Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2021, n. 09319
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eguente SENTENZA sul ricorso 21514-2015 proposto da: A.S.U.R. MARCHE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI N. 87, presso lo studio dell'avvocato M C, che la 2021 rappresenta e difende unitamente all'avvocato 214 M B;- ricorrente -contro BASSARRI SILVIO, CAFERRI GIULIA, CAMPETELLA IVANA, CARNEVALI CARLO, CHIARAMONI GIOVANNA, CIRIBENI FABRIZIO, EUSEBI LUCIA, FERRANTI LUCIA, GALASSI PAOLO, GALLUCCI GABRIELLA, ILLUMINATI MARIA GRAZIA, LAURENZI MARIO, MANCINI FABRIZIO, MARINO GIULIA MARIA, MAROZZI VIVIANA, PARIGI SILVANA, PERINI ALBERTO, PIERSANTELLI SERGIO, SPURIO MARIA GABRIELLA, TROBBIANI FABRIZIO, ZARLETTI VINICIO;- intimati - avverso la sentenza n. 53/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/03/2015 R.G.N. 298/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. F S;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M che ha concluso per accoglimento del ricorso;udito l'Avvocato M B. PROC. nr. 21514/2015 RG RILEVATO CHE 1. Con sentenza in data 16 marzo 2015 nr. 53 la Corte d'Appello di Ancona riformava la sentenza del Tribunale di Macerata e per l'effetto accoglieva la domanda con la quale gli odierni controricorrenti— dirigenti del ruolo sanitario (non medico), tecnico, amministrativo e professionale di ASUR MARCHE— lamentavano la illegittima determinazione del fondo di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a) CCNL 5.12.1996 per la dirigenza non medica del SSN e chiedevano il pagamento delle differenze di retribuzione derivanti dal ricalcolo del fondo. 2. Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale esponeva che la questione di causa concerneva la legittimità, ai fini della quantificazione del fondo, degli accordi integrativi regionali, in applicazione dei quali nell'anno 1993 il fondo era stato determinato in misura ridotta, in coerenza con le disposizioni sul contenimento della spesa pubblica adottate negli anni 1990-1992. 3. Osservava che — indipendentemente dalla legittimazione della contrattazione decentrata regionale ad incidere (in peius) sul meccanismo di determinazione del fondo di incentivazione— era decisivo il contenuto dell'accordo di interpretazione autentica dell'articolo 61 CCNL 5 dicembre 1996 sottoscritto il 12 luglio 2001. 4. Dall'accordo risultava la impossibilità di interpretare la espressione «quote storiche spettanti», di cui al predetto articolo 61, comma 2 letta a) CCNL 1994/1997, come quote effettivamente stanziate, spese e corrisposte. La norma contrattuale si riferiva, invece, alle quote «virtuali» da stanziare, in conformità a quanto previsto dal DPR 384/1990. 5.Peraltro, come affermato dal Consiglio di Stato con sentenza 15 ottobre 1994 nr. 806, dopo l'entrata in vigore del DPR 28 dicembre 1990 nr. 384 il meccanismo di determinazione dell'entità dei fondi di incentivazione non poteva più formare oggetto di contrattazione decentrata regionale.PROC. nr. 21514/2015 RG 6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza ASUR MARCHE, articolato in due motivi;i dirigenti sono rimasti intimati. 7.11 procedimento, già chiamato in camera di Consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. 8. ASUR MARCHE ha depositato memoria per la camera di Consiglio e per la pubblica udienza CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo ASUR MARCHE ha dedotto — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 cod.civ. in relazione all'articolo 61 CCNL 5.12.1996 dell'area della dirigenza sanitaria, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, come autenticamente interpretato in data 12.7.2001. 2.Ha censurato l' interpretazione della previsione contrattuale posta a base della sentenza impugnata, deducendo che la disposizione di interpretazione autentica non avrebbe potuto comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni sanitarie;il fondo spettante a norma del DPR 384/1990 era stato legittimamente determinato nella vigenza della normativa sul contenimento della spesa pubblica. L'ammontare del fondo doveva essere calcolato tenendo conto delle determinazioni assunte dalla Regione in base all'articolo 5, comma 1, della legge 407/1990 3.A sostegno del suo assunto la parte ricorrente ha richiamato l'arresto di questa Corte nr. 3304/2012. 4. Con il secondo motivo ASUR MARCHE ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— omessa e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia. 5. Ha assunto che le delibere adottate dalla Regione per la determinazione del fondo, ai sensi dell'articolo 5, comma uno, legge nr. 407/1990 — e le delibere attuative delle singole ASL per la PROC. nr. 21514/2015 RG quantificazione del fondo— non costituivano un atto di gestione del rapporto di lavoro ma erano espressione di potestà autoritativa sicchè, in mancanza di impugnazione, erano divenute definitive;la pronuncia del Consiglio di Stato richiamata nella sentenza impugnata si riferiva, invece, a provvedimenti della Regione Veneto, tempestivamente impugnati davanti al giudice amministrativo. 6. Si afferma, comunque, la legittimazione della contrattazione decentrata nella materia delle incentivazioni anche nella vigenza del DPR 384/1990. 7. Si assume, da ultimo, che ove si fosse ritenuto che l'accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2001 intendeva annullare gli accordi intervenuti a livello regionale, il relativo onere di spesa sarebbe caduto a carico di ASUR in violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma uno, legge 23 dicembre 1994 nr. 724. 8. Si espone che nella fattispecie con delibera di Giunta Regionale 1 luglio 1991 nr. 3440 veniva recepito l'accordo quadro regionale con il quale venivano stabilite le modalità per la costituzione dei fondi sub 1 per gli anni 1990 e 1991. Il Presidente della Giunta aveva determinato per ogni USL le somme attribuibili per l'istituto della produttività, stabilendo che di tali importi si tenesse conto, con effetto dall'i gennaio 1993, nella autorizzazione di qualsiasi tipo di plusorario. 9. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è fondato. 10. Giova premettere che nella prima tornata contrattuale il CCNL
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