Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2023, n. 6972
Sentenza
8 novembre 2023
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8 novembre 2023
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Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, nel caso in cui la richiesta di definizione con rito alternativo sia avanzata all'udienza fissata a seguito di citazione diretta a giudizio, ex art. art. 555, comma 2, cod. proc. pen. (vigente "ratione temporis"), è inammissibile la produzione di documenti o l'integrazione probatoria nella fase antecedente alla conversione del rito, essendo costituito il compendio probatorio dai soli atti trasmessi dal pubblico ministero e da quelli urgenti, eventualmente assunti dal giudice per le indagini preliminari.
Sul provvedimento
Testo completo
- 06972-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1199/2023 STEFANO MOGINI -Presidente- UP - 08/11/2023 DOMENICO FIORDALISI FILIPPO CASA R.G.N. 22268/2023 RAFFAELLO MAGI MARCO MARIA MONACO -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, l'avv. GIUSEPPE BANDINU, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 22/11/2022, ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei di reclusione pronunciata all'esito del processo celebrato con il rito abbreviato dal Tribunale di Termini Imerese il 29/10/2020 nei confronti di TT OG per il reato di cui all'art. 424 cod. pen.
2. OG TT è stato rinviato a giudizio e processato come le forme del rito abbreviato per il reato di danneggiamento seguito da incendio della ringhiera di un locale sito a Cerda. 1 дал Il giudice di primo grado ha fondato l'affermazione di responsabilità sul riconoscimento dell'imputato effettuato dai Carabinieri della locale stazione in base alle immagini estrapolate dalle riprese di una telecamera sita nelle vie adiacenti all'esercizio commerciale. Prova questa che, secondo il giudice di merito, sarebbe confermata dal comportamento successivamente tenuto dallo stesso imputato e dall'esistenza di motivi di risentimento tra il fratello dell'imputato e il titolare del bar, che non aveva versato la quota in denaro da questa richiesta per organizzare un evento. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la difesa deducendo, in prima battuta, la nullità della sentenza in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto e non si sarebbe confrontato con gli esiti di una consulenza tecnica prodotto dalla difesa in allegato a una memoria nella quale si evidenziava che le immagini non erano tali da consentire alcun riconoscimento. Nel merito, poi, la difesa, sempre facendo riferimento alla scarsa attendibilità del riconoscimento, ha censurato il ragionamento probatorio posto a fondamento della decisione. La Corte territoriale, ritenuto che la consulenza tecnica non potesse essere considerata in quanto il processo era stato celebrato con le forme del rito abbreviato c.d. secco e questa non era stata oggetto di specifica produzione, ha ripercorso e condiviso il ragionamento seguito dal primo giudice e, anche facendo riferimento al comportamento tenuto dall'imputato successivamente al fatto (si era recato in due occasioni nel locale chiedendo come proseguivano le indagini e aveva tenuto un comportamento piuttosto sospetto cercando di capire se c'erano delle telecamere), ha confermato la sentenza di condanna.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 424 cod. pen., 441, comma 5 cod. proc. pen., 24 e 111 cost., 125, comma 3 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa censura il ragionamento seguito dalla Corte territoriale soprattutto in relazione alla mancata valutazione della "perizia" che sarebbe stata depositata nel corso dell'udienza del 24 gennaio 2019, prima di procedere alla conversione del rito. Prova di natura scientifica che il primo giudice avrebbe del tutto omesso di considerare e che il secondo giudice avrebbe inopinatamente ritenuto essere non ammessa e pertanto valutabile esclusivamente nei termini della memoria incorrendo, peraltro, nel vizio di motivazione in quanto il percorso logico posto a fondamento della decisione sarebbe comunque monco poiché i giudici di merito non si sarebbero confrontati con gli argomenti proposti dalla difesa, che ha evidenziato argomenti di natura tecnica per cui sarebbe da escludere che dalle immagini si possa individuare il ricorrente. Sotto tale profilo, pertanto, considerato che l'affermazione di responsabilità non 2 881 в potrebbe fondarsi sulle sole "percezioni" degli operanti, gli elementi considerati, in assenza di prove scientifiche e a fronte delle indagini sommarie svolte, non sarebbero idonei a superare il ragionevole dubbio. Del tutto inconferente, poi, sarebbe il riferimento al presunto movente, l'essere il padre del ricorrente un esponente mafioso e l'esistenza di motivi di risentimento tra il titolare del bar e il fratello dell'imputato. Ciò anche considerato che né il padre né il fratello, in tal modo ritenuti mandanti dell'azione, sono mai stati sottoposti a indagini.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 424 cod. pen., 121 e 233, comma 1, cod. proc. pen., 3, 24. 27 e 111 cost., 125, comma 3 cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza ex art. 178, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. Nel secondo motivo, con argomentazioni che sono anche in parte sovrapponibili a quelle esposte nel precedente motivo, la difesa evidenzia che la sentenza sarebbe nulla in quanto i giudici di merito avrebbero del tutto omesso di valutare la "perizia" depositata (cfr. verbale dell'udienza del 24/1/2019 allegato al ricorso) e ciò anche volendo solo considerare il contenuto di questa alla stregua di argomenti esposti in una memoria. Nella sostanza, quindi, i giudici di merito, e da ultimo la Corte territoriale, non confrontandosi con gli elementi e con gli argomenti evidenziati dalla difesa attraverso la consulenza e nella successiva memoria depositata il 29/10/2019, sarebbero incorsi in una violazione del diritto di intervento e di assistenza difensiva dell'imputato che comporterebbe la nullità della sentenza.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla quantificazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 424 cod. pen., 441, comma 5 cod. proc. pen., 24 e