Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2022, n. 24888
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R E nato a ASTI il 05/09/1979 LA MATTINA LIBORIO nato a MAZZARINO il 26/10/1957 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Dato atto che, su richiesta dell'avvocato P B, difensore di 'iducia dei ricorrenti, è stata disposta la trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Biella che, all'esito del giudizio ordinario, aveva riconosciuto E R e L L M colpevoli dei reati a ciascuno rispettivamente ascritto ai capi A) e B), per avere, il primo quale autore di un articolo dal titolo:"CIUFFREDA: almeno 800 multe al mese", pubblicato a pagina 9 del settimanale 'La Voce' del 04/11/2014, e il secondo quale direttore responsabile dello stesso periodico, offeso la reputazione di L C, Sindaco del comune di Chivasso, attribuendogli la paternità di un ordine di servizio rivolto al Corpo di Polizia locale e finalizzato a elevare verbali di infrazione al codice della strada indiscrimiratamente ai danni dei cittadini, onde acquisire maggiori disponibilità economiche per fronteggiare il deficit dell'amministrazione, altresì, indicandolo come "il peggior sindaco di tutti i tempi" e parlando di "amministrazione senza etica e moralità". I ricorrenti sono stati, quindi, condannati alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni risarcitorie equitativamente liquidate in euro 3000 in favore della costituita parte civile.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato Patrizia Bugnano, che, con un unico atto, svolge tre motivi.
2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione degli artt. 51,595,596 bis cod. pen. 13 L. 47/1948 e correlati vizi della motivazione. Invoca la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., ricorrendo i presupposti del legittimo esercizio del diritto di critica, del tutto obliterato dalla sentenza impugnata, che si è unicamente concentrata sulla valutazione dell'esimente del diritto di cronaca, con una lettura superficiale dell'articolo di stampa, senza neppure contestualizzare l'articolo finalizzato a censurare il comportamento dell'amministrazione comunale nella persona del Sindaco, all'epoca avente delega alla Polizia Municipale. A sostegno della verità sostanziale della notizia, la Difesa ha richiamato la documentazione (tra cui il documento definito" Obiettivo Miglioramento 2014") prodotta nel giudizio di merito, attestante un cospicuo incremento delle contravvenzioni elevate dal personale di polizia negli anni 2015-2017. D'altro canto, si citano altri periodici locali che avevano trattato l'argomento dell'incremento delle contravvenzioni, pur senza venire querelati. Quanto alla riconducibilità soggettiva dell'iniziativa di incrementare le contravvenzioni, essa è in re ipsa, considerato che il Sindaco aveva la delega alla Polizia Municipale e, dunque, va ricondotta alla amministrazione da lui presieduta l'azione di indirizzo politico finalizzata, nel caso di specie, a "fare cassa". Ci si duole, inoltre, che mentre il Tribunale ha escluso solo la verità del fatto oggetto dell'articolo, la Corte di appello ha, invece, ritenuto insussistente tanto la verità del fatto che il requisito della continenza.
2.2. Violazione di legge processuale e correlati vizi della motivazione vengono prospettati con il secondo motivo, con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria finalizzata alla assunzione della prova testimoniale della parte civile, quale prova decisiva, al fine di valutare la portata diffamatoria dell'articolo e il concreto interesse della parte civile nella vicenda in questione.
2.3. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, con riferimento al riconoscimento e alla liquidazione del danno, per essere stati disapplicati i parametri legali a cui attenersi per la liquidazione equitativa del danno morale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono infondati in modo manifesto. La Corte di appello si è determinata coerentemente con consolidati orientamenti giurisprudenziali.
1.1.Dal tenore complessivo dell'articolo incriminato emerge come l'accusa rivolta al Sindaco sia quella di avere adottato un ordine di servizio, con il quale si invitava il personale del locale Corpo di polizia municipale a incrementare considerevolmente i verbali di contravvenzione al codice della strada - secondo l'articolo, almeno 800 multe al mese -, ordine che, se fosse stato effettivamente impartito, avrebbe costituito un abuso di potere.
1.2.La notizia veicolata con l'articolo in questione, è consistita, dunque, nell'avere attribuito alla persona offesa una condotta che rimandava a un comportamento illecito da parte del massimo esponente dell'amministrazione comunale, notizia che, tuttavia, non è risultata essere vera: nonostante, nell'articolo, si affermi di avere la disponibilità del documento in questione, ovvero dell'ordine di servizio, esso non è stato rinvenuto, con la conseguenza che la verità della notizia, pur dedotta con forza dalla Difesa, non ha trovato effettivo riscontro.
