Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/12/2021, n. 38596
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L'ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del medesimo ufficio non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., atteso che la distinzione tra le varie sezioni – anche civili e penali – del medesimo tribunale si riferisce a mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di qualificare le rispettive attribuzioni come "questione di competenza" nel processo civile, dovendosi altresì escludere l'applicazione, sia in via diretta che in via analogica, delle soluzioni normative sancite dall'art. 28 c.p.p.
Sul provvedimento
Testo completo
38596-21 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Regolamento di - Primo Presidente f.f. - competenza - Rapporti| GUIDO RAIMONDI tra giudice civile e giudice penale dello - Presidente di Sezione -- stesso Ufficio GIACOMO TRAVAGLINO Inammissibilità. Ud. 23/11/2021 - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - U.P.cam. R.G.N. 37318/2019 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Pro130546 Rep. - Consigliere - GUIDO MERCOLINO e.u. CATERIN MAROTTA · Consigliere - ENZO VINCENTI - Consigliere - · Rel. Consigliere - LOREDAN NZZICONE ANGELIN MARIA PERRINO Consigliere - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 37318-2019 proposto da: P MHERITA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato M T:
- ricorrente -
4 536 м 21
contro
EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A.;
- intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNLE di SONDRIO (r.g. n. 797/2019), emessa il 05/11/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere LOREDAN NZZICONE;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale CARMELO SGROI, il quale conclude per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza.
FATTI DI CAUSA
Viene proposto regolamento di competenza avverso 1. - l'ordinanza del Tribunale di Sondrio del 5 novembre 2019, che, all'esito del procedimento introdotto ai sensi degli artt. 702-bis ss. cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da Margherita Papa
contro
Equitalia Giustizia s.p.a., quale gestore del Fondo Unico Giustizia, volta alla condanna al pagamento della somma di € 11.842,32, oltre accessori, a titolo di interessi capitalizzati e non corrisposti, maturati sulla sorte capitale del libretto di deposito bancario, intestato anche alla ricorrente, oggetto di dissequestro in sede penale, nell'ambito di un procedimento al quale essa era estranea. 2.- Come deduce la ricorrente, le somme depositate sul libretto furono, dapprima, rese oggetto di sequestro preventivo, convalidato dal G.i.p. presso il Tribunale di Sondrio in data 22 giugno 2010;
e, quindi, di tre ordinanze di dissequestro, pronunciate dal medesimo Tribunale, in sede penale, il 24 novembre 2014, il 4 maggio 2015 e il 17 dicembre 2015, con le quali il giudice ordinò ad Equitalia Giustizia s.p.a. di restituire le somme appartenenti alla ricorrente quale persona estranea al reato «con interessi maturati sino ad oggi». Ric. 2019 n. 37318 sez. SU - ud. 23-11-2021 -2- G M Equitalia Giustizia s.p.a., quale soggetto gestore del Fondo Unico Giustizia (FUG) su cui confluiscono le somme sequestrate ex art. 2 d.l. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla I. 13 novembre 2008, n. 181, e art. 61, comma 23, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 1. 6 agosto 2008 n. 133, e come tale tenuta all'esecuzione del provvedimento di dissequestro ed alla restituzione all'avente diritto, una volta resa destinataria da parte della cancelleria del Tribunale della comunicazione dei provvedimenti di dissequestro a norma dell'art. 150 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia), vi ha dato esecuzione con l'ordine ad un istituto bancario del pagamento delle somme capitali indicate nei tre provvedimenti del Tribunale e di ulteriori somme a titolo di interessi, calcolate dalla data del sequestro (2010) fino al momento della restituzione (2015). Quindi, deduce la ricorrente, Equitalia Giustizia s.p.a. ha provveduto a restituirle soltanto gli interessi sulle somme sequestrate a decorrere dalla data del sequestro sino al giorno della restituzione, ma non gli «interessi sui capitali depositati nel libretto ... di volta in volta capitalizzati» (così il ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.), dai rispettivi versamenti, eseguiti tra il 1999 ed il 30 giugno 2010. Aggiunge che il predetto gestore aveva, in risposta alla propria pretesa, precisato come oggetto del sequestro fosse stata l'intera somma portata dal libretto, tanto che nessuna differenza al suo interno poteva porsi tra capitale ed interessi (appunto, già capitalizzati), onde era stato restituito tutto quanto dovuto, oltretutto con gli interessi dalla data del provvedimento di sequestro. Precisa la ricorrente che il Tribunale di Sondrio, da essa adito in persona di magistrato addetto a sezione penale, con ordinanza del 16 giugno 2017 ha, tuttavia, respinto l'istanza di "specificazione" delle precedenti ordinanze, nel senso da essa proposto, concernente anche degli interessi sulle somme capitalizzate nel libretto: il Ric. 2019 n. 37318 sez. SU - ud. 23-11-2021 -3- G M Tribunale ha ritenuto che, trattandosi di controversia sul mero calcolo degli interessi dovuti, la questione, di natura prettamente civilistica, dovesse essere sottoposta al giudice civile «in eventuale esperenda causa ad hoc'>>.
