Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/04/2005, n. 7441
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Spetta al giudice ordinario, e non al Tribunale superiore delle acque pubbliche, conoscere della domanda con cui la società concessionaria di lavori pubblici, relativi allo sfangamento di un lago, chieda l'annullamento per illegittimità (ed il risarcimento dei danni subiti per effetto) del decreto dell'assessore regionale, adottato senza rimettere in discussione la precedente aggiudicazione, recante la risoluzione, per impossibilità (normativa) sopravvenuta, della convenzione, in precedenza stipulata con essa società; ciò in quanto la posizione soggettiva incisa dal provvedimento impugnato ha la consistenza del diritto soggettivo, atteso che l'impossibilità sopravvenuta, invocata dall'assessore regionale a sostegno della dichiarazione con la quale l'amministrazione afferma di ritenersi libera dall'obbligo contrattuale, non esprime una potestà amministrativa né la volontà di modificare unilateralmente, a seguito dell'apprezzamento dell'interesse pubblico attribuito all'ente, la situazione giuridica soggettiva della concessionaria, ma considera l'estinzione dell'obbligazione alla stregua di un effetto prodotto direttamente dalla legge (la quale, nel caso, aveva soppresso l'istituto della concessione come precedentemente disciplinato). Pertanto, detta dichiarazione non ha la sostanza del provvedimento amministrativo, cioè dell'unico possibile oggetto del ricorso diretto al Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 del testo unico approvato con il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno altresì escluso che una manifestazione di potestà autoritativa fosse nel caso individuabile nel diniego alla stipula di una convenzione integrativa, implicito nel decreto impugnato, e ciò non essendo tale diniego riferibile al "momento genetico" di tale seconda convenzione, atteso che la stipula d'appositi successivi accordi, che si fossero resi necessari per l'esecuzione di lavori ulteriori eccedenti il finanziamento iniziale, era espressamente prevista come clausola della convenzione iniziale).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. V A - Presidente di sezione -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. M M R - rel. Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO.SI.A.C S.P.A., IN NOME PROPRIO e quale CAPOGRUPPO MANDATARIA DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE COSTITUITA CON LA DIPENTA S.P.A., LA S.PRO.NE. S.P.A. e LA A.I.A. COSTRUZIONI E.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell'avvocato J P che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S R, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 128/01 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, depositata il 20/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/02/05 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
uditi gli Avvocati Salvatore RAIMONDI, RAGO, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, di entrambi i ricorsi da riunire per connessione oggettiva e soggettiva, con affermazione della giurisdizione T.s.a.p. ex art. 143 testo unico 1933.
FATTO E DIRITTO
1. La COSI.AC. s.p.a., in proprio e nella qualità in epigrafe indicata, ha impugnato per cassazione la sentenza in data 23 luglio 2001, con la quale il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha declinato la propria giurisdizione in ordine alla controversia (che ha reputato di competenza del G.O. per sua inerenza alla esecuzione di un contratto stipulato dalla P.A.) introdotta con il ricorso con cui la predetta società aveva chiesto l'annullamento per illegittimità - ed il risarcimento dei danni subiti per effetto - del decreto n. 960/1998, con il quale l'Assessorato dei lavori pubblici della Sicilia aveva dichiarato "risolto ai sensi dell'art. 1463 e, e, per impossibilità (normativa) sopravvenuta" la convenzione relativa a lavori di sfangamento del lago Leone in precedenza stipulata con la COSI.AC.
Risoluzione motivata, in quel decreto, in base al duplice rilievo che, nei limiti di quella convenzione, i lavori eseguendi sarebbero risultati, come da progetto poi approvato, privi di alcuna "anche parziale funzionalità" e che, però, era "impossibile addivenire alla stipula di una convenzione integrativa, volta all'affidamento di lavori ulteriori rispetto all'importo fissato dalla convenzione originaria", per essere questa, "preclusa dalla avvenuta soppressione in via legislativa (ex l. reg. n. 10/1993) dell'istituto della concessione come precedentemente disciplinato dalla l.reg. n. 21/1985".
Con l'odierna impugnazione la ricorrente ha denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale a quo nel non riconoscere che la propria giurisdizione si imponeva in ragione della diretta inerenza, dei lavori oggetto della concessione per cui è lite, al regime delle acque pubbliche. Ed ha sostenuto che, per effetto dello ius superveniens (art. 7 l. 205/00), anche il T.S.A.P. sia ora competente a conoscere anche delle istanze risarcitorie per lesione di interessi legittimi connesse alla domanda di annullamento di provvedimenti amministrativi.
Si è costituito l'Assessorato che ha contestato la fondatezza del ricorso.
Il P.G. ha concluso come in epigrafe.