1.3.Va ricordato, preliminarmente, che, secondo incontrastato orientamento di legittimità, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione
udita la relazione svolta dal consigliere M T B letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Dato atto che, su richiesta dell'avvocato P B, difensore di 'iducia dei ricorrenti, è stata disposta la trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Biella che, all'esito del giudizio ordinario, aveva riconosciuto E R e L L M colpevoli dei reati a ciascuno rispettivamente ascritto ai capi A) e B), per avere, il primo quale autore di un articolo dal titolo:"CIUFFREDA: almeno 800 multe al mese", pubblicato a pagina 9 del settimanale 'La Voce' del 04/11/2014, e il secondo quale direttore responsabile dello stesso periodico, offeso la reputazione di L C, Sindaco del comune di Chivasso, attribuendogli la paternità di un ordine di servizio rivolto al Corpo di Polizia locale e finalizzato a elevare verbali di infrazione al codice della strada indiscrimiratamente ai danni dei cittadini, onde acquisire maggiori disponibilità economiche per fronteggiare il deficit dell'amministrazione, altresì, indicandolo come "il peggior sindaco di tutti i tempi" e parlando di "amministrazione senza etica e moralità". I ricorrenti sono stati, quindi, condannati alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni risarcitorie equitativamente liquidate in euro 3000 in favore della costituita parte civile.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato Patrizia Bugnano, che, con un unico atto, svolge tre motivi.
2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione degli artt. 51,595,596 bis cod. pen. 13 L. 47/1948 e correlati vizi della motivazione. Invoca la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., ricorrendo i presupposti del legittimo esercizio del diritto di critica, del tutto obliterato dalla sentenza impugnata, che si è unicamente concentrata sulla valutazione dell'esimente del diritto di cronaca, con una lettura superficiale dell'articolo di stampa, senza neppure contestualizzare l'articolo finalizzato a censurare il comportamento dell'amministrazione comunale nella persona del Sindaco, all'epoca avente delega alla Polizia Municipale. A sostegno della verità sostanziale della notizia, la Difesa ha richiamato la documentazione (tra cui il documento definito" Obiettivo Miglioramento 2014") prodotta nel giudizio di merito, attestante un cospicuo incremento delle contravvenzioni elevate dal personale di polizia negli anni 2015-2017. D'altro canto, si citano altri periodici locali che avevano trattato l'argomento dell'incremento delle contravvenzioni, pur senza venire querelati. Quanto alla riconducibilità soggettiva dell'iniziativa di incrementare le contravvenzioni, essa è in re ipsa, considerato che il Sindaco aveva la delega alla Polizia Municipale e, dunque, va ricondotta alla amministrazione da lui presieduta l'azione di indirizzo politico finalizzata, nel caso di specie, a "fare cassa". Ci si duole, inoltre, che mentre il Tribunale ha escluso solo la verità del fatto oggetto dell'articolo, la Corte di appello ha, invece, ritenuto insussistente tanto la verità del fatto che il requisito della continenza.
2.2. Violazione di legge processuale e correlati vizi della motivazione vengono prospettati con il secondo motivo, con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria finalizzata alla assunzione della prova testimoniale della parte civile, quale prova decisiva, al fine di valutare la portata diffamatoria dell'articolo e il concreto interesse della parte civile nella vicenda in questione.
2.3. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, con riferimento al riconoscimento e alla liquidazione del danno, per essere stati disapplicati i parametri legali a cui attenersi per la liquidazione equitativa del danno morale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono infondati in modo manifesto. La Corte di appello si è determinata coerentemente con consolidati orientamenti giurisprudenziali.
1.1.Dal tenore complessivo dell'articolo incriminato emerge come l'accusa rivolta al Sindaco sia quella di avere adottato un ordine di servizio, con il quale si invitava il personale del locale Corpo di polizia municipale a incrementare considerevolmente i verbali di contravvenzione al codice della strada - secondo l'articolo, almeno 800 multe al mese -, ordine che, se fosse stato effettivamente impartito, avrebbe costituito un abuso di potere.
1.2.La notizia veicolata con l'articolo in questione, è consistita, dunque, nell'avere attribuito alla persona offesa una condotta che rimandava a un comportamento illecito da parte del massimo esponente dell'amministrazione comunale, notizia che, tuttavia, non è risultata essere vera: nonostante, nell'articolo, si affermi di avere la disponibilità del documento in questione, ovvero dell'ordine di servizio, esso non è stato rinvenuto, con la conseguenza che la verità della notizia, pur dedotta con forza dalla Difesa, non ha trovato effettivo riscontro.
1.3.Va ricordato, preliminarmente, che, secondo incontrastato orientamento di legittimità, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione
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