Resistono con autonomi controricorsi SP GI Lega Polignano a mare e TE ZI. I ricorrenti espongono in fatto di avere convenuto in giudizio la Camera del lavoro GI-INCA di Bari e il sindacato confederato SP CIGL Lega Polignano a mare dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, chiedendo la convalida della licenza per finita locazione alla data del 15 dicembre 2004 del locale terraneo di via De Rossi 4 in Polignano a Mare, di cui erano comproprie- tari. I convenuti restavano contumaci;
si costituiva in giudizio TE GA zi in proprio, indicandosi nell'atto di citazione come rappresentante legale dello SP GI, opponendosi alla convalida e sostenendo che il dante causa degli at- tori intimanti aveva concesso allo SP GI di utilizzare gratuitamente l'immobile sin dal 1996 e che gli associati per riconoscenza gli avevano ricono- sciuto un modesto corrispettivo a titolo di mera liberalità. Il Tribunale adito, disposto il mutamento di rito, accoglieva la domanda at- torea;
dichiarava cessato il rapporto locatizio;
condannava lo SP GI al rila- scio immediato dell'immobile, poneva le spese processuali a carico di EN te ZI, ritenutolo sprovvisto di legittimazione passiva a contraddire e ad opporsi al rilascio in nome proprio. I ricorrenti notificavano allo SP GI, dapprima, il titolo esecutivo ed il precetto di rilascio nelle mani di TE ZI, qualificatosi responsabile addetto nella sede, poi il preavviso ex art. 608 c.p.c., ancora una volta nelle mani di TE ZI, nella sua qualità di legale rappresentante pro- tempore dello SP GI. SP GCIL Regionale rilasciava senza riserve l'immobile il 18 novembre 2011. TE ZI notificava atto di citazione in appello agli odierni ricor- renti a nome proprio, precisando di volere ottenere la riforma della sentenza di 3 RG n. 5504-2018 primo grado esclusivamente per il capo relativo alle spese di lite, salvo aggiun- gere, nel prosieguo dell'atto di citazione e nelle conclusioni, di voler ottenere una dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per irregolare instaura- zione del contraddittorio, sostenendo di non essere mai stato legale rappresen- tante dello SP GI, e, in subordine, chiedere il rigetto della domanda per ine- sistenza del contratto di locazione. La Corte d'Appello di Bari, investita del gravame, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello SP GI Lega Polignano a mare che, costituitosi in giudizio, negava che TE ZI avesse un - ruolo rappresentativo, dichiarava di avere ignorato l'esistenza del giudizio di ri- lascio prima che gli fosse notificato l'atto di integrazione del contraddittorio e negava di avere mai stabilito la propria sede in via De Rossi 4 a Polignano a Mare - con la sentenza, oggetto dell'odierno ricorso, riteneva nulla la notifica- zione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, in quanto effet- tuata ed accettata da un soggetto sfornito del potere di rappresentanza, e, te- nuto conto che il locale oggetto della controversia era utilizzata dai pensionati per riunirsi, ma non costituiva la sede dello SP GI Lega Polignano a mare, rimetteva la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 161, 324 e 327, comma 2, c.p.c. nonché dell'art. 2909 c.c. e la falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo la loro prospettazione, il giudice a quo avrebbe dovuto prendere atto che TE ZI aveva proposto appello limitatamente al capo della sentenza che lo aveva condannato alla rifusione delle spese di lite e, dato il passaggio in giudicato della sentenza contenente la condanna al rilascio, non avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio. Avrebbe dovuto inoltre, considerando che SP-GI Lega Polignano a mare non era stato raggiunto dalla notificazione dell'impugnazione, pronunciarsi solo a seguito di appello da parte di SP-GI, il quale avrebbe dovuto dimostrare non soltanto la nullità dell'atto introduttivo o della relata di notificazione, ma anche che a causa di tale vizio non aveva avuto conoscenza del processo, e, 4 RG n. 5504-2018 D quand'anche avesse ritenuto ricorrenti le condizioni di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., avrebbe dovuto ritenere che il termine lungo per l'appello aveva co- minciato a decorrere dal giorno in cui era stato accertato che il contumace a- veva avuto conoscenza di fatto del processo e o della sentenza. Perciò, quan- tomeno il 18 ottobre 2011, data in cui lo SP-GI regionale aveva dato esecu- zione alla sentenza di