3. La ricorrente deduce, quindi, che il Tribunale di Sondrio, da essa a quel punto adito in sede civile mediante le forme del procedimento sommario di cognizione, ha convocato le parti innanzi a sé all'udienza del 4 settembre 2019 e, dopo averle sentite, ha pronunciato ordinanza con cui ha riserva[to] nel merito la decisione». Ha, poi, acquisito d'ufficio, con due distinte ordinanze fuori udienza, il provvedimento di sequestro e le sentenze penali di primo e di secondo grado. Definendo il procedimento innanzi a sé, con l'ordinanza del 5 novembre 2019 ora impugnata ha, in punto di fatto, rilevato - trattarsi di libretto di deposito bancario, intestato congiuntamente all'imputato Silvano Passamonti ed a Margherita Papa, e che una parte delle somme sono state considerate estranee al reato dal Tribunale penale in composizione collegiale, il quale ne ha disposto il dissequestro per l'importo di € 138.722,47 «oltre interessi maturati sono ad oggi». Ha ritenuto, quindi, che «la contestazione nel merito dei provvedimento di dissequestro, nel caso di specie di tre ordinanze pronunciate dal Tribunale penale collegiale nel corso del dibattimento, resta soggetta esclusivamente al rimedio impugnatorio previsto dal codice di procedura penale all'art. 586 cod. proc. pen., cioè l'impugnazione del capo della sentenza relativo alla confisca delie cose sequestrate, nel caso di specie disposta in primo grado e confermata in appello»;
e che, essendo «le impugnazioni previste tassativamente dalla legge (artt. 568 comma 1 cod. proc. pen.), le stesse non ammettono altri mezzi quali il ricorso in esame, sul quale Ric. 2019 n. 37318 sez. SU - ud. 23-11-2021 -4- G 21 il Tribunale civile è pertanto sprovvisto della competenza a provvedere». In motivazione ha affermato che «il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto avanti a Giudice sprovvisto della competenza funzionale»;
nel dispositivo, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite per € 1.618, oltre accessori. 4. - L'intimata Equitalia Giustizia s.p.a. non ha svolto attività difensiva, in sede di legittimità. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta innanzi alla Sezione VI-3, chiedendo accogliersi il regolamento, con la declaratoria della competenza del Tribunale civile di Sondrio.
5. La Sesta sezione civile, innanzi a cui la causa è stata chiamata, ha rimesso la causa al Primo Presidente con l'ordinanza interlocutoria del 24 maggio 2021, n. 14174, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc. civ., in ordine alla questione di particolare importanza e, comunque, "di sistema", relativa all'ammissibilità del regolamento di competenza, quale strumento di risoluzione dei conflitti tra giudice civile e giudice penale del medesimo Ufficio giudiziario. L'ordinanza interlocutoria pone il quesito circa la possibilità di estendere l'area di applicabilità del regolamento di competenza, disciplinato dal codice di rito civile, secondo un'interpretazione che renda la relativa disciplina simmetrica rispetto a quella posta, in materia penale, dall'art. 28 cod. proc. pen.: come al giudice penale è stato dato, in base a detta norma, di fare applicazione dello strumento del conflitto di competenza (d'ufficio o su denunzia della parte pubblica o di una parte privata ex art. 30 cod. proc. pen.), nei casi in cui la divergenza di determinazioni tra un giudice civile e un giudice penale avrebbero condotto ad una situazione di stallo come tale lesiva dei canoni del giusto processo, così, reciprocamente, al Ric. 2019 n. 37318 sez. SU - ud. 23-11-2021 -5- giudice civile dovrebbe essere dato di ammettere il ricorso al regolamento di competenza per dirimere l'incertezza sull'attribuzione all'uno o all'altro giudice o sezione del medesimo ufficio di Tribunale, sempre quando la contrastante determinazione assunta dall'uno e dall'altro rasenti il rischio di una stasi processuale. Il Procuratore generale presso le Sezioni unite ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso. I motivi del ricorso per regolamento possono 1. - essere come segue riassunti: 1) violazione e falsa applicazione della legge processuale civile, individuata negli artt. 38, comma 3 e 702-ter cod. proc. civ., con riguardo alla tardività della dichiarazione d'ufficio dell'incompetenza per materia, che doveva avvenire entro la prima ed unica udienza di comparizione e trattazione, nel procedimento espletato ex artt. 702- bis ss. cod. proc. civ.: invero, all'udienza del 4 settembre 2019 la causa fu discussa nel merito, senza che la questione dell'incompetenza fosse eccepita o rilevata d'ufficio;
trattandosi di competenza funzionale, essa era ormai radicata innanzi al tribunale in sede civile, onde, nel riservare la decisione sul merito della causa, il giudice avrebbe dovuto provvedere sul merito della domanda, senza più potersi dichiarare incompetente;
il dispositivo dell'ordinanza assunta è improprio ed illegittimo rispetto al decisum, posto che l'eventuale